Brevetti (Invenzioni e Modelli di utilità)
Il brevetto è un titolo in virtù del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio.
Possono costituire oggetto di brevetto:
- le invenzioni industriali;
- i modelli di utilità;
- le nuove varietà vegetali (oggetto, più propriamente, del titolo di privativa).
E’ la “soluzione di un problema tecnico”. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove, che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
Non sono considerate come invenzioni:
E’ un ritrovato che conferisce una maggiore o particolare utilità d’impiego a macchine, strumenti, utensili, oggetti già esistenti, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. E’ possibile convertire in fase di esame un brevetto d’invenzione in un modello di utilità, e viceversa, qualora ad esempio venga depositato come invenzione un brevetto proteggibile solo come modello di utilità, o venga depositato come modello di utilità un brevetto proteggibile come invenzione, in modo da non perdere la priorità acquisita. Questa facoltà è consentita effettuando anche dall'inizio un deposito contestuale delle domande di invenzione e di modello nel quale si faccia menzione del contemporaneo deposito.
- novità:
l’invenzione o il modello di utilità non devono essere compresi nello stato della tecnica; lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. Non è esclusa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già comprese nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. Non è considerata nuova l'invenzione divulgata nei sei mesi che precedono la domanda risultante, direttamente o indirettamente, da evidente abuso ai danni del richiedente. Allo stesso modo, non è considerata nuova l'invenzione divulgata in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione Internazionale di Parigi del 1928 sulle esposizioni internazionali; - attività inventiva:
un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica; nel caso del modello di utilità tale requisito riguarda la “particolare efficacia o comodità di applicazione”; - industrialità:
un’invenzione o un modello di utilità è suscettibile di applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola; - liceità:
il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa; - sufficiente descrizione:
l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto; lo scopo è raggiunto unendo alla domanda di brevetto una descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua comprensibilità.
Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. In caso contrario, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facoltà può essere esercitata anche ad iniziativa del richiedente, prima che l'Ufficio abbia provveduto alla concessione del brevetto.
Con la concessione del brevetto viene conferito al titolare il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di trarne profitto, ossia di realizzarla, disporne e farne oggetto di commercio. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, anche la descrizione e i disegni (allegati alla domanda) servono ad interpretare le rivendicazioni.
In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta (tranne quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio), qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda (con scadenza allo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa) e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata. A partire dal quinto anno è soggetto al versamento dei diritti annuali di mantenimento in vita (progressivamente crescenti da euro 60,00 per il 5° anno ad euro 650,00 a partire dal 15° anno). Il versamento dei diritti è considerato tempestivo entro il termine di quattro mesi da ogni scadenza; nei sei mesi successivi è possibile il pagamento comprensivo degli interessi di mora. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del titolo di proprietà industriale.
Il certificato complementare di protezione è un titolo che estende la durata dei brevetti appartenenti a settori specifici (quali l'ambito farmaceutico o fitosanitario) oltre l'originario termine ventennale. La domanda per ottenerlo può essere presentata entro sei mesi dalla concessione della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Unione Europea. Non può avere durata superiore a cinque anni.
Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda (con scadenza allo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa) e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata. Dopo il primo quinquennio è soggetto al pagamento del diritto di mantenimento in vita relativo al secondo quinquennio (pari ad euro 500,00). Il versamento dei diritti è considerato tempestivo entro il termine di quattro mesi dalla scadenza; nei sei mesi successivi è possibile il pagamento comprensivo degli interessi di mora. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del titolo di proprietà industriale.
Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (diciotto mesi dalla data di deposito, ovvero novanta giorni se il richiedente ne ha fatto espressa richiesta).
Per il titolare è sempre possibile rinunciare parzialmente (attraverso l'istanza di limitazione) o integralmente (attraverso l'istanza di rinuncia) ai diritti ottenuti con la concessione del brevetto.
Il deposito effettuato in Italia è valido solo per la nazione italiana (altri non potranno brevettare la medesima invenzione, nemmeno all’estero, poiché già compresa nello stato della tecnica, ma potranno liberamente sfruttarla e trarne profitto all’interno di paesi diversi dall’Italia).
In base alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata fra l’Italia e la Repubblica di San Marino, un’invenzione brevettata in Italia gode di protezione anche all’interno della Repubblica di San Marino e viceversa (http://www.usbm.sm/).
