Analogamente all’etichettatura energetica, anche l’obbligo di implementare le specifiche di progettazione ecocompatibile deriva dall’esistenza di regolamenti esecutivi della Direttiva 2009/125/CE.
Il D. Lgs. 15/2011 non si applica ai mezzi di trasporto.
- OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO
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Il fabbricante comunitario, il mandatario del fabbricante extracomunitario o, in assenza del mandatario, l’importatore, prima di immettere un prodotto connesso all’energia sul mercato comunitario, deve:
- verificare il rispetto della specifiche di progettazione ecocompatibile, previste dalla misura di esecuzione applicabile, mediante la procedura di controllo interno della progettazione descritta nell’Allegato IV del D. Lgs. 15/2011 oppure il sistema di gestione descritto nell’Allegato V, secondo quanto indicato dalla misura di esecuzione;
- apporre la marcatura CE in conformità all’art. 9 e all’Allegato I del D. Lgs. 15/2011 nonché all’art. 30 del Regolamento 765/2008;
- redigere e sottoscrivere la Dichiarazione CE di conformità secondo quanto disposto dall’art. 9 e dall’Allegato II del D. Lgs. 15/2011;
- accompagnare il prodotto con le informazioni indicate nell’art. 16 e nell’Allegato III del D. Lgs. 15/2011 “Specifiche per la fornitura di informazioni”, oltre che nella misura di esecuzione applicabile; tutte le informazioni nel momento in cui sono rese disponibili all’utilizzatore finale devono essere in italiano:
Dopo l’immissione sul mercato del prodotto, il soggetto responsabile deve conservare il fascicolo che documenta la verifica della conformità e la Dichiarazione di conformità CE a disposizione delle autorità di vigilanza. - VIGILANZA
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Controllo visivo-formale: viene verificata la presenza e regolarità di:
- marcatura CE;
- specifiche per le informazioni previste dal D. Lgs. 15/2011 e dalla misura di esecuzione applicabile.
Controllo documentale: il controllo viene eseguito su:- dichiarazione di conformità CE emessa e sottoscritta dal responsabile dell’immissione sul mercato;
- documentazione prevista dalla procedura di verifica adottata e dalla misura di esecuzione applicabile.
Controllo di laboratorio: vengono prelevati campioni al fine di accertare il rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile vigenti alla data di immissione sul mercato del modello; di norma la procedura di verifica di laboratorio è descritta nella misura di esecuzione applicabile.Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 15/2011, l’Autorità di vigilanza adotta i seguenti provvedimenti:- ritiro temporaneo dal mercato di prodotti immessi sul mercato privi della marcatura CE e della dichiarazione CE di conformità;
- divieto di commercializzazione del prodotto, previa diffida, per il tempo necessario all’accertamento della conformità e comunque non superiore a 60 giorni per il prodotto che, benché munito di marcatura CE:
- presenti indizi di non conformità; oppure
- il cui responsabile dell’immissione sul mercato non consenta la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione CE di conformità e della relativa documentazione tecnica necessarie alla verifica della conformità;
- ordine di conformazione alla misura di esecuzione applicabile e, nel caso di mancata conformazione oppure di non conformabilità del prodotto, provvedimento motivato che vieta o limita l’immissione sul mercato del prodotto che, benché munito di marcatura CE, non risulta conforme alla misura di esecuzione applicabile a seguito della procedura di verifica prevista dall’art. 7 del D. Lgs. 15/2011.
- IPOTESI SANZIONATORIE
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Le sanzioni sono previste dall’art. 17 del D. Lgs. 15/2011:
- Messa in commercio o in servizio di prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità o con marcatura o dichiarazione contraffatta;
- Responsabile dell’immissione sul mercato che:
- non rispetta il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell’art. 10 comma 2;
- non rispetta il divieto o la limitazione disposti ai sensi dell’art. 10 comma 3;
- non mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione di conformità e la dichiarazione CE di conformità entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell’autorità competente.
- RIFERIMENTI NORMATIVI
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Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
- DEFINIZIONI SPECIFICHE PRINCIPALI
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Prodotto connesso all’energiaqualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’utilizzo, immesso sul mercato o messo in servizio, comprese le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia, immesse sul mercato o messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente.Progettazione ecocompatibilel’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell’intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita.Specifica per la progettazione ecocompatibilequalsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto.Specifica generale per la progettazione ecocompatibilequalsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari prestazioni ambientali.Specifica particolare per la progettazione ecocompatibilela specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l’uso, calcolata per una data unità di prestazione di output.Aspetto ambientaleun elemento o una funzione del prodotto suscettibili di interagire con l’ambiente durante il suo ciclo di vita.Impatto ambientalequalsiasi modifica dell’ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita.Prestazione ambientalei risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel fascicolo tecnico.Profilo ecologicola descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile, degli input e degli output (quali materiali, emissioni, rifiuti) connessi al prodotto nel corso del suo intero ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili.Ciclo di vitagli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo.
- MISURE DI ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/125/CE
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REGOLAMENTOPRODOTTO2010/1015Lavatrici per uso domestico2010/1016Lavastoviglie per uso domestico2011/327Ventilatori a motore con potenza elettrica di ingresso compresa tra 125 W e 500kW2012/206Condizionatori d’aria e ventilatori2012/547Pompe per acqua2012/932Asciugabiancheria per uso domestico2012/1194Lampade direzionali, lampade con diodi a emissione luminosa e pertinenti apparecchiature2013/617Computer e server informatici2013/666Aspirapolvere2013/813Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti2013/814Scaldacqua e serbatoi per l’acqua calda2014/66Forni, piani di cottura e cappe da cucina per uso domestico2014/548Trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi2014/1253Unità di ventilazione2015/1095Armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione, chiller di processo2015/1185Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido2015/1188Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale2015/1189Caldaie a combustibile solido2016/2281Prodotti di riscaldamento dell’aria, prodotti di raffrescamento, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori
- MISURE DI ESECUZIONE VIGENTI DELLA DIRETTIVA 2005/32/CE (ABROGATA)
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REGOLAMENTOPRODOTTO2008/1275Apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio: consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento2009/107Ricevitori digitali semplici2009/244Lampade non direzionali per uso domestico2009/245Lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità, alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade2009/278Alimentatori esterni: consumo di energia elettrica a vuoto e rendimento medio in modo attivo2009/640Motori elettrici2009/641Circolatori senza premistoppa indipendenti e circolatori senza premistoppa integrati in prodotti2009/642Televisori2009/643Apparecchi di refrigerazione per uso domestico
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