Centri tecnici per il tachigrafo
I Centri tecnici per il tachigrafo sono imprese autorizzate a svolgere le operazioni di installazione, riparazione e verifica dell’apparecchio di controllo montato a bordo dei pullman e dei camion.
Per operare quali Centri tecnici per l'installazione e l'esecuzione degli interventi sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti, occorre richiedere l'autorizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy per il tramite della Camera di commercio in cui l'impresa ha sede.
Possono ottenere l'autorizzazione:
Le imprese di cui alle lettere a) e b) possono essere autorizzate alla prima installazione di tachigrafi nei nuovi veicoli e alla loro attivazione, e possono conseguire l'estensione ad effettuare anche operazioni di riparazione ed intervento tecnico successivo alla prima installazione, attestando il rispetto degli ulteriori requisiti prescritti.
Le imprese di cui alle lettere c) e d) possono essere autorizzate ad eseguire l'installazione, l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti.
Per ottenere l'autorizzazione di Centro Tecnico occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione nel Registro delle Imprese;
- requisito della buona reputazione, ossia del requisito minimo necessario a garantire competenza e affidabilità, e precisamente:
- il legale rappresentante e gli altri soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) non devono trovarsi in una delle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del medesimo decreto;
- il legale rappresentante deve impegnarsi a fornire adeguata formazione ai tecnici inseriti nell'organigramma del Centro, ai fini del mantenimento dei requisti formativi;
- i tecnici non devono essere sospesi, senza riabilitazione, all'esercizio dell'attivita' di intervento tecnico sui tachigrafi e devono impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualità;
- requisiti formativi del personale tecnico, che deve aver superato i corsi di formazione prescritti (All. II D.M. 23/2/2023);
- assenza di conflitti d'interesse, garantendo di non svolgere interventi su veicoli soggetti all'obbligo d'installazione del tachigrafo di proprietà dell'impresa, dei suoi amministratori, del socio unico o di maggioranza e/o delle società a cui essa partecipa;
- possesso della certificazione del sistema di gestione della qualita' (EN ISO 9001), comprendente l'attività oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato (nelle more del conseguimento della certificazione, è possibile fornire copia dell'accettazione formale dell'offerta economica dell'ente di certificazione e presentare la certificazione entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
- requisiti tecnici generali e requisiti dei mezzi e delle apparecchiature prescritti (paragrafi 2 e 3 dell'Allegato I del D.M. 23/2/2023).
La domanda di autorizzazione o di estensione dell'autorizzazione ad operare come Centro Tecnico deve essere presentata utilizzando il Modulo_Unico_CT in cui selezionare il tipo di autorizzazione richiesta, al quale corrisponde il relativo elenco dei documenti da allegare:
Qualora nel Centro tecnico intervengano variazioni di elementi essenziali che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, quali il mutamento della titolarità dell'impresa, della natura giuridica, della sede operativa, la cessione o l'affitto di ramo d'azienda inerente l'attività del Centro, la donazione o l'acquisizione per eredità, occorre presentare specifica istanza di variazione, utilizzando il Modulo_Unico_CT e allegando la relativa documentazione, a seconda della variazione intervenuta:
Il Centro tecnico autorizzato sospende la propria attivita' sino al pronunciamento espresso del Ministero.
La Camera di commercio trasmette le domande di autorizzazione/estensione/variazione ricevute al Ministero, dopo averne verificato i requisiti per la procedibilità e la completezza e aver effettuato la verifica ispettiva presso il Centro Tecnico, di cui redige il verbale.
Il Ministero rilascia il codice identificativo del Centro tecnico e l'autorizzazione con durata biennale, rinnovabile per periodi di pari durata.
Unioncamere forma l'elenco pubblico dei Centri tecnici autorizzati, consultabile nel sito web.
Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i Centri tecnici possono richiedere le carte officina, che saranno rilasciate dalla Camera di commercio successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
Modalità di presentazione delle domande, diritti e bolli:
►a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it, pagando i Diritti dovuti ed il bollo virtuale con il sistema PagoPa, accedendo a PAGAMENTI ONLINE - SIPA (cliccare sopra - non utilizzare il browser Internet Explorer) e compilando il form che il programma propone:
Al termine delle attività di ADEGUAMENTO alle prescrizioni del D.M. 23/2/2023, da concludersi necessariamente entro la scadenza del termine per il secondo rinnovo successivo al 6 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), il Centro Tecnico ne dà formale comunicazione alla Camera di commercio che ne verifica l'effettiva realizzazione, ne attesta gli esiti positivi e ne cura la trasmissione al Ministero.
Al termine delle attività di ADEGUAMENTO alle prescrizioni del D.M. 23/2/2023, da concludersi necessariamente entro la scadenza del termine per il secondo rinnovo successivo al 6 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), presentano apposita istanza per il rilascio di un'autorizzazione unica, comprensiva di tutte le attività precedentemente autorizzate, utilizzando il Modulo_Accorpamento_Autorizzazioni_CT+AN, attestante l'avvenuto adeguamento ai nuovi requisiti per tutte le suddette attività.
Il Ministero, ricevuta dalla Camera di commercio la domanda e la copia di tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate al Centro tecnico, assegna un unico codice identificativo e rilascia un'autorizzazione omnicomprensiva, con contestuale decadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi.
Nelle more del rilascio, il Centro tecnico continua ad operare in forza dei precedenti provvedimenti autorizzativi, i quali dovranno essere restituiti in originale al Ministero, per il tramite della Camera di commercio, al momento del rilascio dell'autorizzazione omnicomprensiva.
La domanda di RINNOVO dell'autorizzazione va presentata nei 90 giorni antecedenti la sua scadenza, utilizzando il relativo Modulo di Rinnovo e allegando le dichiarazioni del legale rappresentante e del Responsabile tecnico sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione.
MODALITA' DI RINNOVO PER I CENTRI TECNICI AUTORIZZATI PRIMA DEL 6 MAGGIO 2023
I Centri tecnici autorizzati ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore del D.M. 23/2/2023, presentano la domanda di rinnovo utilizzando il Modulo_Rinnovo_Impegno_adeguamento_CT, contenente la dichiarazione di impegno ad adeguarsi ai requisiti prescritti dal nuovo decreto.
Il Rinnovo è rilasciato dalla Camera di Commercio, a ciò delegata dal Ministero, anche sulla base degli esiti della visita ispettiva presso il Centro tecnico finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio delle attività autorizzate. Il rinnovo ha durata biennale.
Il mancato rinnovo comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione, con obbligo per il Centro tecnico di restituire le carte tachigrafiche, le pinze, i punzoni e i sigilli.
Le attività di adeguamento devono necessariamente concludersi entro la scadenza del termine per il rinnovo successivo, pena la decadenza dell'autorizzazione.
►a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it, pagando i Diritti dovuti ed il bollo virtuale con il sistema PagoPa, accedendo a PAGAMENTI ONLINE - SIPA (cliccare sopra - non utilizzare il browser Internet Explorer) e compilando il form che il programma propone: