Costi della mediazione - Tariffe e modalità di pagamento
ultimo aggiornamento 12 giugno 2025
Scopri le tariffe aggiornate, calcola il costo in base al valore della controversia e consulta le modalità di pagamento
Spese da sostenere:
- Spese di Avvio e per il primo incontro di Mediazione da versare alla presentazione della domanda (parte istante) o al momento dell'adesione e comunque prima dell'incontro (parte invitata)
- Spese Vive per le raccomandate A/R inviate dall'Organismo di Mediazione per la convocazione delle parti.
- Ulteriori Spese di Mediazione, calcolate sul valore della controversia, da versare in caso di accordo al primo incontro e in caso di incontri successivi al primo, detratto l'importo delle spese di mediazione per il primo incontro già versate. (consulta le tariffe)
- Maggiorazione 10%, calcolato sull'importo delle ulteriori spese di mediazione, da versare in caso di accordo al primo incontro
- Maggiorazione 25%, calcolato sull'importo delle ulteriori spese di mediazione, da versare in caso in caso di accordo raggiunto successivamente al primo incontro.
Spese di Avvio e per il Primo Incontro di Mediazione - Mediazioni Obbligatorie o Demandate
Spese di Avvio e per il Primo Incontro di Mediazione - Mediazioni Volontarie o da Clausola Contrattuale
Spese Vive
Euro 5,84 (IVA INCLUSA) per ogni raccomandata A/R inviata per la convocazione delle parti
Modalità di Pagamento
- On line tramite SIPA: scegli il servizio "Mediazione/Conciliazione" e inserisci la causale
- Richiedi un Avviso PagoPa via e-mail a mediazione@bo.camcom.it con i dati fiscali
- Presso l'Ufficio Mediazione (previo appuntamento) con bancomat o carta di credito
Accedi all'applicazione online per calcolare il costo della mediazione.
Si avverte che in sede di conferma dell'iscrizione nel Registro degli Organismi di mediazione verranno aggiornati, così come richiesto dal Ministero di Giustizia, i criteri di calcolo delle indennità di mediazione. Le spese di avvio e per il primo incontro di mediazione resteranno invariate.
Fatturazione:
Le fatture relative alle spese di avvio saranno emesse esclusivamente a nome delle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (Ris. del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare le fatture ai difensori o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.
Ai fini della corresponsione delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.
Non costituiscono, fra gli altri, unico centro di interessi, gli eredi nello scioglimento dell’eredità, i partecipanti agli scioglimenti delle comunioni, i debitori o i creditori solidali o parziali, il debitore ed il fideiussore.
Costituiscono un unico centro di interessi i cointestatari o i contitolari di beni materiali ed immateriali.
La parte presente ad una mediazione obbligatoria, o disposta dal giudice, che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (situazione reddituale familiare non superiore ad Euro 12.838,01 lordi) non deve alcuna indennità di mediazione.
L'interessato può chiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione competente di esser ammesso in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve depositare all'Organismo di Mediazione, unitamente alla domanda di mediazione o al momento della partecipazione al primo incontro, copia del provvedimento rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
I soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment (art. 17 ter dpr 633/1972) che partecipano a procedure di mediazione devono versare l'I.V.A. direttamente all'Erario e pagare alla Camera di Commercio la sola base imponibile.
La Camera di Commercio emetterà fattura per l'intero importo.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
L'accordo di mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00 (centomila/00), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito d'imposta per il pagamento delle indennità di mediazione dovute all'Organismo di Mediazione fino ad un massimo di:
- Euro 600,00 per procedura;
- Euro 2.400,00 annuale per le persone fisiche;
- Euro 24.000,00 annuale per le persone giuridiche.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a un massimo di Euro 600,00.
In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.
E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, fino ad un massimo di Euro 518,00.
La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, completa dei dati fiscali dei soggetti aventi diritto al credito, delle fatture e dei pagamenti, deve essere presentata online tramite l'apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero della Giustizia entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione.
L'accesso è possibile solo con identità digitale
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