- Regolamento (CE) n. 764/2008: procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
- Regolamento (CE) n. 765/2008: norme in materia di accreditamento e marcatura CE.
- Decisione 9 luglio 2008, n. 768/2008/CE: quadro comune per la commercializzazione dei prodotti; si tratta di una Decisione sui generis in quanto non ha destinatari precisi e non è perciò applicabile direttamente; è piuttosto un impegno preso dalle istituzioni comunitarie circa il contenuto e la struttura cui rifarsi per le future norme di armonizzazione.
- Regolamento (UE) n. 2019/1020: vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, modifica del regolamento (CE) n. 765/2008.
- Principali definizioni
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Marcatura CEUna marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti applicabili stabiliti nelle normative comunitarie di armonizzazione che ne prevedono l'apposizioneNormativa comunitaria di armonizzazioneLa normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti all'interno della UEDirettivaAtto legislativo che stabilisce un obiettivo per tutti gli Stati membri, lasciando ai singoli paesi definire, mediante disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva, come tali obiettivi vadano raggiunti.RegolamentoAtto legislativo vincolante che deve essere applicato integralmente in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.DecisioneAtto legislativo vincolante per i suoi destinatari (ad esempio uno Stato membro, una singola impresa etc.) ed è direttamente applicabile.Prodotti armonizzatiProdotti oggetto, in tutto o in parte, di normative di armonizzazioneNorme armonizzateSpecifiche tecniche adottate da uno degli Organismi Europei di normazione sulla base di una richiesta della Commissione Europea presentata in conformità alla Direttiva 98/34/CE.Operatori economiciIl fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione, vendita sul mercato o entrata in servizio di prodotti, in conformità alla pertinente normativa di armonizzazione.FabbricanteQualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchioMandatario (Rappresentante autorizzato)Persona fisica o giuridica stabilita nella UE che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività che si riferiscono agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione o del regolamento (UE) n. 2019/1020.ImportatoreQualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nella UE che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzoDistributoreQualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercatoFornitore di servizi di logisticaQualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati; sono esclusi i servizi postali, i servizi di consegna pacchi e qualsiasi altro servizio di trasporto merci.Utilizzatore finaleQualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nella UE, alla quale un prodotto è messo a disposizione in quanto consumatore o in quanto utilizzatore professionale nell’esercizio delle sue attività imprenditoriali o professionali.Messa a disposizione sul mercatoQualsiasi fornitura sul mercato UE di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso, nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuitoImmissione sul mercatoLa prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato UEAccreditamentoAttestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabili da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione delle conformità.Organismo nazionale di accreditamentoL’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento.Valutazione della conformitàLa procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo, siano state rispettateOrganismo di valutazione della conformitàUn organismo accreditato che esegue una o più attività di valutazione della conformità di un prodotto, quali tarature, prove, ispezioni, certificazioni.Organismo notificatoUn organismo di valutazione della conformità designato dalla competente Autorità nazionali per svolgere le procedure di valutazione della conformità che prevedono l'intervento di terzi.Vigilanza del mercatoLe attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione e ne tutelino il relativo interesse pubblico.Autorità di vigilanza del mercatoUn’autorità designata da uno Stato membro quale responsabile della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro.Non conformitàQualsiasi caso di mancata conformità a una prescrizione della normativa di armonizzazione dell’UE o al regolamento (UE) n. 2019/1020Rischiola combinazione della probabilità del verificarsi di un pericolo fonte di danni e della gravità del danno.Prodotto che presenta un rischioProdotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare un interesse pubblico tutelato dalla normativa di armonizzazione (es. salute e sicurezza delle persone, protezione dei consumatori, dell’ambiente) oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.Prodotto che presenta un rischio graveQualsiasi prodotto che presenta un rischio che richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati.Misura correttivaQualsiasi misura adottata da un operatore economico per porre fine a un caso di non conformità, sia su richiesta di un’autorità di vigilanza sia volontariamente.Misura volontariaMisura correttiva non richiesta da un’autorità di vigilanza del mercato.RichiamoQualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale.RitiroQualsiasi misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura.
