Chi deve pagare
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno sono iscritte nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le imprese iscritte nel corso dell'anno di riferimento.
Dal 2011 sono tenuti al pagamento anche i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo – REA – (soggetti collettivi quali associazioni, fondazioni, ecc. - persone fisiche per il mantenimento dei requisiti professionali quali agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri).
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.