Sicurezza dei Prodotti Elettrici
La struttura della direttiva Bassa Tensione si basa sulla Decisione n. 768/2008/CE, per cui, relativamente alle definizioni generali, agli obblighi degli operatori economici e alle caratteristiche della marcatura CE, si rimanda a quanto esposto nella sezione Sportello Sicurezza Prodotto/Prodotti non alimentari/Fabbricazione e commercializzazione di prodotti armonizzati secondo il New Legislative Framework.
Di seguito vengono esposte solo le caratteristiche specifiche della norma di armonizzazione.
Le disposizioni riguardano il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale:
- tra 50 e 1.000 volt in corrente alternata;
- tra 75 e 1.500 volt in corrente continua.
Sono esclusi:
- materiali elettrici per radiologia ed uso clinico
- parti elettriche di ascensori e montacarichi
- contatori elettrici
- basi e spine delle prese di corrente per uso domestico
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici
- disturbi radioelettrici
- materiali elettrici speciali destinati all’utilizzo su navi, aerei e per le ferrovie
- kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
- materiale elettrico per cui i requisiti di sicurezza elettrica siano verificati in modo più specifico da altre norme di armonizzazione (es. macchine elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva Macchine 2006/42/CE).
Il materiale elettrico che rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 86/2016 può essere messo a disposizione sul mercato UE solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
I principali obiettivi di sicurezza sono indicati nell’Allegato I; la conformità agli obiettivi di sicurezza si presume:
- in base alle norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella G. U. UE;
- in mancanza delle norme del punto a), in base alle disposizioni di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), pubblicate conformemente all’art. 13 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2014/35/UE;
- in mancanza delle norme dei punti a) e b), in base alle disposizioni di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui il materiale elettrico è stato fabbricato, quando esso garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto in Italia.
Al fine di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali, il fabbricante applica il Modulo A Controllo interno della produzione descritto nell’Allegato III.
Al termine della valutazione di conformità, che contempla anche la predisposizione della documentazione tecnica, il fabbricante redige la Dichiarazione di conformità UE (Allegato II) e appone la marcatura CE.
Controllo visivo-formale: viene verificata la presenza e regolarità dei seguenti elementi:
- marcatura CE;
- caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna;
- nome o marchio del fabbricante e indirizzo postale, in italiano, dove può essere contattato;
- se il fabbricante è extraUE, nome o marchio dell’importatore e indirizzo postale, in italiano, dove può essere contattato; se il prodotto presenta solo i dati dell’importatore, egli si assume tutti gli obblighi del fabbricante;
- un elemento (numero di tipo, lotto o serie etc.) che identifichi il prodotto;
- istruzioni e informazioni sulla sicurezza, se presenti, in lingua italiana.
Gli elementi a) – e) devono essere sull’apparecchiatura o, se la sua natura o le sue dimensioni non lo consentono, sull’imballaggio o su un documento che lo accompagna.
Controllo documentale: la documentazione sulla quale viene eseguito il controllo è costituita da:
- Dichiarazione di conformità UE emessa e sottoscritta dal fabbricante.
- La documentazione tecnica descritta al punto 2 del Modulo A (All. III).
Controllo di laboratorio: vengono prelevati campioni al fine di verificare la sussistenza dei requisiti essenziali alla data di immissione sul mercato del modello, individuata in base alle fatture commerciali e, eventualmente, alla documentazione doganale di importazione, acquisiti presso gli operatori commerciali.
Per qualsiasi violazione delle prescrizioni del D. Lgs. 86/2016, l’Autorità di vigilanza può, secondo i casi, chiedere all’operatore economico responsabile di conformare il prodotto oppure ritirarlo o richiamarlo dal mercato; in particolare è richiesta la conformazione del prodotto in tutte le ipotesi di non conformità formale di cui all’art. 13-bis.
In caso di mancata conformazione, l’Autorità di vigilanza potrà adottare misure per proibire o limitare la messa a disposizione dell’apparecchio, ritirarlo o richiamarlo.
D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 86
Attuazione della direttiva 2004/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
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