- Prodotti armonizzati
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Le principali norme di armonizzazione sono attualmente (giugno 2019):NORME CHE PREVEDONO L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CENORMAOGGETTODir. 92/42/CEECaldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi – Requisiti di rendimentoDir. 98/79/CEDispositivi medico-diagnostici in vitro (Abrogata parzialmente da Reg. 2017/746)Dir. 2000/14/CEMacchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto - Emissione acustica ambientaleDir. 2006/42/CEMacchine - SicurezzaDir. 2009/48/CEGiocattoli - SicurezzaDir. 2009/125/CEEnergia - Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessiReg. 2011/305Prodotti da costruzione – CommercializzazioneDir. 2011/65/EUApparecchi elettrici ed elettronici - Restrizioni sulle sostanze pericolose presentiDir. 2013/29/EUArticoli pirotecnici - SicurezzaDir. 2013/53/EUImbarcazioni da diporto – SicurezzaDir. 2014/28/EUEsplosivi per uso civile - SicurezzaDir. 2014/29/EURecipienti semplici a pressione - SicurezzaDir. 2014/30/EUApparecchiature elettriche ed elettroniche - Compatibilità elettromagneticaDir. 2014/31/EUStrumenti per pesare a funzionamento non automatico - Messa a disposizione sul mercatoDir. 2014/32/EUStrumenti di misura - Messa a disposizione sul mercatoDir. 2014/33/EUAscensori e loro componenti di sicurezzaDir. 2014/34/EUApparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosivaDir. 2014/35/EUMateriale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione – SicurezzaDir. 2014/53/EUApparecchiature radio - Messa a disposizione sul mercatoDir. 2014/68/EUAttrezzature a pressione – Messa a disposizione sul mercatoReg. 2016/424Impianti a fune adibiti al trasporto di personeReg. 2016/425Dispositivi di protezione individualeReg. 2016/426Apparecchi a gasReg. 2017/745Dispositivi mediciReg. 2017/746Dispositivi medico-diagnostici in vitro
Reg. 2019/1009 Prodotti fertilizzanti NORME CHE NON PREVEDONO L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CENORMAOGGETTODir. 69/493/CEEVetro cristalloDir. 70/157/CEEVeicoli a motore – Livello sonoro e dispositivo di scappamentoDir. 75/107/CEEBottiglie utilizzate come recipienti-misuraDir. 75/324/CEEAerosol - Messa a disposizione sul mercatoDir. 76/211/CEEPrecondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionatiDir. 80/181/CEEUnità di misuraDir. 94/11/CECalzature per consumatori – Etichettatura dei materialiDir. 94/62/CEImballaggi e rifiuti da imballaggioDir. 98/70/CEBenzina e combustibile diesel – QualitàDir. 2000/53/CEVeicoli fuori usoReg. 648/2004DetergentiReg. 850/2004Inquinanti organici persistentiDir. 2004/42/CESolventi organici utilizzati in talune pitture e vernici e taluni prodotti per carrozzeria – Limitazione delle emissioni di composti organici volatiliDir. 2005/64/CEVeicoli a motore – Omologazione riguardante la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilitàDir. 2006/40/CEVeicoli a motore – Emissioni degli impianti di condizionamento d’ariaDir. 2006/66/CEPile e accumulatori e loro rifiutiReg. 1907/2006Sostanze chimiche – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione (REACH)Reg. 715/2007Veicoli a motore – Omologazione riguardante le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e 6) – Informazioni sulla riparazione e manutenzioneDir. 2007/45/CEProdotti preconfezionati – Disposizioni sulle quantità nominaliReg. 1272/2008Sostanze e miscele – Classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP)Reg. 78/2009Veicoli a motore – Omologazione riguardante la protezione dei pedoni e altri utenti della strada vulnerabiliReg. 79/2009Veicoli a motore alimentati con idrogeno – OmologazioneDir. 2009/34/CEStrumenti di misura e metodi di controllo metrologico – Disposizioni comuniReg. 595/2009Veicoli a motore e motori – Omologazione riguardante le emissione dei veicoli pesanti (Euro VI) – Informazioni sulla riparazione e manutenzioneReg. 