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Organismi abilitati alla verifica periodica degli strumenti di misura

Organismi abilitati alla verifica periodica degli strumenti di misura

 
• Elenco degli Organismi che effettuano la verificazione periodica
• Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93
• Regolamento di Unioncamere per gli organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93.
 
 
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alla normativa nazionale ed europea.
Gli strumenti in servizio utilizzati per le funzioni di misura legale sono soggetti alla verificazione periodica con le periodicità indicate al punto 1 dell’allegato IV del DM 93/2017 che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
Successivamente, il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.
 
La verifica periodica è eseguita dagli organismi che hanno presentato Scia ad Unioncamere indicando, tra l’altro, le tipologie di strumenti sulle quali intendono effettuare la verifica periodica, specificandone le caratteristiche metrologiche e allegando copia del corrispondente certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA.
Infatti, prima di presentare la segnalazione ad Unioncamere, i laboratori interessati  dovranno ottenere da ACCREDIA  il certificato di accreditamento in base ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
 
  1. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
  2. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;
  3. UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.
Unioncamere, ricevuta la SCIA, effettua la verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni a corredo e assegna il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo; inoltre forma l’elenco pubblico degli organismi che hanno presentato la SCIA. Alla SCIA si applicano le disposizioni della L. 241/90 (artt. 19 e 21 e Capo IV-bis).
Gli organismi sono tenuti ad eseguire la verifica periodica entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta dei titolari degli strumenti, attenendosi alle procedure e agli obblighi di comunicazione prescritti dal D.M. 93/2017.
Essi sono soggetti all'attività di sorveglianza di ACCREDIA.
 
Inoltre la Camera di commercio, competente sul luogo dove lo strumento è in servizio,  esercita l’attività di vigilanza su un campione degli strumenti che l’organismo ha sottoposto a verificazione periodica.
 
E’ abrogato il D.M. 10/12/2001 sul riconoscimento dell’idoneità dei laboratori per l’effettuazione della verifica periodica sugli strumenti nazionali, pertanto viene meno la competenza delle CCIAA a ricevere la relativa SCIA.
I laboratori non ancora accreditati e che già operavano secondo la precedente normativa, sulla base delle segnalazioni di inizio attività presentate alle competenti CCIAA o ad Unioncamere, possono continuare a svolgere la loro attività al massimo fino al 18/3/2019 senza altro adempimento che applicare le procedure di verifica indicate dagli allegati al DM 93/2017, gli obblighi di comunicazione e quelli sulla tenuta del libretto metrologico previsti dal nuovo decreto.
Con nota del 6/10/2017 il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che nel periodo transitorio detti laboratori possono continuare ad utilizzare quelle strumentazioni, nella propria disponibilità, rispondenti ai soli requisiti di taratura previsti dalle vecchie norme che non hanno, dunque, necessità delle certificazioni LAT previste dai punti 1.2  e 1.3 dell'allegato II del D.M.93/2017.
Invece i laboratori che alla data del 18/9/2017 erano già abilitati ad effettuare verifiche periodiche e già accreditati, possono continuare a svolgere tali attività senza soluzione di continuità purché facciano, senza oneri, una semplice richiesta e applichino le procedure di verifica e le altre disposizioni  previste dal nuovo decreto.
Entro il 18/3/2019 i laboratori  dovranno concludere il percorso di accreditamento e presentare la SCIA ad Unioncamere, altrimenti il riconoscimento all’effettuazione delle verifiche periodiche decadrà.
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