Sanzioni Amministrative
L'Ufficio Regolamentazione del mercato - Sanzioni Amministrative esamina i verbali emessi da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Ufficio delle Dogane, Registro delle Imprese, ecc.) per la violazione di norme riguardanti principalmente le seguenti materie:
- sicurezza prodotti
- etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, compatibilità elettromagnetiche, etichettatura consumi ed emissioni CO2, ecc.)
- omessi e ritardati depositi al Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane
- mancata iscrizione a Ruoli e Albi camerali
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza
- metalli preziosi
- strumenti metrici
- sicurezza degli impianti
- attività di autoriparazione
- magazzini generali
- fallace indicazione nell'uso del marchio
Quando si riceve un verbale di contestazione si può:
- pagare la sanzione indicata nel verbale (che corrisponde al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81) entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale. Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido.
oppure
- entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale, presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio – Ufficio Regolamentazione del mercato (via mail o pec) chiedendo, se si vuole, anche l'audizione.
L’ufficio esamina il rapporto ricevuto dall’organo accertatore, alla luce degli argomenti esposti nello scritto difensivo e nel corso dell’audizione e:
- se ritiene fondato l’accertamento, emette un’ordinanza ingiuntiva determinando l’importo della sanzione da irrogare, tra il minimo e il massimo previsto dalla legge;
- se, invece, l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.
Nel caso in cui gli organi di vigilanza che hanno elevato il verbale di contestazione abbiano proceduto anche al sequestro della merce o delle attrezzature, la Camera di commercio dispone, limitatamente alle materie di sua competenza, la confisca o la restituzione delle stesse.
Contro il verbale di sequestro elevato dagli organi di vigilanza è ammessa opposizione alla Camera di Commercio – Ufficio Regolamentazione del mercato, in qualunque momento.
Qualora sia possibile regolarizzare la merce oggetto di sequestro, la parte intereressata, nell'istanza di opposizione, può chiederne il dissequestro previa regolarizzazione.
Se l’opposizione è accolta, l’ufficio dispone con ordinanza il dissequestro; se l’opposizione è respinta, l’ufficio dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.
Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.
Entro 30 giorni dalla notifica occorre effettuare il pagamento in base alle disposizioni indicate nell’ordinanza stessa.
Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido e libera entrambi.
Contro l’ordinanza ingiuntiva è ammesso ricorso presso il Giudice di Pace e/o il Tribunale competente per territorio a seconda del tipo di violazione (ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81 e dell'art. 6 D.Lgs 150/2011).
Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che il Giudice non disponga la sospensione dell’esecutività del provvedimento.
Pagamento rateale dell’ordinanza ingiuntiva
Qualora sussistano i requisiti, è facoltà dell’Ente concedere, su richiesta dell’interessato, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
La richiesta va presentata dall’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, con apposito modulo compilato e corredato della documentazione probatoria o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Le rate (il cui numero non può essere superiore a 30) hanno scadenza mensile e non possono avere un importo inferiore a Euro 15,49 . In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, Legge 689/81).
Se il pagamento non viene effettuato nei termini, viene attivata la procedura di esecuzione coattiva.
Procedura di esecuzione coattiva
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza (30 gg. dalla notifica) o il termine concesso per il pagamento rateale, la Camera di Commercio procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’Agenzia Entrate Riscossione territorialmente competente.
L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge (art. 27, Legge 689/81).
Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme dovute inferiori a Euro 10,33 (art. 12-bis, D.P.R. 602/1973).
Entro 60 gg. dalla notifica della cartella occorre effettuare il pagamento, attenendosi alle “istruzioni per il pagamento” indicate sulla cartella stessa (presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, o presso le agenzie postali o tramite sistemi telematici, ecc.).
Dilazione del pagamento della cartella
L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (art. 19, D.P.R. 602/1973). Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi (art. 21, D.P.R. 602/1973).
Mancato pagamento della cartella
Qualora non venga effettuato il pagamento entro i termini (60 gg. dalla notifica della cartella):
- sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora;
- l’Agente per la riscossione procede ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, e può altresì promuovere azioni cautelari e conservative (avvisi e solleciti di pagamento, fermi auto, ecc.) nonché ogni altra azione (ad es.: iscrizione di ipoteca, pignoramento dello stipendio ecc.), prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (art. 49, D.P.R. 602/1973).
Richiesta di sgravio della cartella di pagamento
Qualora l’interessato ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute o siano dovute solo in parte in quanto è stato già effettuato il pagamento sulla base dell’ordinanza-ingiuntiva indicata nella cartella o sulla base del verbale di accertamento della violazione amministrativa, può presentare istanza in carta semplice all'Ufficio Regolamentazione del Mercato della Camera di Commercio, accompagnata dall’originale della ricevuta di avvenuto pagamento affinché, nell’esercizio del potere di autotutela, venga disposto lo sgravio amministrativo.
Ricorso avverso la cartella di pagamento
Nel caso in cui l’interessato ritenga che esistano i presupposti per avvalersi della tutela giurisdizionale, può proporre:
- Opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'articolo 615 c.p.c., per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, non soggetta a termini di decadenza. Prima che sia iniziata l’esecuzione l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al Giudice di Pace o al Tribunale competenti per materia o per valore secondo quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 5 del D.Lgs.150/2011. Per la competenza territoriale si applica l’art. 27 c.p.c. Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione si propone con ricorso al Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cpc.
- Opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617 c.p.c., per vizi di regolarità formale della cartella di pagamento. Prima che sia iniziata l’esecuzione l’opposizione si propone con atto di citazione da notificarsi entro 20 giorni dalla data di notifica della cartella, dinanzi al Giudice competente per l’esecuzione indicato dall’art. 480, comma 3, cpc.
Come per l’ordinanza, il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che la sospensione non venga disposta dal Giudice a cui è rivolta l’istanza.
Qualora siano state pagate delle somme di competenza della Camera di Commercio di Bologna (versamento su c/c postale intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna o versamenti con codici tributo: ABOT, 5064, 5065 e 5076) e tali somme sono risultate in seguito non dovute (per es.: doppio pagamento della stessa sanzione o annullamento dell’ordinanza-ingiunzione o della cartella da parte del Giudice), l’interessato può presentare richiesta di rimborso su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla documentazione (ad es.: originali delle ricevute che attestino il doppio pagamento) necessaria all’Ufficio per effettuare i controlli e predisporre il provvedimento di rimborso.
Se invece le somme erroneamente versate sono di competenza dell’Erario (versamenti con codici tributo: 741T, 5062 e 5063), la richiesta di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate.
- effettuazione di ispezioni e controlli e redazione dei relativi verbali di ispezione e di sorveglianza;
- ricezione da altri organi accertatori ed esame di verbali di ispezione;
- effettuazione di sequestri amministrativi;
- redazione e notificazione di verbali di accertamento in caso di infrazioni;
- svolgimento dell’istruttoria in caso di contestazione del verbale;
- emissione di provvedimenti di archiviazione o redazione e notificazione di ordinanze-ingiunzione o di confisca o dissequestro;
- iscrizione a ruolo delle somme dovute e trasmissione del ruolo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.