661/2009Veicoli a motore, loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche – Omologazione riguardante la sicurezza generaleReg. 1005/2009Sostanze che riducono lo strato di ozonoReg. 2009/1222Pneumatici – Etichettatura relativa al consumo di carburante e altri parametri fondamentaliReg. 1223/2009CosmeticiReg. 66/2010Ecolabel – Marchio di qualità ecologicaDir. 2010/35/CEAttrezzature a pressione trasportabiliReg. 1007/2011Prodotti tessili – Etichettatura di composizione fibrosa e denominazioni delle fibre tessiliReg. 528/2012Biocidi – Messa a disposizione sul mercato e usoDir. 2012/19/EUApparecchiature elettriche ed elettroniche – Gestione dei rifiutiReg. 167/2013Veicoli agricoli e forestali – Omologazione e vigilanzaReg. 168/2013Veicoli a motore a 2 o 3 ruote e quadricicli – Omologazione e vigilanzaDir. 2014/40/UEProdotti del tabacco e correlati – Lavorazione, presentazione e venditaDir. 2014/90/EUEquipaggiamento marittimoReg. 517/2014Gas fluorurati a effetto serraReg. 540/2014Veicoli a motore – Livello sonoro e dispositivi silenziatori di sostituzioneReg. 2016/1628Macchine mobili non stradali – Omologazione per i motori a combustione interna e limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinanteReg. 2017/852MercurioReg. 2017/1369Etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energiaReg. 2018/858Veicoli a motore e loro rimorchi, sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti – Omologazione e vigilanzaReg. 2018/1139Aviazione civile - Obblighi degli operatori economici
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Si elencano di seguito gli obblighi degli operatori economici, distinguendo tra quelli elencati nella Decisione 768/2008/CE da quelli previsti dal Regolamento (UE) 2019/1020.La Decisione 768/2008/CE considera gli operatori economici:
- Fabbricante
- Mandatario del fabbricante extraUE
- Importatore
- Distributore
indicando i relativi obblighi e responsabilità solo come traccia per la stesura della futura normativa di armonizzazione dell’UE, alla quale si rimanda per la verifica di come tali indicazioni di massima siano state realizzate.Di conseguenza le previsioni della Decisione 768/2008/CE non costituiscono obblighi per gli operatori o per gli Stati membri, ma solo per il Parlamento e il Consiglio UE.Obblighi degli operatori economici(Dec. 768/2008/CE)FabbricanteMandatarioImportatore(a)Distributore(a)1Progettazione e fabbricazione conformiSIESCLUSO2Immissione sul mercato di prodotti conformiSISI3Esecuzione della procedura di conformitàSIEVENTUALE(b)(c)4Preparazione della documentazione tecnicaSIESCLUSO5Redazione della dichiarazione CE di conformitàSIEVENTUALE(b)6Apposizione della marcatura CESIEVENTUALE(b)(d)7Conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione CESISI (e)SI(f)8Conformità della produzione nel tempoSI9Eventuali prove a campioneSISI10Apposizione elementi di identificazione del prodottoSI11Apposizione dei dati identificativi dell’operatoreSISI12Istruzioni e informazioniSISI13Misure correttive per prodotti non conformiSISISI (g)14Fornire informazioni su richiesta delle autoritàSISI (e)SISI15Verifica dell’esecuzione da parte del fabbricante degli obblighi 3, 4, 5, 6, 10, 11.SI16Verifica dell’esecuzione da parte del fabbricante degli obblighi 6, 10, 11, 12 e dell’importatore degli obblighi 10, 11, 12.SI17Mantenimento della conformità rispetto all’immagazzinamento e al trasportoSISI18Non immissione sul mercato di prodotti non conformi fino alla loro conformazioneSISI19Informazioni su acquirenti e fornitori di un prodottoSISI (e)SISI- Gli importatori e distributori che immettono sul mercato un prodotto con il loro nome o marchio oppure lo modificano in modo da condizionarne la conformità assumono tutti gli obblighi del fabbricante .
