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Camera di commercio di Bologna
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Sanzioni Amministrative

Sanzioni Amministrative

L'UFFICIO RICEVE IL PUBBLICO SOLO SU APPUNTAMENTO.
PER PRENDERE L'APPUNTAMENTO SCRIVERE ALLA MAIL DELL’UFFICIO SOTTO INDICATA.

Contatti:
Indirizzo: Via Marco Emilio Lepido 178 - 40132 Bologna
Telefono: 051.60.93.851 - 856 - 854
E-mail: sanzioni.amministrative@bo.camcom.it
PEC: regolamentazione.mercato@bo.legalmail.camcom.it
Per informazioni su Sanzioni Registro imprese e R.E.A. contattare questi recapiti

L'Ufficio Regolamentazione del mercato - Sanzioni Amministrative esamina i verbali emessi da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Ufficio delle Dogane, Registro delle Imprese, ecc.) per la violazione di norme riguardanti principalmente le seguenti materie:

  • sicurezza prodotti
  • etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, compatibilità elettromagnetiche, etichettatura consumi ed emissioni CO2, ecc.)
  • omessi e ritardati depositi al Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane
  • mancata iscrizione a Ruoli e Albi camerali
  • contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza
  • metalli preziosi
  • strumenti metrici
  • sicurezza degli impianti
  • attività di autoriparazione
  • magazzini generali
  • fallace indicazione nell'uso del marchio
Cosa fare se si riceve un verbale di contestazione

Quando si riceve un verbale di contestazione si può:

  • pagare la sanzione indicata nel verbale (che corrisponde al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81) entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale. Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido.

oppure

  • entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale, presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio – Ufficio Regolamentazione del mercato (via mail o pec) chiedendo, se si vuole, anche l'audizione.

L’ufficio esamina il rapporto ricevuto dall’organo accertatore, alla luce degli argomenti esposti nello scritto difensivo e nel corso dell’audizione e:

  • se ritiene fondato l’accertamento, emette un’ordinanza ingiuntiva determinando l’importo della sanzione da irrogare, tra il minimo e il massimo previsto dalla legge;
  • se, invece, l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.
Cosa fare se si riceve un verbale di sequestro

Nel caso in cui gli organi di vigilanza che hanno elevato il verbale di contestazione abbiano proceduto anche al sequestro della merce o delle attrezzature, la Camera di commercio dispone, limitatamente alle materie di sua competenza, la confisca o la restituzione delle stesse.

Contro il verbale di sequestro elevato dagli organi di vigilanza è ammessa opposizione alla Camera di Commercio – Ufficio Regolamentazione del mercato, in qualunque momento.

Qualora sia possibile regolarizzare la merce oggetto di sequestro, la parte intereressata, nell'istanza di opposizione, può chiederne il dissequestro previa regolarizzazione.

Se l’opposizione è accolta, l’ufficio dispone con ordinanza il dissequestro; se l’opposizione è respinta, l’ufficio dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.

Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.

Cosa fare se si riceve un'ordinanza ingiuntiva di pagamento

Entro 30 giorni dalla notifica occorre effettuare il pagamento in base alle disposizioni indicate nell’ordinanza stessa. 

Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido e libera entrambi.

Contro l’ordinanza ingiuntiva è ammesso ricorso presso il Giudice di Pace e/o il Tribunale competente per territorio a seconda del tipo di violazione (ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81 e dell'art. 6 D.Lgs 150/2011).

Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che il Giudice non disponga la sospensione dell’esecutività del provvedimento.

Pagamento rateale dell’ordinanza ingiuntiva

Qualora sussistano i requisiti, è facoltà dell’Ente concedere, su richiesta dell’interessato, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

La richiesta va presentata dall’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, con apposito modulo compilato e corredato della documentazione probatoria o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le rate (il cui numero non può essere superiore a 30) hanno scadenza mensile e non possono avere un importo inferiore a Euro 15,49 . In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, Legge 689/81).

Se il pagamento non viene effettuato nei termini, viene attivata la procedura di esecuzione coattiva.

Procedura di esecuzione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza (30 gg. dalla notifica) o il termine concesso per il pagamento rateale, la Camera di Commercio procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’Agenzia Entrate Riscossione territorialmente competente.

L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge (art. 27, Legge 689/81).

Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme dovute inferiori a Euro 10,33 (art. 12-bis, D.P.R. 602/1973).

