FAQ - Domande ricorrenti sui certificati di origine (c.o.) e visti per l’estero
Stiamo aggiornando questa sezione in seguito alle
nuove disposizioni ministeriali diramate con nota 62321, consultabile sul sito del Mise
Può firmare il titolare/il legale rappresentante: consigliere, amministratore delegato, procuratore, con legale rappresentanza o con procura inserita a Registro Imprese e risultante nella visura camerale, appositamente delegato a rappresentare l’impresa di fronte alla Pubblica Amministrazione
Di norma i C.O. vengono richiesti per l’esportazione verso i paesi Extra-UE. Per visionare l’elenco dei paesi che richiedono i C.O. consultare il sito www.schedeexport.it a cura di Unioncamere. E’ possibile rilasciarli anche per Paesi UE, documentando la motivazione.
Non preferenziale.
L’origine preferenziale o "convenzionale" risulta da un accordo tra due o più Paesi. Permette di beneficiare delle riduzioni o esenzioni daziarie previste nel quadro degli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con alcuni paesi terzi per gli scambi di prodotti riconosciuti come originari di una delle parti contraenti.
In assenza di accordi tra stati si parla di “origine non preferenziale”. L’origine non preferenziale è una definizione determinata da ogni Paese secondo proprie esigenze interne (origine autonoma).
Si parla di origine non preferenziale quando il prodotto è stato “interamente ottenuto” in un certo paese e quindi un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo, o quando il processo produttivo coinvolge 2 o più paesi per cui è il paese dove c’è stata l’ultima trasformazione sostanziale che determina l’origine del bene.
Si parla di origine non preferenziale quando il prodotto è stato “interamente ottenuto” in un certo paese e quindi un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo, o quando il processo produttivo coinvolge 2 o più paesi per cui è il paese dove c’è stata l’ultima trasformazione sostanziale che determina l’origine del bene.
La certificazione dell'origine preferenziale compete alle Autorità doganali (EUR1, ATR1, FORM A); quella dell'origine non preferenziale alle Camere di commercio (Certificato d’Origine).
Sì, è possibile chiedere un C.O. per merce di origine UE e/o EXTRA UE.
Qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile indicare più Paesi di origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione), avendo cura di precisare, nella casella 6 “descrizione della merce”, il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e – nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine UE da quelle di origine extra UE.
Per tutti i dettagli "Come si compila."
Per tutti i dettagli "Come si compila."
Dato che il C.O. nasce come documento doganale e non commerciale si invita a negoziare a monte con le Banche le condizioni del credito documentario per evitare determinate richieste che contrastino con la normativa che regola il rilascio dei C.O..
A questo proposito si segnala che le norme sui crediti documentari NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007, all'art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.
A questo proposito si segnala che le norme sui crediti documentari NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007, all'art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.
In nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato d'origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.
Insieme al C.O. va presentata copia della L/C su cui possono essere evidenziate le particolari menzioni richieste sul C.O. per permettere alla CCIAA un adeguato controllo.
In ogni caso tutte le informazioni riportate sul C.O. ma non previste sul formulario verranno valutate singolarmente dalla CCIAA che potrà accettarle o, se incompatibili con la normativa e non verificabili su altri documenti dell’impresa, rifiutarle.
Le diciture che si desidera ugualmente riportare sul C.O. devono essere riscontrabili su altri documenti relativi alla spedizione, da inoltrare telematicamente in Camera di Commercio, quali ad esempio la fattura di vendita e vanno riportate solo nella casella 5 del C.O. (riducendo se necessario il carattere di scrittura) ad eccezione e tenendo presente quanto segue:
- we declare …, we certify that …, we state that…” e simili (inaccettabili in quanto l’unica certificazione è quella che fa la CCIAA apponendo la propria firma nella casella 8)
- the goods are purely/entirely/exclusively/wholly of italian origin” e simili (è possibile al limite la dicitura “goods are of italian origin”)
- dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana) e simili (inaccettabile su ogni documento su cui si richiede il visto della CCIAA)
- il valore della merce (può essere accettato solo se richiesto dalla L/C e se viene vistata anche la fattura riportante lo stesso valore)
- “producer/manufacturer… “ riportabile nella casella 5 a condizione che si tratti di un’impresa italiana e quindi verificabile dalla CCIAA
In alternativa tali menzioni (ad eccezioni delle dichiarazioni discriminatorie) possono essere riportate, su una dichiarazione a parte, su carta intestata dell’impresa, titolata “Appended Declaration to Certificate of Origin n. …”, firmata digitalmente dal legale rappresentante ed allegata alla pratica telematica, su cui la CCIAA apporrà un visto di poteri di firma (da flaggare al momento della richiesta CO telematica). L’operatore camerale provvederà alla stampa di tale documento ed apporrà a penna sulla dichiarazione il N. del CO utilizzato.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’origine è fondamentale per comprovare l’origine non preferenziale riportata nella casella 3 del C.O.