Per estendere all’estero la validità della protezione, la scelta può ricadere:
1) sui depositi nazionali in ciascun paese estero d’interesse, rispettando tutti i requisiti richiesti per la protezione dalle singole normative nazionali
2) su una domanda di brevetto europeo, da presentare all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) - tramite la Camera di Commercio di Roma - o direttamente all’EPO (European Patent Office - Ufficio Europeo dei Brevetti, sede centrale di Monaco di Baviera o sedi distaccate de L’Aja o di Berlino) designando i paesi nei quali si desidera ottenere il brevetto. Il brevetto otterrà efficacia nel territorio degli stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto europeo (tra cui tutti quelli appartenenti all'Unione Europea) a seguito delle procedure di convalida nei singoli stati. Il brevetto europeo conferisce al titolare, in ciascuno stato contraente per il quale è concesso, i medesimi diritti che sarebbero riconosciuti da un brevetto nazionale: l'ambito di protezione è definito dalle rivendicazioni esposte. Analogamente al brevetto italiano, la validità del titolo europeo è di venti anni dalla data di deposito della relativa domanda. Per i richiedenti presenta il vantaggio di concentrare in una singola procedura, con il pagamento di un unico ventaglio di tasse (in alcuni casi ridotte), la possibilità di ottenere una protezione adeguata e uniforme in numerose realtà territoriali
Istruzioni per la protezione di un brevetto europeo
3) su una domanda di brevetto europeo con effetto unitario, da presentare all’EPO (European Patent Office - Ufficio Europeo dei Brevetti), che predispone un sistema semplificato per ottenere una tutela brevettuale contemporanea in tutti i 17 stati UE che hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Il brevetto europeo con effetto unitario, in vigore dal 01/06/2023, non si sostituisce al brevetto europeo, ma offre una possibilità complementare, consentendo al titolare di depositare un'unica richiesta presso l'EPO anzichè ottenere le singole convalide negli stati nazionali, come accade per il brevetto europeo. Requisito indispensabile per ottenere un brevetto europeo ad effetto unitario è la precedente titolarità di un brevetto europeo, cui seguirà una procedura centralizzata successiva alla concessione presso l'EPO, da attivare entro un mese dalla pubblicazione, senza necessità (tranne in una prima fase transitoria) di allegare traduzioni del testo. La validità del titolo europeo è di venti anni dalla data di deposito della relativa domanda.
La procedura di brevetto europeo con effetto unitario in sintesi
4) sulla procedura PCT (Patent Cooperation Treaty - trattato multilaterale sottoscritto a Washington nel 1970 ed in vigore dal 1978, ratificato in Italia nel 1985), che consiste in una domanda internazionale unica da presentare all’UIBM, oppure all’EPO o all’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) al fine di ottenere un brevetto che avrà efficacia legale nel territorio di tutti gli Stati aderenti al trattato PCT (al momento 157, tra cui l'Italia), anzichè molteplici titoli brevettuali in ciascuno degli stati. Si articola in una fase internazionale (una procedura centralizzata di deposito della domanda e successiva ricerca preliminare) ed in una o più fasi nazionali seguenti, entro trenta mesi dalla data di deposito o di priorità, di esame di merito di fronte agli uffici competenti presso i quali si richiede la protezione; al termine della procedura, in ogni stato contraente desiderato, una domanda internazionale potrà dare luogo ad un brevetto per invenzione o per modello di utilità.
Come depositare una domanda di brevetto internazionale PCT
Costi della domanda internazionale e modalità di pagamento
Ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 (ratificata dall'Italia), a partire dalla data di deposito in Italia l’inventore (o l'ideatore del modello di utilità) ha dodici mesi di tempo per decidere quale strategia adottare per estendere all’estero la propria domanda di brevetto mantenendo come data di deposito quella del primo deposito nazionale, in modo da poterne rivendicare la priorità con riferimento allo stesso oggetto del trovato.
Analogamente, chi intende rivendicare in Italia la priorità di un'invenzione già depostata in un altro stato, deve indicare gli estremi della domanda estera prioritaria, allegandone copia con traduzione in italiano, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco identificativo della domanda fornito dall'Ente che detiene il fascicolo, in modo da consentire all'UIBM di acquisire il fascicolo stesso. Il richiedente può riservarsi di trasmettere la documentazione entro sei mesi dal deposito della domanda in Italia o entro sedici mesi dalla data della domanda anteriore di cui si rivendica la priorità, se tale termine risulta più favorevole. In caso contrario, la priorità estera non potrà essere menzionata.