- Secondo la procedura di conformità e se specificati nel mandato.
- Limitatamente alla presentazione ad un organismo notificato di domande, comunicazione di modifiche e documentazione tecnica.
- Può apporre anche il numero di identificazione dell’organismo, previo accordo con quest’ultimo.
- Contenuto minimo del mandato.
- La documentazione tecnica deve essere resa disponibile su richiesta.
- Verifica che i responsabili prendano le misure correttive.
Il Regolamento (UE) 2019/1020, direttamente applicabile negli Stati membri, elenca alcuni obblighi degli operatori economici:- Fabbricante
- Mandatario del fabbricante extraUE
- Importatore
- Fornitore di servizi di logistica, titolare di proprie responsabilità in relazione ai prodotti da esso gestiti solo quando non siano stabiliti nella UE gli operatori a) – c).
I distributori non sono presi in considerazione dal Regolamento (UE) 2019/1020, essi sono quindi titolari solo di obblighi e responsabilità previsti dalla normativa UE di armonizzazione applicabile ai prodotti da essi commercializzati.L’art. 4 del regolamento (UE) 2019/1020 elenca gli obblighi degli operatori economici considerati:- per i prodotti per i quali la normativa di armonizzazione prevede una Dichiarazione UE di conformità o di prestazione e una documentazione tecnica, verificano che tali documenti siano redatti, tengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato le Dichiarazioni e garantiscono che la documentazione tecnica sia messa a disposizione su richiesta di tali autorità;
- su richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità;
- quando abbiano motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio, informano le autorità di vigilanza del mercato;
- cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa UE di armonizzazione applicabile al prodotto o, qualora ciò non sia possibile, attenuano i rischi presentati da tale prodotto su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove ritengano, o abbiano ragione di ritenere, che un prodotto ponga un rischio;
- indicano sul prodotto o sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento, il proprio nome o denominazione commerciale registrata o marchio registrato e i propri dati di contatto comprensivi dell’indirizzo postale.
Tali obblighi si aggiungono o ribadiscono quelli previsti dalla normativa UE di armonizzazione, stabiliti sulla base di quanto indicato dalla Decisione 768/2008/CE.L’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/1020 elenca esplicitamente la normativa UE di armonizzazione alla quale esso si applica in via esclusiva. - La valutazione di conformità
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Le norme di armonizzazione prevedono una o più procedure di conformità che, se applicate correttamente dai fabbricanti, offrono presunzione di conformità ai requisiti obbligatori cui i prodotti devono rispondere per poter essere immessi sul mercato comunitario; per ciascun prodotto i requisiti essenziali sono individuati dalla relativa norma di armonizzazione.
Le norme di armonizzazione possono prescrivere una o più procedure di conformità; nel secondo caso il fabbricante sceglierà la procedura in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua progettazione/fabbricazione.
Le procedure di conformità sono elencate nell’Allegato II del Decisione n. 768/2008/CE e presentano una struttura modulare, con i 8 diversi moduli applicabili alla progettazione e/o alla fabbricazione, alcuni dei quali possono presentare varianti.
Dal punto di vista del loro raggio di azione, i moduli si distinguono tra:
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moduli che si applicano sia alla progettazione sia alla fabbricazione: si tratta dei moduli A, A1, A2, D1, E1, F1, G, H ed H1;
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moduli che si applicano solo alla progettazione o solo alla fabbricazione; in questo caso la procedura di conformità è costituita dal modulo B applicabile alla progettazione seguito da uno dei moduli utilizzabili in fase di fabbricazione: C, C1, C2, D, E, F.
Dal punto di vista dei soggetti coinvolti, le procedure si distinguono in:
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procedura costituita dal modulo A, che vede esclusivamente l’intervento del fabbricante, che predispone la documentazione tecnica prevista dalla norma di armonizzazione e dichiara la conformità del prodotto;
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procedure costituite dai moduli A1 e A2, nelle quali al fabbricante si affianca un organismo interno di valutazione accreditato;
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procedure costituite dal modulo B più un successivo modulo scelto tra C, D, E, F e procedure costituite dai moduli D1, E1, F1, H ed H1: prevedono obbligatoriamente, accanto al fabbricante, l’intervento di una parte terza, un organismo di valutazione accreditato e notificato per la specifica procedura di conformità applicabile al prodotto oggetto di valutazione;
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procedure costituite dal modulo B, dove, accanto al fabbricante, opera un organismo di valutazione notificato, e da un successivo modulo scelto tra C1 e C2, dove opera un organismo interno di valutazione accreditato.
Anche in tutti i casi di intervento di un organismo di valutazione, la responsabilità della conformità del prodotto ricade esclusivamente sul fabbricante.
PANORAMICA DELLE PROCEDURE Fonte: Guida Blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti – Ed. 2016 -
- Gli organismi di valutazione
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Con il Regolamento n. 765/2008/CE, le norme di legge riguardanti l’accreditamento sono state unificate per tutta la Comunità, prevedendo l’accreditamento attraverso le norme armonizzate della serie EN 17000 da parte di un unico soggetto in ciascun Stato membro, l’Organismo unico di accreditamento, che in Italia è Accredia.
L’accreditamento è l’attestazione da parte di un soggetto pubblico, l’Organismo unico, in merito alla competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità a svolgere i compiti ad esse assegnati dalle norme di armonizzazione.
Tutti i laboratori di prova e gli organismi accreditati possono essere individuati consultando le banche dati di Accredia.
Gli organismi di valutazione della conformità possono essere:
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non accreditati; l’accreditamento, al di fuori dei casi previsti dalle norme di armonizzazione, è volontario e un organismo di valutazione della conformità non accreditato trova spazio esclusivamente come soggetto che contrattualmente opera a supporto del fabbricante nella procedura prevista dal modulo A
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accreditati ma non notificati: operano nell’ambito dei moduli A1, A2, C1 e C2;
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notificati dalle Autorità nazionali per lo svolgimento delle procedure previste dalle norme di armonizzazione; l’accreditamento è una condizione necessaria per la notifica: tutti gli organismi di valutazione notificati possono essere individuati consultando la banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) della Commissione Europea.
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- Le norme armonizzate
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Una “norma” è uno standard tecnico di applicazione volontaria elaborato da un organismo di normazione riconosciuto; i principali organismi di normazione internazionali sono:
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ISO – Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione
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IEC – Comitato Elettrotecnico Internazionale
A livello europeo, gli organismi di normazione sono:
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CEN – Comitato Europeo per la Standardizzazione
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CENELEC – Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica
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ETSI – European Telecommunications Standards Institute
le cui norme sono definite “norme europee”
In ambito statale esistono organismi di normazione nazionali che elaborano proprie norme e recepiscono norme internazionali o europee; in Italia gli organismi di normazione sono:
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UNI – Ente Italiano di Normazione
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CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano.
Le norme armonizzate sono norme europee elaborate dagli organismi di normazione europei a seguito di un mandato della Commissione Europea; la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale U.E., ai sensi di una certa norma di armonizzazione, dei titoli delle norme armonizzate conferisce al loro impiego nelle procedure di conformità la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti da tale norma di armonizzazione.