Cosa fare se si riceve una cartella di pagamento

Entro 60 gg. dalla notifica della cartella occorre effettuare il pagamento, attenendosi alle “istruzioni per il pagamento” indicate sulla cartella stessa.

Dilazione del pagamento della cartella

L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (art. 19, D.P.R. 602/1973). Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi (art. 21, D.P.R. 602/1973).

Mancato pagamento della cartella

Qualora non venga effettuato il pagamento entro i termini (60 gg. dalla notifica della cartella):

  1. sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora;
  2. l’Agente per la riscossione procede ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, e può altresì promuovere azioni cautelari e conservative (avvisi e solleciti di pagamento, fermi auto, ecc.) nonché ogni altra azione (ad es.: iscrizione di ipoteca, pignoramento dello stipendio ecc.), prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (art. 49, D.P.R. 602/1973).

Richiesta di sgravio della cartella di pagamento

Qualora l’interessato ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute o siano dovute solo in parte in quanto è stato già effettuato il pagamento sulla base dell’ordinanza-ingiuntiva indicata nella cartella o sulla base del verbale di accertamento della violazione amministrativa, può presentare istanza in carta semplice all'Ufficio Regolamentazione del Mercato della Camera di Commercio, accompagnata dall’originale della ricevuta di avvenuto pagamento affinché, nell’esercizio del potere di autotutela, venga disposto lo sgravio amministrativo.

Ricorso avverso la cartella di pagamento

Nel caso in cui l’interessato ritenga che esistano i presupposti per avvalersi della tutela giurisdizionale, può proporre:

    1. Opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'articolo 615 c.p.c., per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, non soggetta a termini di decadenza. Prima che sia iniziata l’esecuzione l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al Giudice di Pace o al Tribunale competenti per materia o per valore secondo quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 5 del D.Lgs.150/2011. Per la competenza territoriale si applica l’art. 27 c.p.c.  Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione si propone con ricorso al Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cpc.
    2. Opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617 c.p.c., per vizi di regolarità formale della cartella di pagamento. Prima che sia iniziata l’esecuzione l’opposizione si propone con atto di citazione da notificarsi entro 20 giorni dalla data di notifica della cartella, dinanzi al Giudice competente per l’esecuzione indicato dall’art. 480, comma 3, cpc.


      Come per l’ordinanza, il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che la sospensione non venga disposta dal Giudice a cui è rivolta l’istanza.

      Rimborso di somme versate e non dovute

      Qualora siano state pagate delle somme di competenza della Camera di Commercio di Bologna (versamento su c/c postale intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna o versamenti con codici tributo: ABOT, 5064, 5065 e 5076) e tali somme sono risultate in seguito non dovute (per es.: doppio pagamento della stessa sanzione o annullamento dell’ordinanza-ingiunzione o della cartella da parte del Giudice), l’interessato può presentare richiesta di rimborso su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla documentazione (ad es.: originali delle ricevute che attestino il doppio pagamento) necessaria all’Ufficio per effettuare i controlli e predisporre il provvedimento di rimborso.

      Se invece le somme erroneamente versate sono di competenza dell’Erario (versamenti con codici tributo: 741T, 5062 e 5063), la richiesta di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate.

      INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, GDPR –
      1. Titolare del trattamento
      Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito anche più semplicemente “Titolare” o “CCIAA”), avente sede principale in 40125 – Bologna (BO), Piazza della Mercanzia n° 4, tel. 051/60.93.111, fax 051/60.93.451, email protocollo@bo.camcom.it, PEC cciaa@bo.legalmail.camcom.it, sito web www.bo.camcom.gov.it
       
      2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
      I dati personali oggetto di trattamento sono destinati ad assolvere obblighi di legge e compiti d’interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. c ed e GDPR) fissati, in primo luogo, dalla l. 580/1993 e ss.mm.ii. (e relative norme attuative), la quale assegna alle Camere di commercio lo svolgimento di funzioni di vigilanza e di sorveglianza in materia di metrologia legale, metalli preziosi, etichettatura e sicurezza dei prodotti, nonché dalla normativa che prevede l’accertamento di violazioni amministrative e l’erogazione delle relative sanzioni ai sensi della l. 689/1981.
       