La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilità può essere presentata anche successivamente, entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata.
Per il deposito della domanda di brevetto in formato cartaceo occorre versare:
1) i DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio. I diritti di segreteria per la Camera di Commercio di Bologna si versano tramite PagoPA, previa emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di pagamento, oppure con bancomat o carta di credito direttamente all’Ufficio Brevetti, contestualmente al deposito.
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CCIAA DI BOLOGNA E MARCHE DA BOLLO
Primo deposito |
Marche da bollo |
Diritti di segreteria |
Se si vuole copia autentica della domanda |
2 |
43,00 € |
Se NON si vuole copia autentica della domanda |
0 |
40,00 € |
Documenti facoltativi |
Marche da bollo |
|
Se si presenta lettera d’incarico |
1 |
|
Se si presenta designazione d’inventore |
1 |
2) i DIRITTI DI DEPOSITO governativi (Decreto Ministero Sviluppo Economico 02.04.2007), che per le invenzioni depositate con modalità cartacea sono variabili a seconda del numero di pagine e di rivendicazioni:
- euro 120,00 per depositi fino a 10 pagine;
- euro 160,00 per i deposito tra le 10 e le 20 pagine;
- euro 400,00 per i depositi tra le 20 e le 50 pagine
- euro 600,00 per depositi con oltre 50 pagine
nonchè, eventualmente, euro 45,00 per ogni rivendicazione superiore alla decima ed ulteriori euro 200,00 per la ricerca di anteriorità, in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni.
Per i modelli di utilità depositati in modalità cartacea sono pari in misura fissa ad euro 120,00.
Tali diritti vanno pagati successivamente al deposito utilizzando il modello F24 precompilato generato dal sistema e consegnato dall'ufficiale rogante della Camera di Commercio contestualmente al deposito, tassativamente entro un mese dalla data del deposito della domanda, pena l'irricevibilità della stessa.
Sono esonerate dal versamento dei diritti di deposito governativi per le domande relative a brevetti per invenzione e modelli di utilità:
- le università;
- le amministrazioni pubbliche aventi tra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca;
- le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- le domande aventi ad oggetto metodi e trovati destinati esclusivamente ai non vedenti.
Ai sensi dell'art. 228 del Codice della Proprietà Industriale, all'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministero può concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che voglia mantenere in vigore il brevetto dovrà pagare, oltre al diritto annuale per il sesto anno, anche gli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non sarà tenuto al versamento dei diritti per gli anni anteriori.
Ai sensi dell'art. 229 del Codice della Proprietà Industriale, qualora la domanda di concessione del brevetto sia rigettata o il richiedente vi rinunci prima che la intervenga la concessione, non è previsto alcun rimborso dei costi sostenuti.
I diritti per il mantenimento in vita del brevetto per invenzione, progressivamente crescenti all'avvicinarsi della scadenza del trovato:
- euro 60,00 per il quinto anno;
- euro 90,00 per il sesto anno;
- euro 120,00 per il settimo anno;
- euro 170,00 per l'ottavo anno;
-. euro 200,00 per il nono anno;
- euro 230,00 per il decimo anno;
- euro 310,00 per l'undicesimo anno;
- euro 410,00 per il dodicesimo anno;
- euro 530,00 per il tredicesimo anno;
- euro 600,00 per il quattordicesimo anno;
- euro 650,00 per il quindicesimo anno e seguenti
e per modello di utilità (pari in misura fissa euro 500,00 per il secondo quinquennio)
potranno essere versati autonomamente, senza necessità di deposito presso la Camera di Commercio.
Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda (ad esempio, in caso di deposito avvenuto il 05.10.2020, la prima tassa di mantenimento, corrispondente alla quinta annualità, dovrà essere pagata entro il 31.10.2024 e così ogni anno successivo fino alla scadenza naturale che sarà il 05.10.2040), oppure successivamente, con una mora di euro 100,00, non oltre il semestre successivo alla scadenza. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del titolo di proprietà industriale.