Adempimenti degli Ordini professionali
Gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro della Regione Emilia Romagna sono tenuti ad effettuare le seguenti attività:
- ricevono le domande dei professionisti richiedenti;
- verificano la completezza della domanda e della documentazione e accertano la veridicità delle dichiarazioni rese;
- comunicano i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti prescritti alla Camera di commercio di Bologna per il loro inserimento nell’elenco. L’aggiornamento dei dati comunicati avviene con cadenza annuale, nel periodo dal 15 luglio di ciascun anno al 15 luglio dell'anno successivo;
- designano i responsabili della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati dei professionisti iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- comunicano tempestivamente alla Camera di commercio l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza, affinché vengano cancellati dall'elenco.
La comunicazione dei nominativi dei professionisti alla Camera di commercio va effettuata utilizzando il seguente file in formato excel, seguendo le relative istruzioni di compilazione:
file ed istruzioni (nuova versione giugno 2024)
La comunicazione va effettuata via PEC all'indirizzo: esperticomposizionenegoziata@bo.legalmail.camcom.it
allegando:
- il file in formato excel, compilato nei campi richiesti
- tutti i curriculum vitae dei professionisti in formato zip
Dopo l'inserimento dei nominativi nell'Elenco degli esperti a cura della Camera di commercio, gli Ordini dovranno verificare e approvare la scheda sintetica sulle competenze ed esperienze professionali compilata dai diretti interessati, tramite collegamento alla sezione autenticata della Piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio (Istruzioni operative).
La scheda sintetica potrà essere aggiornata dall'esperto anche successivamente all'iscrizione, in qualsiasi momento, sulla base delle nuove esperienze acquisite nel tempo, con conseguente compito di approvazione e verifica da parte degli Ordini.
Le esperienze approvate verranno visualizzate sia nel profilo dell’esperto come esperienze autorizzate, sia nel Cruscotto cui accedono le Commissioni, o il Segretario Generale (in caso di impresa sottosoglia), nella fase di nomina dell’esperto.
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