Sblocco dei certificati del Registro delle Imprese
In base a quanto prevede l'art. 24 comma 35 della Legge 449/1997, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese.
In caso di blocco della certificazione è necessario contattare l’Ufficio ai recapiti indicati per avere informazioni sui pagamenti mancanti e sulle modalità di regolarizzazione della posizione al fine dello sblocco.
Per dare prova dei pagamenti effettuati dovranno essere esibite le quietanze di pagamento, sia che si tratti di pagamenti con mod. F24 che di pagamenti effettuati nei confronti dell’Agente della riscossione per anni già iscritti a ruolo.
Nel caso di anni già iscritti a ruolo, qualora sia in corso la rateazione del pagamento o il contribuente abbia presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e/o al D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, dovrà esserne documentata l’ammissione e la regolarità dei pagamenti alla data di richiesta di rilascio del certificato. In detti casi comunque il rilascio del certificato è possibile solo allo sportello del Registro delle Imprese di questa Camera.
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