      In tale contesto, dati personali possono essere trattati per le seguenti attività:
      • effettuazione di ispezioni e controlli e redazione dei relativi verbali di ispezione e di sorveglianza;
      • ricezione da altri organi accertatori ed esame di verbali di ispezione;
      • effettuazione di sequestri amministrativi;
      • redazione e notificazione di verbali di accertamento in caso di infrazioni;
      • svolgimento dell’istruttoria in caso di contestazione del verbale;
      • emissione di provvedimenti di archiviazione o redazione e notificazione di ordinanze-ingiunzione o di confisca o dissequestro;
      • iscrizione a ruolo delle somme dovute e trasmissione del ruolo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
      Dall’apertura dell’eventuale fase istruttoria potrebbero essere trattati anche dati personali che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) classifica come “particolari”: trattasi, nello specifico, di dati relativi alle condizioni di salute, che l’Interessato stesso può riferire nei propri atti. In questi casi, la base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nei compiti di interesse pubblico rilevante assegnati alla CCIAA per lo svolgimento di “attività sanzionatoria e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria” (art. 9, par. 2, lett. g GDPR ed art. 2-sexies, comma 2, lett. q D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).
       
      3. Attività di trattamento svolte dal personale della CCIAA in qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria
      Nell’ambito della vigilanza in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché nello svolgimento delle funzioni in materia di metrologia legale, il personale della Camera di Commercio svolge la propria attività in qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria. Per i connessi trattamenti, trova applicazione la Direttiva (UE) 2016/680, attuata con D.Lgs. 51/2018, in quanto finalizzati a “prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati”. Con riferimento a questi trattamenti, si invita a prendere visione dell’apposita informativa resa ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 51/2018 sul sito internet del Titolare.
       
      4. Origine dei dati trattati
      I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che la CCIAA ottiene dagli Interessati stessi in sede di ispezione (dati comuni) e/o di istruttoria (dati comuni e particolari), oppure trasmessi unitamente ai verbali da altri soggetti accertatori.
      Ulteriori dati (comuni) possono essere estrapolati dal Registro Imprese e, ai fini dell’attività di notificazione, reperiti presso le Anagrafi dei Comuni.
      Per la fase successiva all’emissione di ordinanze-ingiunzione, dati (comuni) possono altresì essere comunicati alla CCIAA dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per gli accertamenti necessari all’eventuale iscrizione al ruolo delle somme dovute.
       
      5. Natura del conferimento dei dati
      Il conferimento da parte dell’interessato di tutti i dati personali richiesti è necessario oltre che obbligatorio ai sensi di legge.
       
      6. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali
      I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.
       
      Per il trattamento informatizzato dei dati la CCIAA si avvale del supporto del proprio Responsabile del trattamento InfoCamere S.C.p.A., il quale ha facoltà di appoggiarsi ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento.
       
      I dati personali possono essere comunicati: al Ministero delle Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza, finalizzati ad eliminare dal mercato comunitario i prodotti/strumenti non conformi; ad altre Camere di Commercio territorialmente competenti ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni; all’Autorità Giudiziaria qualora si riscontri incidentalmente la commissione di un reato o su richiesta dell’Autorità medesima; ai Comuni per la verifica dei dati ai fini delle notificazioni e/o nei casi di notifica a mezzo di messi comunali; ai laboratori incaricati di effettuare prove sui prodotti oggetto di verifica; a Unioncamere per quanto concerne i dati relativi alla sorveglianza sull’attività dei laboratori accreditati allo svolgimento delle verifiche periodiche degli strumenti di misura. Detti soggetti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
       
      7. Periodo di conservazione dei dati
      Il tempo generale di conservazione dei dati è pari a 5 anni, a decorrere dalla chiusura del relativo procedimento o dal pagamento della sanzione eventualmente irrogata, oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo 3 anni).
      Per la sorveglianza dei centri tecnici che operano sui tachigrafi e la sorveglianza nel settore dei metalli preziosi, il tempo di conservazione dei dati è illimitato.
       
      8. Dati di contatto del DPO / RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei Dati)
      Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
      È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Bologna scrivendo all’indirizzo (abilitato a ricevere sia email che PEC): dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it
       
      9. Diritti degli Interessati
      Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce a tutti gli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 8 della presente informativa.
      Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:
      -  il diritto di conoscere se la CCIAA di Bologna ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
      -  il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
      -  il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
      -  il diritto alla limitazione del trattamento;
      -  il diritto di opporsi al trattamento;
      -  il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.
      In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente sul sito internet www.garanteprivacy.it
      Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO.
       
      Questa informativa è stata aggiornata in data 03/02/2023
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      PEC: cciaa@bo.legalmail.camcom.it

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