Etichettatura dei Prodotti Tessili
L’informazione al consumatore circa la composizione dei prodotti tessili è disciplinata principalmente dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 (nel seguito “Regolamento”), mentre alcuni aspetti di dettaglio sono regolamentati da norme nazionali come di seguito specificato.
Nel momento in cui sono offerti in vendita al consumatore finale, i prodotti tessili devono riportare un’etichetta o un contrassegno indicante la composizione percentuale in fibre tessili.
I prodotti tessili soggetti all’obbligo sono quelli in cui le fibre tessili costituiscono almeno l’80% in peso.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento:
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i prodotti tessili dati in lavorazione a soggetti terzi (lavoranti a domicilio o imprese) senza che il trasferimento dei materiali da lavorare costituisca cessione a titolo oneroso;
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i prodotti tessili confezionati su misura da sarti in qualità di lavoratori autonomi;
Sono inoltre esclusi dall’obbligo di etichettatura i prodotti elencati nell’Allegato V del Regolamento.
Qui è possibile scaricare il manuale di Unionfiliere dove l’etichettatura dei prodotti tessili è esposta nel dettaglio.
I controlli eseguiti sui prodotti tessili per la verifica degli obblighi previsti dal Regolamento sono:
Controllo visivo-formale: nei luoghi dove i prodotti tessili sono offerti al consumatore finale, viene verificata la presenza e la regolarità dell’etichetta su esemplari di prodotti tessili scelti a campione; nel caso di violazioni, sono anche verificati gli obblighi circa l’indicazione della composizione fibrosa sui documenti commerciali di accompagnamento da parte di tutte le imprese coinvolte nella produzione e distribuzione del prodotto.
Contestualmente viene verificata la presenza, sul prodotto tessile o sul suo imballaggio, delle indicazioni previste dalla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti (si veda la sezione specifica).
Controllo di laboratorio: il prelievo e l’analisi dei campioni prelevati vengono eseguite tenendo conto, oltre che del Regolamento, anche delle disposizioni della legge 26 novembre 1973, n. 883 e del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515.
Le analisi di laboratorio sui prodotti tessili, oltre che su iniziativa degli organi di controllo, possono essere chieste anche dal consumatore acquirente del prodotto tessile, secondo le modalità indicate dall’art. 19 della legge 883/1973 e dagli art. 22 e 23 del D.P.R. 515/1976.
Le sanzioni degli organi di controllo e i provvedimenti dell’Autorità di vigilanza, adottati a seguito di violazioni del Regolamento, sono disciplinati dall’art. 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190.
Regolamento (UE) n. 1007/2011
relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
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Legge 26 novembre 1973, n.883 – Artt. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24.
“Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili”
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D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 – Artt. 5, 6 c.2, 7, 16 – 36, Allegati I e II
“Regolamento di esecuzione della L. 883/1973, sulla etichettatura dei prodotti tessili”
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D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 190
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali utilizzati nei principali componenti delle calzature ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”.
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