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Ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento è disciplinato dall’art. 6 del D.M. 54/05, che consente al contribuente, entro un anno dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
La sanzione ridotta da applicare in sede di versamento con ravvedimento del diritto annuale è pari al:
  • 3,75% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento;
  • 6% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla data originaria di scadenza del pagamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,20% dal 01/01/2016; 0,10% dal 01/01/2017; 0,30% dal 01/01/2018; 0,80% dal 01/01/2019; 0,05% dal 01/01/2020; 0,01% dal 01/01/2021; 1,25% dal 01/01/2022; 5% dal 01/01/2023) con maturazione giorno per giorno, o comunque entro il termine di scadenza del ravvedimento operoso.
Il versamento deve essere effettuato con Modello Unificato F24 compilato nella Sezione IMU ed altri tributi locali.
Codici tributo da utilizzare:
Codice Ente
Codice Tributo
BO
3850 - per il diritto annuale
BO
3851 - per gli interessi
BO
3852 - per la sanzione
L’anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.
Secondo le modalità previste dal D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale (codice tributo 3850) con eventuali crediti vantati (imposte, tributi e/o contributi per cui è previsto l'utilizzo del mod. F24). Interessi (codice tributo 3851) e sanzioni (codice tributo 3852) non sono invece compensabili.
 
Attenzione: non è possibile regolarizzare con cod. tributo 8911 la presentazione oltre la data scadenza pagamento di mod. F24 a saldo zero
 
Eventi Eccezionali
Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
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