Esistono due concetti base per determinare l’origine non preferenziale UE dei beni ossia prodotti “interamente ottenuti” e prodotti che abbiano subito “una trasformazione sostanziale”.
Esistono due concetti base per determinare l’origine non preferenziale UE dei beni ossia prodotti “interamente ottenuti” e prodotti che abbiano subito “una trasformazione sostanziale”.
Punto 1): Per merce totalmente di origine italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea occorre indicare, oltre al paese di origine, il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta e non l'indirizzo della sede sociale o amministrativa del fabbricante).
Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà, a sua tutela, farsi rilasciare dal venditore commerciante - una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che dovrà conservare per eventuali accertamenti.
Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà, a sua tutela, farsi rilasciare dal venditore commerciante - una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che dovrà conservare per eventuali accertamenti.
Occorre riportare anche i riferimenti alle fatture di acquisto e alle dichiarazioni rilasciate dai produttori/fornitori della merce ( i documenti originali devono essere esibiti successivamente su richiesta della CCIAA per il controllo a campione).
Per la compilazione di questo punto si fa riferimento al concetto di “interamente ottenuto” che è applicabile qualora un solo Stato sia coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale e ai loro derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l’impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese.
Punto 2): Se la merce non è interamente di origine UE, ma ha subito nell'Unione Europea una trasformazione sufficiente a conferirne l'origine UE dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. Anche in questo caso deve essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l'indirizzo della sede sociale dell'impresa e devono essere indicati i riferimenti alle fatture di acquisto o alle dichiarazioni rilasciate dai produttori/fornitori della merce, documenti che possono essere esibiti successivamente su richiesta della CCIAA.
Per la compilazione di questo punto si fa riferimento al concetto di “ultima trasformazione sostanziale ”, ossia quando il processo produttivo coinvolge due o più Paesi è quello dove avviene la trasformazione sostanziale che determina l’origine del bene.
Si parla di “trasformazione sostanziale” quando si verificano tutte le seguenti situazioni:
Si parla di “trasformazione sostanziale” quando si verificano tutte le seguenti situazioni:
- si verifica una variazione del codice tariffario del prodotto a seguito della lavorazione;
- si riscontrano una serie di operazioni di lavorazione o di trasformazione che conferiscono o meno al bene l’origine del Paese in cui tali operazioni sono compiute
- si ha un aumento del valore aggiunto del bene dovuto alle operazioni di assemblaggio ed incorporazione dei materiali originari.
La base normativa della regolamentazione in materia di origine non preferenziale è costituita dal Reg. UE n. 952/2013 del 09/10/2013 (artt. 60-61).
Inoltre il successivo Regolamento Delegato (RD) UE n. 2446/2015 del 28/07/2015 fornisce le definizioni per i concetti di “interamente ottenuto” e “trasformazione o lavorazione economicamente giustificate” (artt. 31 – 34), parti di ricambio (art. 35), elementi neutri e imballaggio (art. 36).
Completa il quadro con alcune disposizioni relative alla compilazione dei certificati di origine (artt. 57-58-59 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 del 24/11/2015), alle quali si aggiungono specifiche ulteriori disposizioni per prodotti animali, vegetali, tessili e metalli (Allegato 22-01 al RD n. 2446/2015).
Punto 3): Se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, occorrerà elencare ed allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine delle merci.
I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci, oltre alle fatture di
acquisto, sono:
I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci, oltre alle fatture di
acquisto, sono:
a) i certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio, o bolle doganali di importazione;
b) le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese d'origine;
c) le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l’origine, le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine.
