Venerdì 30 Gennaio 2026

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Diritto 2019

Diritto annuale 2019: nessun cambiamento rispetto al 2018
 
Anche per l'anno 2019 restano in  vigore l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la riduzione degli importi del 50% rispetto al 2014, nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, che ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, pertanto le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla Camera di Commercio di Bologna, nonché gli importi dovuti per l'iscrizione di nuove imprese nel Registro delle Imprese, di nuovi soggetti nel REA, e/o per l'apertura di nuove unità locali sono invariati rispetto al 2018
 
La data scadenza pagamento è LUNEDI' 1 LUGLIO (ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di pagare entro 30 giorni con la sola maggiorazione dello 0,40%.
 
Differimento dei termini di versamento: in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019 (GU n. 151 del 29/06/2019) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019. La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. Si applica la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2019.
Dopo il 30 settembre e fino al 30 ottobre 2019 sarà possibile effettuare il versamento con la sola maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di presentazione di mod. F24 a saldo zero.
 
 
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