Disegni e Modelli
Il deposito effettuato in Italia è valido solo per la nazione italiana (altri non potranno registrare il medesimo modello o disegno, nemmeno all’estero, ma potranno liberamente sfruttarlo e trarne profitto all’interno di paesi diversi dall’Italia).
La protezione produce i suoi effetti anche nella Repubblica di San Marino.
La protezione per i disegni e modelli dura 5 anni dalla data di presentazione della domanda, ed è prorogabile per ulteriori 5 anni fino ad un massimo complessivo di 25 anni. Dopo il deposito, la domanda di registrazione, con le riproduzioni grafiche o i campioni, è posta a conoscenza del pubblico da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, salvo che il richiedente nella domanda non ne abbia esclusa l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a 30 mesi dalla data di deposito.
Chi ha interesse può ottenere, con decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy, una protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in esposizioni, ufficiali o ufficialmente riconosciute, tenute in Italia o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione al giorno dell'esposizione dichiarata nella domanda, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data dell'esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
Per estendere la protezione all’estero si può ricorrere:
1) a registrazioni nazionali presso gli stati nei quali si desidera ottenere la protezione, rispettando i requisiti previsti dalle rispettive normative
2) alla registrazione internazionale, per ottenere la protezione in tutti i paesi che hanno sottoscritto gli accordi dell’Aja del 1960, attraverso un unico deposito presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) di Ginevra o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
Come richiedere la registrazione internazionale
3) alla registrazione comunitaria, che conferisce un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea attraverso un’unica domanda da depositare presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) di Alicante, in Spagna, o presso l’UIBM. La durata della registrazione del disegno o modello comunitario è di cinque anni, rinnovabili per quattro quinquenni fino ad un massimo di venticinque anni; anche il disegno o modello non registrato, ma che può dimostrare un uso di fatto, gode di una protezione più limitata della durata di tre anni dalla prima divulgazione.
Come richiedere la registrazione comunitaria
Ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 (ratificata dall'Italia), a partire dalla data di deposito in Italia l’interessato ha sei mesi di tempo per decidere quale strategia adottare per estendere all’estero la propria domanda di registrazione di disegno o modello, mantenendo come data di deposito quella del primo deposito nazionale, in modo da poterne rivendicare la priorità con riferimento allo stesso oggetto del disegno o modello. A questo scopo, occorre indicare gli estremi della domanda estera prioritaria, allegandone copia con traduzione in italiano, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco identificativo della domanda fornito dall'Ente che detiene il fascicolo, in modo da consentire all'UIBM di acquisire il fascicolo stesso. Il richiedente può riservarsi di trasmettere la documentazione entro sei mesi dal deposito della domanda in Italia; in caso contrario, la priorità estera non potrà essere menzionata.
La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello può essere presentata entro il successivo termine di un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.
Le marche da bollo devono essere acquistate nelle rivendite autorizzate ed applicate sulla prima pagina di UNO dei Moduli di domanda e sui relativi documenti; se si richiede copia autentica della domanda, la seconda marca deve essere consegnata all’Ufficio al momento del deposito.
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CCIAA DI BOLOGNA E MARCHE DA BOLLO
Deposito domanda |
Marche da bollo |
Diritti di segreteria |
Se si vuole copia autentica della domanda |
2 |
43,00 € |
Se NON si vuole copia autentica della domanda |
0 |
40,00 € |
Documenti facoltativi |
Marche da bollo |
|
Se si presenta lettera d’incarico |
1 |
|
Se si presenta designazione d’inventore |
1 |
2) i DIRITTI DI DEPOSITO governativi (Decreto Ministero Sviluppo Economico 02.04.2007), che per i modelli depositati in modalità cartacea sono pari ad euro 100,00 (euro 200,00 nel caso di deposito multiplo). Tali diritti vanno pagati successivamente al deposito utilizzando il modello F24 consegnato dall'ufficiale rogante della Camera di commercio contestualmente al deposito. La data del deposito della domanda decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato.
I diritti per il mantenimento in vita delle registrazioni di disegni e modelli, pari a:
- euro 30,00 per il secondo quinquennio;
- euro 50,00 per il terzo quinquennio;
- euro 70,00 per il quarto quinquennio;
- euro 80,00 per il quinto quinquennio
potranno essere versati autonomamente, senza necessità di deposito presso la Camera di commercio. Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente, prima dell'inizio della decorrenza del quinquennio di riferimento, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, oppure successivamente, con una mora di euro 100,00, non oltre il semestre successivo alla scadenza.