FAQ - Domande ricorrenti sui certificati di origine (c.o.) e visti per l’estero
Si parla di origine non preferenziale quando il prodotto è stato “interamente ottenuto” in un certo paese e quindi un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo, o quando il processo produttivo coinvolge 2 o più paesi per cui è il paese dove c’è stata l’ultima trasformazione sostanziale che determina l’origine del bene.
Per tutti i dettagli "Come si compila." [3]
A questo proposito si segnala che le norme sui crediti documentari NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007, all'art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.
- we declare …, we certify that …, we state that…” e simili (inaccettabili in quanto l’unica certificazione è quella che fa la CCIAA apponendo la propria firma nella casella 8)
- the goods are purely/entirely/exclusively/wholly of italian origin” e simili (è possibile al limite la dicitura “goods are of italian origin”)
- dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana) e simili (inaccettabile su ogni documento su cui si richiede il visto della CCIAA)
- il valore della merce (può essere accettato solo se richiesto dalla L/C e se viene vistata anche la fattura riportante lo stesso valore)
- “producer/manufacturer… “ riportabile nella casella 5 a condizione che si tratti di un’impresa italiana e quindi verificabile dalla CCIAA
Esistono due concetti base per determinare l’origine non preferenziale UE dei beni ossia prodotti “interamente ottenuti” e prodotti che abbiano subito “una trasformazione sostanziale”.
Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà, a sua tutela, farsi rilasciare dal venditore commerciante - una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che dovrà conservare per eventuali accertamenti.
Si parla di “trasformazione sostanziale” quando si verificano tutte le seguenti situazioni:
- si verifica una variazione del codice tariffario del prodotto a seguito della lavorazione;
- si riscontrano una serie di operazioni di lavorazione o di trasformazione che conferiscono o meno al bene l’origine del Paese in cui tali operazioni sono compiute
- si ha un aumento del valore aggiunto del bene dovuto alle operazioni di assemblaggio ed incorporazione dei materiali originari.
I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci, oltre alle fatture di
acquisto, sono:
- la dichiarazione di origine del fornitore
- la foto delle etichettature dei prodotti recanti il “made in”
- la copia del manuale di istruzioni relative a un macchinario che deve essere esportato (su cui viene riportato ed evidenziato il modello e il luogo di produzione)
- Titolari di certificazione “AEO” (qualsiasi tipo di certificato);
- Titolari dello status di “Esportatore Autorizzato”;
- Esportatori registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati);
- Esportatori abituali (qualificati tali in base alla normativa IVA come coloro che superano il 10% del volume d’affari esportato sul fatturato annuo complessivo e non hanno un’autorizzazione specifica rilasciata dalle Dogane, dichiareranno tale situazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa)
- L’impresa deve inserire una nuova richiesta telematica in Cert’O, con modello base del CO “standard”, identico a quello del CO smarrito, con aggiunta al campo 5) della dicitura “duplicato del CO n. …. del ….” . Allegare alla pratica telematica:
- Scansione della denuncia di smarrimento presentata all’autorità competente contenente i dati specifici del CO, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante in cui si assume la responsabilità dell’eventuale uso indebito del certificato smarrito (Estero - Modulo Dichiarazioni [6] - presente sul sito internet camerale nella sezione “Documenti per l'estero”).
- Documentazione allegata identica a quella richiesta dalla procedura ordinaria di rilascio C.O.
- richiesta scritta e motivata da parte dello speditore (che includa, se del caso, una lettera di richiesta dall'importatore/acquirente straniero) e dietro presentazione di documenti giustificativi dell’origine e dell’avvenuta spedizione (copia della bolla doganale di export).
- Dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata.