F.A.Q. - domande frequenti sulla Mediazione
La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale (Mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
La mediazione è il procedimento che ha inizio con l'istanza; la conciliazione è la composizione della controversia (accordo raggiunto) a seguito dello svolgimento della mediazione.
L'arbitrato è una procedimento di risoluzione delle controversie di natura privata, alternativo rispetto alla giustizia ordinaria. Le parti affidano la soluzione della controversia tra loro insorta a soggetti terzi imparziali (Arbitri). Il procedimento termina con una decisione degli arbitri, detto lodo, che avrà valore di sentenza.
La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale (Mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia. L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è vincolante tra le parti e costituisce titolo esecutivo se sottoscritto anche dagli avvocati.
La mediazione, come previsto dal D.lgs. 28/2010 e s.m., può essere:
- obbligatoria: le parti per poter procedere davanti al giudice devono aver tentato senza successo la mediazione;
- delegata: il giudice, in corso di causa, può disporre l'esperimento della mediazione;
- per clausola: prevista da apposita clausola contrattuale o statutaria
- facoltativa: scelta liberamente dalle parti per ogni controversia vertente su diritti disponibili.
La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto d'azienda
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- contratti d'opera;
- contratti di rere;
- contratti di somministrazione;
- società di persone;
- subfornitura
- derivanti da inadempimenti contrattuali per effetto del Covid 19
Il Mediatore è un professionista che, in modo imparziale, indipendente e senza potere decisionale, aiuta le parti nella ricerca di un accordo per la composizione della controversia.
Il Mediatore partecipa agli incontri con l'unico scopo di aiutare le parti a trovare un accordo. Non deve e non può decidere e non deve dare nessun parere tecnico sulla vicenda di cui si discute.
Il Mediatore:
- aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese;
- fa dialogare le parti fra loro;
- aiuta le parti, anche con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi;
- incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, ove possibile, un accordo;
- avvicina le posizioni e gli interessi delle parti con l'obiettivo di migliorare le relazioni, affinchè possano collaborare per raggiungere un accordo.
Il Mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite e alle dichiarazioni rese dalle parti durante tutto il procedimento di mediazione, anche nel corso delle sessioni separate, salvo espresso consenso della parte dichiarante.
Il Mediatore non può deporre in giudizio, o davanti ad altra autorità, sul contenuto delle informazioni o dichiarazioni apprese nel corso della mediazione.
Il Mediatore, con l'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità rispetto alle parti e alla materia della controversia.
Il Mediatore esegue personalmente la prestazione.
Chiunque può accedere alla mediazione per la risoluzione di una controversia civile e commerciale.
Per avviare un tentativo di mediazione è necessario depositare, presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione, apposita domanda, nella quale devono essere indicati:
- l'Organismo di Mediazione;
- le generalità ed i recapiti delle parti;
- le generalità ed i recapiti degli avvocati che assistono le parti, se richiesto dalla legge,
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel Codice Procedura Civile.
Le parti possono depositare domande congiunte.
La domanda di mediazione può essere depositata:
- a mezzo P.E.C. all'indirizzo conciliazione@bo.legalmail.camcom.it
- a mezzo e-mail ordinaria all'indirizzo mediazione@bo.camcom.it
- per via telematica con il servizio ConciliaCamera;
- personalmente presso la sede di Via Marco Emilio Lepido n. 178 - 40132 Bologna - esclusivamente su appuntamento dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00; lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,00;
- per posta a: Ufficio Mediazione - Camera di Commercio di Bologna - Via Marco Emilio Lepido n. 178 - 40132 Bologna
La Segreteria trasmette la domanda di mediazione e comunica alle parti la designazione del Mediatore, la sede, la data e l'orario del primo primo incontro, che dovrà tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.
Al procedimento di mediazione si applica il Regolamento dell'Organismo di mediazione scelto dalle parti.
Il Regolamento deve garantire in ogni caso la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del Mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
L'Organismo di Mediazione fissa il primo incontro non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda di mediazione.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore ai tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo al sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e non è soggetto alla sospensione feriale prevista per il giudizio ordinario.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'Organismo di Mediazione.
Le parti partecipano personalmente agli incontri e devono farsi assistere da un avvocato qualora la mediazione sia riferita alle materie obbligatorie o sia demandata dal giudice. In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza di fatti e munito dei poteri necessari per la composizone della controversia.
Al primo incontro il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.
Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento del tentativo di mediazione; in tal caso la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Quando l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanazi al Mediatore si conclude senza l'accordo.
In caso di mancata presenza della parte chiamata, il Mediatore forma verbale dando atto della mancata partecipazione della parte stessa.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, com. 2 c.p.c..
