Diritto 2017
Diritto annuale 2017: nessun cambiamento rispetto al 2016
L'importo dovuto per il 2017 deve essere determinato considerando la riduzione del 50% rispetto al 2014 fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, che ha attuato quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Pertanto le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla Camera di Commercio di Bologna per l'anno 2017 restano invariate rispetto al 2016.
La data scadenza pagamento è VENERDI' 30 GIUGNO (ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi (scadenza 30 luglio prorogata al 31 luglio perché il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.
Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2017 entro il 28/06/2017 (data di pubblicazione del Decreto 22 maggio 2017 in Gazzetta Ufficiale) senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2017 per non pagare sanzioni e interessi.
N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2017 non sposta il termine originario di pagamento, pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2017 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.
ATTENZIONE: il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 31 luglio, ha comunicato che il differimento dei termini di versamento delle imposte sui redditi, stabilito dal DPCM 20 luglio 2017, trova attuazione anche per il versamento del diritto annuale effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma sopra citata. Per tali imprese la scadenza del 30 giugno 2017 è quindi prorogata al 20 luglio 2017, e fino al 21 agosto 2017 può essere effettuato il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Il DPCM 20 luglio 2017, del quale sono fatti salvi gli effetti, è stato sostituito dal DPCM 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.
Tipo di Impresa
|
Sede
|
Unità locale
|
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese
|
€ 52,80
|
€ 10,56
|
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole
|
€ 60,00
|
€ 12,00
|
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole
|
€ 120,00
|
€ 24,00
|
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001
|
€ 120,00
|
€ 24,00
|
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria
|
€ 66,00
|
|
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a
|
€ 18,00
|
/////
|
Scaglioni di fatturato
|
Aliquota
|
Importo dovuto per la sede
|
|
da euro
|
a euro
|
||
0,00
|
100.000,00
|
Misura fissa
|
€ 200,00
|
100.000,01
|
250.000,00
|
0,015%
|
€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente
€ 100.000,00
|
250.000,01
|
500.000,00
|
0,013%
|
€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente
€ 250.000,00
|
500.000,01
|
1.000.000,00
|
0,010%
|
€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente
€ 500.000,00
|
1.000.000,01
|
10.000.000,00
|
0,009%
|
€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente
€ 1.000.000,00
|
10.000.000,01
|
35.000.000,00
|
0,005%
|
€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente
€ 10.000.000,00
|
35.000.000,01
|
50.000.000,00
|
0,003%
|
€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente
€ 35.000.000,00
|
oltre 50.000.000,00
|
0,001%
|
€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente
€ 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00
|
