Venerdì 30 Gennaio 2026

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Diritto 2020

Diritto annuale 2020: nessun cambiamento rispetto al 2019
 
L'importo dovuto per il 2020 viene determinato considerando la riduzione del 50% fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020. Pertanto le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla scrivente Camera di Commercio restano invariate rispetto al 2019.
 
La data scadenza pagamento è MARTEDI' 30 GIUGNO 2020, salvo proroga del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, nel qual caso è prorogato anche il termine per il pagamento del diritto annuale, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare entro 30 giorni - quindi entro il 30 luglio per chi ha la scadenza del 30 giugno - con la sola maggiorazione dello 0,40%.
 
Differimento dei termini di versamento: ai sensi del D.P.C.M. 27 giugno 2020 (G.U. n. 162 del 29/06/2020) il termine di pagamento di imposte e contributi in scadenza il 30 giugno 2020 è prorogato al 20 luglio 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.
Dal 21 luglio 2020 e fino al 20 agosto 2020 sarà possibile effettuare il versamento con la sola maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di presentazione di mod. F24 a saldo zero.
 
Ulteriore differimento dei termini di versamento: ai sensi dell'art. 98-bis del D.L. n. 104/2020, come modificato dalla legge di conversione 13/10/2020, n. 126, i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 27 giugno 2020 sopra citato, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono effettuare il versamento entro il 30 ottobre 2020 con la sola maggiorazione dello 0,80%.
 
 
 
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