Nel caso di modifiche dei diritti attribuiti dal titolo di proprietà industriale (ad. es. trasferimenti della titolarità, variazioni della situazione anagrafica del titolare, integrazioni o correzioni della documentazione originaria) occorre presentare un’apposita domanda, detta anche “seguito brevettuale”.
A seconda della vicenda che ha comportato mutamenti alla situazione esistente al momento del deposito della domanda, è possibile distinguere:
- TRASCRIZIONI: le istanze di trascrizione servono a rendere pubblici, e quindi opponibili ai terzi, atti, verbali e sentenze relativi a fatti modificativi dei diritti di proprietà industriale, nonchè a rendere noti i trasferimenti avvenuti a seguito di successione ereditaria. Ai sensi dell’ art. 138 del Codice della Proprietà Industriale, devono essere trascritti gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti sui titoli di proprietà industriale. L'atto di cui viene chiesta la trascrizione (nella forma dell'atto pubblico in originale o copia autenticata, oppure copia autentica di scrittura privata autenticata) deve essere in regola con la normativa sull’imposta di bollo e con l’obbligo fiscale della registrazione all’Agenzia delle Entrate. In caso di trasferimento di titolarità di marchi o brevetti a seguito di fusione tra società, non è richiesta l'allegazione del relativo atto, purché lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese. Nel caso di cessione o di concessione di licenza dei titoli di proprietà industriale, in alternativa alla documentazione notarile è possibile allegare una dichiarazione (sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario e contenente l’elencazione dei titoli oggetto della trascrizione, in regola con la normativa sul bollo e con l'obbligo fiscale della registrazione all’Agenzia delle Entrate) di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza. In caso di trasferimento di diritti per successione testamentaria, è sufficiente copia del testamento pubblicato; in caso di successione legittima occorre copia della dichiarazione di successione registrata presso l'Agenzia delle Entrate. Nei casi previsti dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, è facoltà degli eredi autocertificare la loro qualifica e produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Per effettuare l'istanza di trascrizione occorre versare:
1) i DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio. I diritti di segreteria per la Camera di Commercio di Bologna si versano tramite Pago PA con bancomat o carta di credito direttamente all’Ufficio Brevetti e Marchi, contestualmente al deposito.
2) l'imposta di bollo, attraverso le marche acquistabili nelle rivendite autorizzate.
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CCIAA DI BOLOGNA E MARCHE DA BOLLO
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Marche da bollo da
€ 16,00
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Diritti di segreteria
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Se si vuole copia autentica dell'istanza
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2
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13,00 €
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Se le facciate sono più di 4*
* e non più di 8, altrimenti occorrerano altre 2 marche da bollo
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4
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Se NON si vuole copia autentica dell'istanza
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1
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10,00 €
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Se NON si vuole copia autentica e le facciate sono più di 4*
* e non più di 8, altrimenti occorrerà un'altra marca da bollo
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2
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3) i DIRITTI e le TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (€. 81,00 per ogni marchio oggetto di trascrizione + €. 34,00 per la lettera di conferimento d'incarico, se presente; €. 50,00 per ogni invenzione, modello di utilità o disegno/modello oggetto di trascrizione; €. 67,00 per ogni certificato di protezione complementare oggetto di trascrizione) successivamente al deposito utilizzando il modello F24 precompilato consegnato dall'ufficiale rogante della Camera di commercio. La data del deposito dell'istanza decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato.
- ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI VARIE: si tratta delle istanze di modifiche successive al deposito originario diverse dalla costituzione o dal trasferimento di diritti reali per le quali è prevista la trascrizione. E' possibile presentare comunicazioni della modifica sia relativa ai titolari di brevetti o marchi già concessi (annotazioni in senso proprio) sia relativa ai titolari di brevetti e marchi allo stato di domanda (comunicazioni varie): nel primo caso la comunicazione darà luogo ad annotazione sul rispettivo registro nazionale, mentre nel secondo modificherà l’originaria domanda di concessione e verrà tenuta in conto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al momento dell’esame della domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 197 del Codice della Proprietà Industriale, se la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi, è possibile presentare una sola istanza di annotazione. A titolo di esempio, è possibile annotare variazioni relative ai dati anagrafici del richiedente, alla denominazione o ragione sociale, così come introdurre la revoca del mandatario, la rinuncia totale o parziale al titolo già concesso, la limitazione delle classi di protezione, la risposta ad un rapporto di ricerca brevettuale, apportare integrazioni non sostanziali al contenuto della domanda originaria.
Per effettuare l'istanza di annotazione occorre versare:
1) i DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio. I diritti di segreteria per la Camera di Commercio di Bologna si versano tramite Pago PA con bancomat o carta di credito direttamente all’Ufficio Brevetti e Marchi, contestualmente al deposito.
2) l'imposta di bollo, attraverso le marche acquistabili nelle rivendite autorizzate.
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CCIAA DI BOLOGNA E MARCHE DA BOLLO
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Marche da bollo da
€ 16,00
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Diritti di segreteria
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Se si vuole copia autentica dell'istanza
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2
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13,00 €
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Se le facciate sono più di 4*
* e non più di 8, altrimenti occorrerano altre 2 marche da bollo
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4
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Se NON si vuole copia autentica dell'istanza
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1
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10,00 €
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Se NON si vuole copia autentica e le facciate sono più di 4*
* e non più di 8, altrimenti occorrerà un'altra marca da bollo
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2
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3) la TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (pari ad €. 34,00 nel solo caso in cui sia stato nominato un mandatario e soltanto per annotazioni aventi ad oggetto marchi - non quindi invenzioni, modelli di utilità e disegni/modelli, esenti da tassazione) successivamente al deposito utilizzando il modello F24 precompilato consegnato dall'ufficiale rogante della Camera di commercio. La data del deposito dell'istanza decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato.
L'istanza di annotazione in sintesi
Moduli per istanze varie
- SCIOGLIMENTO RISERVE: si tratta delle comunicazioni con le quali il richiedente completa la documentazione non prodotta all'atto del deposito. Tale possibilità, da esercitarsi nel termine di due mesi dal deposito, riguarda soltanto alcune tipologie di documenti (quali regolamenti di marchi collettivi, lettera d'incarico, rivendicazioni per domande brevettuali e loro traduzione in italiano) e include anche la risposta a rilievi ministeriali e correzioni di istanze già presentate.