PROCEDURA COMPOSIZIONE NEGOZIATA CRISI D'IMPRESA
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è un nuovo istituto disciplinato dal Titolo II del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), che consente di dare attuazione alle misure di supporto alle imprese per contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.
L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere alla Commissione regionale (per il imprese di grosse dimensioni c.d. sopra-soglia) o al Segretario Generale della Camera (per le imprese più piccole c.d. sotto-soglia) del territorio in cui si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto, che lo affiancherà nelle trattative con i creditori, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica:
La piattaforma è il luogo in cui vengono gestite le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti convolti nella procedura. L'intera procedura della composizione negoziata della crisi (presentazione della domanda dell'impresa, nomina dell'esperto, conduzione delle trattative), è gestita tramite la piattaforma telematica nazionale. E’ composta da:
- un’area pubblica accessibile liberamente agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, nella quale è disponibile una lista di controllo particolareggiata, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
- un’area riservata, accessibile agli imprenditori tramite SPID/CNS/CIE per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
All’istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla norma (art. 17, comma 3, D.Lgs. 14/2019). Per presentare l’istanza è necessario essere dotati di un dispositivo di firma digitale.
L’esperto è un professionista che non si sostituisce all'imprenditore (o ai suoi consulenti), né gestisce l'impresa al posto dell'imprenditore stesso, ma lo affianca fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione della situazione di difficoltà dell'impresa e facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell'azienda.
L'esperto è scelto tra gli iscritti in appositi elenchi regionali tenuti dalle Camere di commercio capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L’esperto è nominato da una Commissione regionale, che è costituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dura in carica 2 anni ed è composta da:
- un magistrato effettivo e uno supplente designati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione;
- un membro effettivo e uno supplente designati dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione;
- un membro effettivo e uno supplente designati dal Prefetto del capoluogo di regione.
La Commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza. Ai commissari non spettano compensi.
Presso la Camera di Commercio di Bologna la Commissione è così composta:
- Maurizio Atzori, componente effettivo - Antonella Rimondini, componente supplente
- Mirella Bompadre, componente effettivo - Angelo Paletta, componente supplente
- Raffaella Ercolani, componente effettivo - Andrea Lesti, componente supplente
Se l’istanza viene presentata da una impresa di minori dimensioni c.d. “sotto soglia” (cioè che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiori a 500.000 euro) la nomina dell’esperto è di competenza del Segretario Generale della Camera di Commercio in cui ha sede legale l’impresa richiedente (art. 25-quater D.Lgs. n. 14/2019).
La procedura si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l’esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. Se la relazione è negativa la procedura viene archiviata.
Possibilità di accedere a misure premiali (riduzione di sanzioni tributarie, riduzione di interessi su debiti tributari, rateazione delle somme non versate a titolo di imposta sul reddito), possibilità di chiedere misure protettive del patrimonio attraverso istanza al Tribunale competente. L’imprenditore conserva, nel corso delle trattative, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.
Il compenso dell’esperto è definito dal D.Lgs. 14/2019, è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice, secondo scaglioni, e prevede varie percentuali di aumento in base al numero dei creditori e in caso di conclusione delle trattative con un contratto, convenzione, o piano di risanamento. Solo in mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso è determinata dalla Commissione. La liquidazione del compenso è comunque a carico dell’imprenditore.
Il decreto interministeriale 10 marzo 2022 ha stabilito l'importo dei diritti di segreteria pari ad € 252,00 per singola istanza.
L'istanza è altresì soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo telematica, nella misura di € 16,00.
Prima di procedere all'invio dell'istanza, durante la fase di compilazione da parte del Rappresentante Impresa, la Piattaforma telematica nazionale di composizione negoziata consente l’accesso diretto al “Servizio Online pagamenti PagoPA (SIPA)”; il versamento del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo va effettuato in unica soluzione, per un importo complessivo di € 268,00.
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