Sanzioni
In caso di omesso o tardato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54, al “Regolamento interno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale” approvato con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 12 dicembre 2005.
Ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. n. 54/2005 le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'art. 16 (atto di contestazione) e dell'art. 17 (atto di accertamento del tributo e contestuale irrogazione di sanzioni o iscrizione diretta a ruolo) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Si rammenta inoltre che, secondo quanto prevede l'art. 24 comma 35 della Legge 449/1997, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese.
Con provvedimento n. 247 del 21 Luglio 2003 la Camera di Commercio di Bologna ha deliberato di non aderire alla definizione agevolata (condono) del diritto annuale
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