Cartelle di pagamento
La violazione contestata, con conseguente iscrizione a ruolo di quanto dovuto per diritto annuale (codice tributo 0961), sanzione (codice tributo 0962) e interessi (codice tributo 0992) è indicata nella pagina contenente il DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI, nella sezione DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITI DALL’ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO, a seguire dell’indicazione della “partita”, dove viene riportato:
DirittoAnnuale Omesso (o Incompleto o Tardato) + anno di riferimento della violazione (es. 2015) rea BO ….
A seguire del dettaglio degli addebiti sono riportati tutti i recapiti dell’Ufficio cui rivolgersi per informazioni e/o richiesta di riesame del ruolo in autotutela, nonché le informazioni per presentare ricorso.
Nel caso di iscrizione a ruolo di atto di accertamento e irrogazione di sanzioni o di atto di contestazione nella pagina contenente il DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI, nella sezione DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITI DALL’ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO, a seguire dell’indicazione della “partita”, viene riportato:
DirittoAnnuale Iter II liv Rea BO ……
Atto con Protocollo nr. anno/numero notificato il ………
Vuol dire che precedentemente alla cartella era stato notificato l’atto di cui sono riportati gli estremi che non risulta pagato. Il contenuto dell’atto, del quale, in quanto notificato, non è necessaria l’integrale riproduzione in cartella ma basta che ne siano citati gli estremi, è iscritto a ruolo con anno di competenza = anno accertamento, in quanto (la data di notifica) interrompe la prescrizione e genera un nuovo termine di pagamento.
A seguire del dettaglio degli addebiti sono riportati tutti i recapiti dell’Ufficio cui rivolgersi per informazioni e/o richiesta di riesame del ruolo in autotutela, nonché le informazioni per presentare ricorso. In questo caso, essendo già stato notificato un atto di cui la legge prevede l’autonoma impugnabilità, il ruolo e/o la cartella possono essere impugnati solo per vizi propri, non per contestare la pretesa tributaria.
Le modalità di pagamento delle cartelle sono esclusivamente quelle riportate in cartella a cura dell’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
Si precisa che l’art. 31 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122, che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l’utilizzo del modello unificato di pagamento F24 – codice tributo RUOL – non è applicabile in caso di iscrizione a ruolo del diritto annuale.
La stessa cartella viene notifica a tutti i soggetti tenuti al pagamento (nel caso ad esempio di s.n.c. alla società e a tutti i soci). Che si tratti della stessa cartella è facilmente riscontrabile dall’identico numero cartella di pagamento, riportato in tutte le pagine della cartella, dove cambia solo l’ultimo numero a destra, che identifica l’obbligato.
La notifica, che è a cura dell’Agente della riscossione, può avvenire in tempi diversi ed anche successivamente al pagamento da parte di altro soggetto o all’annullamento della cartella. Ciò non comporta lo sgravio/discarico della nuova cartella notificata, in quanto la procedura già intervenuta (di pagamento o annullamento) comporta necessariamente analoga definizione di tutte le cartelle con lo stesso numero già notificate o da notificarsi.
Con Delibera di Giunta n. 4 del 24/01/2023 la Camera di Commercio di Bologna ha deciso di non aderire allo stralcio automatico delle cartelle di importo residuo fino a 1.000,00 euro per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
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