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il giudice, se richiesto, con il provvedimento che definisce il giudizio può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
L'accordo raggiunto in mediazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che assistono le parti stesse, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Se l'accordo allegato al verbale di mediazione non è sottoscritto anche dagli avvocati, è possibile chiederne l'omologazione al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo di Mediazione.
Nelle controversie transfrontaliere di cui alla direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
Le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità per il primo incontro nella misura di:
PER MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O DEMANDATA DAL GIUDICE:
Euro 97,60 (Iva compresa) per le liti di valore sino a € 1.000,00
Euro 190,32 (Iva compresa) per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00
Euro 273,28 (Iva compresa) per le liti di valore superiore a € 50.000,00
Euro165,92 (Iva compresa) per le liti di valore indeterminabile basso (fino a € 1.000,00)
Euro 224,48 (Iva compresa) per le liti di valore indeterminabile medio (da € 1.000,01 a € 50.000,00)
Euro 273,28 (Iva compresa) per le liti di valore indeterminabile alto (oltre € 50.000,00)
PER MEDIAZIONE VOLONTARIA O DA CLAUSOLA CONTRATTUALE
Euro 122,00 (Iva compresa) per le liti di valore sino a € 1.000,00
Euro 237,90 (Iva compresa) per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00
Euro 341,60 (Iva compresa) per le liti di valore superiore a € 50.000,00
Euro 207,40 (Iva compresa) per le liti di valore indeterminabile basso (fino a € 1.000,00)
Euro 280,60 (Iva compresa) per le liti di valore indeterminabile medio (da € 1.000,01 a € 50.000,00)
Euro 341,60 (Iva compresa) per le liti di valore indeterminabile altro (oltre € 50.000,00).
Sono altresì dovute e versate le spese vive per la convocazione delle parti pari ad Euro 5,84 (IVA compresa) per ogni raccomandata a/r inviata.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non sono dovuti ulteriori importi.
In caso di conciliazione al primo incontro sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A al D.M. n. 150/2023, detratte le spese per il primo incontro, con una maggiorazione del 10%.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A al D.M. n. 150/2023, detratte le spese per il primo incontro, con una maggiorazione del 25%.
Quando il procedimento prosegue con incontro successivi al primo e vi conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A al DM. N. 150/2023 , detratte le spese per il primo incontro
La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (reddito familiare non superiore ad Euro € € 12.838,01 lordi) non deve alcuna indennità di mediazione.
La parte interessata può richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione competente di essere ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento.
La parte ammessa al patrocinio a spese delle Stato deve depositare presso l'Organismo di Mediazione copia del provvedimento rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di Euro 100.000,00; l'imposta è dovuta per la sola parte eccedente.
Alle parti che pagano l'indennità di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito di imposta fino ad un massimo di:
- Euro 600,00 per procedura;
- Euro 2.400,00 annuale per le persone fisiche;
- Euro 24.000,00 annuale per le persone giudiriche.
Nei casi di mediaizone obbligatoria o demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino ad un massimo di Euro 600,00.
In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.
E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, fino ad un massimo di Euro 518,00.
Con decreto 1 agosto 2023 il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione da esibire a coredo della richiesta e i controllo sull'autenticità della stessa, nonchè le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta deve essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quallo di conclusione della procedura di mediazione. L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma, attiva da fine gennaio 2024, spitata dal sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo lsg.giustizia.it con le credenziali Spid, CIE (almento di livello 2) e Carta Nazionale dei Servizi.
Il Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione delle agevolazioni, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.
Il credito d'imposta è fruibile in compensazione tramite modello F24 a partire dalla data di comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione da parte del Ministero.
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
L’iscrizione all’elenco dei Mediatori presso la Camera di Commercio di Bologna, così come previsto dagli standard uniformi per la formazione dei Mediatori delle Camere di Commercio e dei criteri per la composizione delle liste, elaborati da Unioncamere nazionale, deve essere commisurata al numero delle procedure e degli incontri effettivamente svolti presso la struttura negli ultimi due anni. Ciò al fine di non accreditare presso gli Enti camerali un numero sproporzionato di Mediatori rispetto all’attività effettivamente svolta dal Servizio. Il solo possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 180/2010 e successive modifiche, non dà infatti automaticamente diritto ad ottenere l’iscrizione all’elenco dei Conciliatori camerali.
Qualora la Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dei predetti standard uniformi, ravvisasse la necessità di incrementare ulteriormente il numero dei propri Mediatori, provvederà a darne opportune comunicazioni ed informazioni.
La Camera di Commercio di Bologna non è Ente di formazione accreditato presso il Ministero di Giustizia.
Ad un Ente non accreditato non è consentito organizzare corsi per Mediatori ai sensi del D.M. n. 180/2010 e s.m.
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