Carte tachigrafiche
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E-mail: carte.tachigrafiche@bo.camcom.it
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Per l’utilizzo del tachigrafo digitale che è installato sui PULLMAN, veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori con più di 9 persone incluso il conducente, e sui CAMION, veicoli adibiti al trasporto merci di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, occorre dotarsi della carta del conducente e della carta dell’azienda di trasporto.
Le carte del conducente, le carte dell’azienda, quelle necessarie ai centri tecnici del tachigrafo e quelle utilizzate dalle autorità di controllo sono rilasciate dalle Camere di Commercio.
UNIONCAMERE - CHIARIMENTI SULLE CARTE TACHIGRAFICHE GEN2
Per poter distinguere le 2 versioni attualmente in circolazione, occorre verificare il codice omologazione riportato sul retro della Carta:
- Carte G2V1 (emesse fino al 20 luglio 2023): E 3 1003
- Carte G2V2 (emesse dal 21 luglio 2023): E 3 1004
Si ricorda che non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione delle Carte G2V1, che rimangono valide fino a scadenza naturale. Si precisa inoltre che la Carta G2V1 è in grado di contenere la registrazione di 56 o più giorni di attività; ma attenzione: i tempi di registrazione possono variare in base alle attività svolte. In particolare i conducenti in possesso di Carte G2V1 più esposti al rischio di non conformità sono quelli che effettuano con frequenza spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci; queste attività - che nelle Carte G2V1 richiedono inserimenti manuali - concorrono a ridurre i tempi di conservazione in memoria, e pertanto al possibile rischio di non copertura degli ultimi 56 gg. di attività.
In sintesi, prima ancora di pensare ad una sostituzione della propria Carta G2V1, il titolare può autonomamente verificare se la stessa sia in grado di conservare in memoria almeno gli ultimi 56 gg. di attività; in questo caso non sarà nemmeno necessario dotarsi di stampe dei dati di guida per tale periodo.
Nel caso in cui sia invece richiesta la sostituzione, dal momento che la nuova Carta registra dal primo giorno del suo utilizzo, resta il vincolo di scaricare i dati della vecchia Carta prima della riconsegna in Camera.
ATTENZIONE
Dal 31 dicembre 2024, a seguito delle modifiche apportate dal Regolamento UE 1054/2020, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione): hanno l'obbligo di dimostrare, nell'ambito dei controlli su strada, l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni).
Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023, che sul retro riportano indicazione E3 1004, hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività; quindi gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all'obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (in aggiunta a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.
OPERATORI TRASPORTO INTERNAZIONALE
Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione. Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:
- 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;
- 19 agosto 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
- 1 luglio 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.
ATTENZIONE: Le carte tachigrafiche dell’azienda emesse a partire dal 15 aprile 2020 riporteranno una numerazione organizzata con un criterio diverso dal precedente.
Non sarà necessario sostituire le carte attualmente in dotazione fino alla loro scadenza naturale.
Tuttavia, in fase di richiesta di rinnovo o di sostituzione di una carta azienda, il titolare prima di restituire la carta stessa dovrà preventivamente operare il trasferimento di tutti i dati dai tachigrafi su cui sono state effettuate operazioni con il vecchio criterio di numerazione delle carte.
Questa operazione potrà essere eseguita solo con la carta tachigrafica vecchia e non sarà possibile con la nuova carta che adotterà la diversa numerazione.
In caso di impossibilità ad effettuare il trasferimento dei dati (per malfunzionamenti o carte scadute), sarà necessario il supporto di un Centro tecnico autorizzato.
Solo dopo aver effettuato tutte le operazioni di trasferimento dei dati precedenti, la nuova Carta Azienda dovrà essere inserita nel Tachigrafo/Tachigrafi Digitale o Smart in dotazione, per una nuova identificazione dell'Azienda e l’inizio del normale ciclo di utilizzo della carta stessa.
La modifica introdotta comporterà anche che, per una stessa Azienda, non sarà più possibile richiedere un numero di Carte (multiple) superiore a 62.
Questo ufficio è in Qualità
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