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Rimborsi e Compensazioni

Rimborsi e Compensazioni

Si configura un'eccedenza di versamento e quindi un credito dell'impresa solo per importi pagati oltre il dovuto tenuto conto del dovuto complessivo da parte dell'impresa.
Pertanto per procedere con rimborsi o compensazioni come indicato a seguire dovrà essere valutata la regolarità di tutti i pagamenti dovuti anche con riferimento agli anni diversi da quello di maturazione del potenziale credito.
 
Rimborsi
Le richieste di rimborso di diritti versati e non dovuti e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.
 
L'istanza deve essere predisposta utilizzando l'allegato modulo di rimborso, che deve essere trasmesso via PEC all'indirizzo dirittoannuale@bo.legalmail.camcom.it da parte dei soggetti che hanno l'obbligo di essere dotati di un domicilio digitale (tutti i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dei soggetti per i quali non è previsto tale obbligo.
 
Si precisa che per poter procedere al rimborso di crediti maturati da:
- società di capitali che risultino già cancellate dal Registro delle Imprese è necessario che negli allegati al bilancio finale di liquidazione sia indicata la persona autorizzata alla relativa richiesta o alla quale sia attribuito il credito;
- società di persone che risultino già cancellate dal Registro delle Imprese la richiesta deve essere firmata / autorizzata da tutti i soci.
Nel caso di decesso del titolare di un'impresa individuale la richiesta deve essere presentata dagli eredi.
 
 
Compensazioni
Eventuali importi di diritto annuale a credito, per versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto, possono essere utilizzati in compensazione, entro il termine ordinario di prescrizione del credito, per il pagamento di qualsiasi imposta/tributo/contributo con Mod. F24.
E' necessario verificare preliminarmente gli importi con l'ufficio competente.
 
Modalità di compilazione del Mod. F24:
SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Codice Ente = BO
Codice tributo = 3850
Anno = anno di maturazione del credito
L'importo deve essere indicato nella colonna "Importi a credito compensati".
 
I codici tributo:
3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
non sono utilizzabili in compensazione.
 
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Tel. 051/60.93.111

PEC: cciaa@bo.legalmail.camcom.it

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