Siti di interesse brevettuale
http://www.uibm.gov.it (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
http://www.epo.org (Ufficio Europeo dei Brevetti)
http://www.wipo.int (Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (OMPI/WIPO: marchi internazionali, brevetti internazionali PCT, modelli di design internazionali)
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale: marchi, disegni e modelli dell'Unione europea)
https://www.adm.gov.it/portale/ (Agenzia delle dogane e dei monopoli)
http://www.innovazione.dintec.it/ (Piattaforma innovazione delle sistema delle camere di commercio)
http://www.apre.it (l’agenzia per la promozione della ricerca tecnologica in Europa)
http://www.aster.it (l’agenzia per lo sviluppo tecnologico dell’Emilia Romagna)
http://www.patnet.it (il portale della proprietà industriale)
http://www.ordine-brevetti.it (il sito dell’ordine dei consulenti in proprietà intellettuale)
http://www.nic.it (il sito per la ricerca dei nomi a dominio in Italia)
http://www.eurid.eu (il sito per la ricerca dei nomi a dominio in Europa)
I programmi costituenti il contenuto operativo dell'elaboratore (software) sono oggetto di protezione che è oggi inquadrata fra i diritti d'autore come opera dell'ingegno (artt. 1 2° comma e 64 bis e seguenti legge 633/1941). Per "programma" si intende la somma di istruzioni introdotte nell'elaboratore sia per consentirne il funzionamento (software operativo) sia per l'esecuzione di operazioni che permettano di conseguire determinati risultati (software applicativo). E' esclusa la tutela brevettuale del software dall'art. 45 del Codice della proprietà industriale, limitatamente ai casi nei quali il programma dell'elaboratore costituisca esso stesso l'oggetto dell'invenzione, mentre sarà possibile la tutela brevettuale se sia lo strumento attraverso il quale raggiungere il risultato inventivo.
Il DPCM 244/1994 ha indicato le modalità di tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, il cui compito è quello di garantire pubblicità legale al software. La tenuta del Registro è affidata alla SIAE; per l'iscrizione occorre la dimostrazione dei requisiti minimi di originalità e creatività del programma richiesti dalla normativa in tema di diritti d'autore.
In ambito comunitario, la Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) sottoscritta a Monaco di Baviera nel 1973, esclude la brevettabilità dei programmi per elaboratore solo se considerati "in quanto tali", se cioè privi di carattere tecnico e di applicazione industriale. La brevettabilità in ambito europeo sarà quindi possibile solo se il programma sia in grado di fornire un contributo di natura tecnica allo stato dell'arte.
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