Martedì 20 Gennaio 2026

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Diritto 2021

Diritto annuale 2021: nessun cambiamento rispetto al 2020
 
L'importo dovuto per il 2021 viene determinato considerando la riduzione del 50% fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020. Pertanto le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla scrivente Camera di Commercio restano invariate rispetto al 2020.
 
La data scadenza pagamento è MERCOLEDI' 30 GIUGNO 2021, salvo proroga del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, nel qual caso è prorogato anche il termine per il pagamento del diritto annuale, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare entro 30 giorni - quindi entro il 30 luglio per chi ha la scadenza del 30 giugno - con la sola maggiorazione dello 0,40%.
 
Differimento dei termini di versamento: ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, il termine dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto è prorogato al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.
Come precisato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 05/08/2021 non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
 
 
 
 
 
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