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Diritto 2017

Diritto 2017

Diritto annuale 2017: nessun cambiamento rispetto al 2016

L'importo dovuto per il 2017 deve essere determinato considerando la riduzione del 50% rispetto al 2014 fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, che ha attuato quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Pertanto le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla Camera di Commercio di Bologna per l'anno 2017 restano invariate rispetto al 2016.

La data scadenza pagamento è VENERDI' 30 GIUGNO (ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio  o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi (scadenza 30 luglio prorogata al 31 luglio perché il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2017 entro il 28/06/2017 (data di pubblicazione del Decreto 22 maggio 2017 in Gazzetta Ufficiale) senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2017 per non pagare sanzioni e interessi.

N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2017 non sposta il termine originario di pagamento, pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2017 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.

ATTENZIONE: il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 31 luglio, ha comunicato che il differimento dei termini di versamento delle imposte sui redditi, stabilito dal DPCM 20 luglio 2017, trova attuazione anche per il versamento del diritto annuale effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma sopra citata. Per tali imprese la scadenza del 30 giugno 2017 è quindi prorogata al 20 luglio 2017, e fino al 21 agosto 2017 può essere effettuato il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.

Il DPCM 20 luglio 2017, del quale sono fatti salvi gli effetti, è stato sostituito dal DPCM 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.

 
IMPORTI DOVUTI PER IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE
Tipo di Impresa
Sede
Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese
€   52,80
€ 10,56
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole
€   60,00
€ 12,00
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole
€ 120,00
€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001
€ 120,00
€ 24,00
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria
€ 66,00        
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a
€ 18,00
/////
IMPORTI DOVUTI PER IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA
Per le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato del periodo d'imposta 2016 (modello IRAP 2017) la tabella che segue:
 
Scaglioni di fatturato
Aliquota
Importo dovuto per la sede
da euro
a euro
0,00
100.000,00
Misura fissa
€ 200,00
100.000,01
250.000,00
0,015%
€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente
€ 100.000,00
250.000,01
500.000,00
0,013%
€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente
 € 250.000,00
500.000,01
1.000.000,00
0,010%
€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente
 € 500.000,00
1.000.000,01
10.000.000,00
0,009%
€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente
 € 1.000.000,00
10.000.000,01
35.000.000,00
0,005%
€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente
€ 10.000.000,00
35.000.000,01
50.000.000,00
0,003%
€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente
€ 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00
0,001%
€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente
€ 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00
 
L'importo risultante dal conteggio in tabella deve essere quindi ridotto del 50%, aumentato del 20% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.
Allo stesso risultato si perviene se l'importo viene ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.
Conseguentemente l'importo dovuto per la sede da parte delle imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro è di euro 120,00.
Anche l'importo massimo da versare di 40.000,00 euro è soggetto a riduzione con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare per la sede sarà superiore a 24.000,00 euro
 
Foglio di calcolo (N.B. il campo sigla provincia è obbligatorio)
 
 
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