Se il richiedente non è in possesso di tali documenti dovrà compilare il modulo Estero-Dichiarazioni, firmarlo digitalmente ed allegarlo alla pratica telematica, con il quale giustificherà la mancata presentazione della documentazione ed elencherà ciò che presenta in alternativa:
- la dichiarazione di origine del fornitore
- la foto delle etichettature dei prodotti recanti il “made in”
- la copia del manuale di istruzioni relative a un macchinario che deve essere esportato (su cui viene riportato ed evidenziato il modello e il luogo di produzione)
No. E’ possibile rilasciare un solo originale per spedizione e più “copie”, di pari costo di diritti di segreteria (€ 5,00/cad.) in base a quanto previsto dall’art. 57 del Regolamento di Esecuzione n. 2447/2015.
Si. La CCIAA apporrà sul certificato la dicitura CERTIFICATO PROFORMA. E’ importante che la fattura proforma sia numerata e datata.
Si può richiedere con apposito modulo di domanda, trasmesso alla CCIAA di Bologna via PEC a promozionestera@bo.legalmail.camcom.it una procedura semplificata per la dimostrazione d’origine extra UE, qualora l’impresa sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Titolari di certificazione “AEO” (qualsiasi tipo di certificato);
- Titolari dello status di “Esportatore Autorizzato”;
- Esportatori registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati);
- Esportatori abituali (qualificati tali in base alla normativa IVA come coloro che superano il 10% del volume d’affari esportato sul fatturato annuo complessivo e non hanno un’autorizzazione specifica rilasciata dalle Dogane, dichiareranno tale situazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa)
La Camera di commercio si riserva sempre la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese in tali circostanze.
No, occorre procedere all'annullamento del certificato errato seguendo le indicazioni riportate alla FAQ N. 16.
In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, entro 6 mesi dal rilascio, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità di pubblica sicurezza competenti. In materia di certificazione dell’origine non è ammessa la dichiarazione sostitutiva, semplificazione non contemplata in materia di certificazione dell’origine (art. 49 D.P.R. 445/2000).
Come procedere ON LINE :
- L’impresa deve inserire una nuova richiesta telematica in Cert’O, con modello base del CO “standard”, identico a quello del CO smarrito, con aggiunta al campo 5) della dicitura “duplicato del CO n. …. del ….” . Allegare alla pratica telematica:
- Scansione della denuncia di smarrimento presentata all’autorità competente contenente i dati specifici del CO, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante in cui si assume la responsabilità dell’eventuale uso indebito del certificato smarrito (Estero - Modulo Dichiarazioni - presente sul sito internet camerale nella sezione “Documenti per l'estero”).
- Documentazione allegata identica a quella richiesta dalla procedura ordinaria di rilascio C.O.
Nel caso di spedizione gia' avvenuta da oltre un mese, è consentito il rilascio del Certificato di Origine a posteriori presentando:
- richiesta scritta e motivata da parte dello speditore (che includa, se del caso, una lettera di richiesta dall'importatore/acquirente straniero) e dietro presentazione di documenti giustificativi dell’origine e dell’avvenuta spedizione (copia della bolla doganale di export).
- Dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata.
Nell'inserimento della Pratica Telematica CERT'O, occorre inserire nel campo note della pratica "richiesta di certificato a POSTERIORI”. Tale dicitura verrà stampata sul C.O. in Casella 8.
In caso di necessità, si può procedere all'annullamento di un Certificato d'origine (es.: errato) ed all'eventuale sua sostituzione, seguendo la seguente procedura:
- barrare a penna/pennarello il CO errato o inutilizzabile scrivendo "ANNULLATO" e procedere ad una scansione a colori/foto;
- creare una nuova pratica di richiesta certificato di origine;
- allegare, oltre alla documentazione di rito, anche la scansione/foto sopracitata ed la richiesta di annullamento su carta intestata aziendale, entrambi firmati digitalmente dal legale rappresentante, indicando nella nuova richiesta il/i nuovo/i numero/i di formulario che si intende utilizzare per la sostituzione del precedente CO (in caso di stampa in azienda);
- l’impresa è tenuta alla conservazione in azienda dell'originale del formulario/certificato annullato per 2 anni per eventuali controlli da parte dell'Ufficio Promozione Estera (non occorre la restituzione dell'originale).
Questo ufficio è in Qualità