Di seguito i collegamenti alla Gazzetta Ufficiale U.E. dove sono pubblicate, per ciascuna norma di armonizzazione, le più recenti comunicazioni contenenti gli elenchi delle norme armonizzate:
NORMAAMBITO DI APPLICAZIONEGAZZETTA UFFICIALE U.E. serie CDir. 2006/42/CESicurezza delle MacchineDir. 2009/48/CESicurezza dei giocattoliDir. 2011/65/EURestrizioni sulle sostanze pericolose negli apparecchi elettrici e elettroniciReg. 2011/305Commercializzazione dei Prodotti da costruzioneUltimo elenco di norme armonizzate:Ultimo elenco di documenti per la valutazione europea:Dir. 2013/29/EUSicurezza degli Articoli pirotecniciDir. 2013/53/EUSicurezza delle Imbarcazioni da diportoDir. 2014/28/EUSicurezza degli Esplosivi per uso civileDir. 2014/29/EUSicurezza dei Recipienti semplici a pressioneDir. 2014/30/EUCompatibilità elettromagnetica delle apparecchiatureDir. 2014/31/EUMessa a disposizione sul mercato di Strumenti per pesare a funzionamento non automaticoDir. 2014/33/EUSicurezza degli AscensoriDir. 2014/34/EUSicurezza degli Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosivaDir. 2014/35/EUSicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensioneDir. 2014/53/EUMessa a disposizione sul mercato di Apparecchiature radioDir. 2014/68/EUSicurezza delle Attrezzature a pressioneReg. 2016/424Sicurezza degli Impianti a fune adibiti al trasporto di personeReg. 2016/425Sicurezza dei Dispositivi di protezione individualeReg. 2016/426Sicurezza degli Apparecchi a gasNessuna comunicazione alla data odierna (agosto 2022).L’ultimo elenco di norme armonizzate ai sensi della direttiva abrogata 2009/142/CE è stato pubblicato il 04/04/2018.Reg. 2017/745Sicurezza dei Dispositivi mediciL’ultimo elenco pubblicato si riferisce alla direttiva 93/42/CE:Reg. 2017/746Sicurezza dei Dispositivi medico-diagnostici in vitroL’ultimo elenco pubblicato si riferisce alla direttiva 98/79/CE: -
- La marcatura CE
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I principi generali della marcatura CE sono descritti nell’art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Cosa significa la marcatura CE ?In presenza di una o più norme comunitarie di armonizzazione applicabili ad un certo prodotto, la marcatura CE, se prevista da tale normativa, è l’unica marcatura che attesti la conformità di quel prodotto a tutte le disposizioni ad esso applicabili; così, ad esempio, il fabbricante di un frigocongelatore, apponendo un’unica marcatura CE sul suo prodotto, lo dichiara conforme a:-
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE;
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Direttiva EMC 2014/30/UE;
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Direttiva RoHS 2011/65/UE;
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Direttiva Ecodesign 2009/125/CE.
Da chi è apposta ?Solo dal fabbricante (o dal suo mandatario), che in tal modo diviene responsabile della conformità del prodotto a tutte le norme comunitarie di armonizzazione pertinenti.Su quali prodotti è apposta ?Solo sui prodotti per i quali una norma comunitaria di armonizzazione la prevede e non su altri.Quando deve essere apposta ?Prima della sua immissione sul mercato.Dove e come è apposta ?Sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica, in maniera visibile, leggibile e indelebile; se la natura del prodotto non permette o garantisce tale modalità, la marcatura CE è posta sull’imballaggio e sui documenti che accompagnano il prodotto, se previsti. La marcatura CE deve essere conforme all’Allegato II del Reg. (CE) 765/2008 e rispettarne sempre le proporzioni; non può avere altezza inferiore a 5 mm, salvo dimensioni diverse previste dalle singole norme comunitarie di armonizzazione.Quali indicazioni accompagnano la marcatura CE ?Deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se previsto dalla procedura di conformità adottata dal fabbricante.Può essere seguita da marchi o pittogrammi che indichino rischi o impieghi particolari.Sul prodotto possono essere apposte altre marcature, segni o iscrizioni purché non inducano in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE e non ne compromettano la visibilità e la leggibilità. -


