Marchio tradizionale, sigle, indicazioni e marchio particolare di fabbrica
I produttori, in aggiunta al marchio d’identificazione, hanno facoltà di apporre sugli oggetti da loro realizzati impronte con il marchio tradizionale di fabbrica, con le sigle particolari, con i marchi collettivi, con l'indicazione del nominativo e della ragione sociale dei committenti, con le sigle identificative indicate dai singoli clienti.
Queste impronte non dovranno contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio di identificazione.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 251/99.
Il marchio particolare di fabbrica, invece, è il marchio che i produttori possono apporre sul rivestimento di metallo prezioso, ottenuto mediante deposizione elettrogalvanica, degli oggetti costituiti di sostanze non metalliche.
Su questo tipo di oggetti di fabbricazione mista è possibile apporre il marchio particolare di fabbrica ma è vietato apporre il marchio di identificazione.
L’impronta del marchio particolare di fabbrica prevista dall’art. 36 DPR 30 maggio 2002, n. 150 dovrà essere realizzata secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150.
I produttori che intendono apporre sugli oggetti da loro realizzati impronte con i marchi sopra descritti devono depositare, preventivamente e su supporto cartaceo o informatico, tali impronte in Camera di commercio utilizzando il Modulo per marchio tradizionale e di fabbrica.
Se il marchio particolare di fabbrica non è realizzato secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150, il funzionario responsabile della Camera di commercio adotta un provvedimento di divieto di utilizzo e lo notifica all’interessato.
Contro il predetto provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della Camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle imprese e made in italy.
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