Costi della mediazione
Il 15 novembre 2023 entra in vigore il D.M. n. 150/2023 con il quale vengono rideterminate le indennità spettanti agli Organismi di Mediazione , ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 28/2010, come rifermato dalla "Legge Cartabia".
Le nuove tariffe si applicano alle domande presentate dal 15 novembre 2023, mentre per le domande antecedenti continuano ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010 già adottate dalla Camera di Commercio di Bologna.
A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero di Giustizia con la pubblicazione delle F.A.Q. in data 14 maggio 2024, la Camera di Commercio di Bologna ha adeguato alle indicazioni del Ministero di Giustizia l'applicazione delle spese di avvio per le liti di valore indeterminabile basso e medio.
Dal 1 marzo 2021 sono cambiate le modalità di pagamento delle indennità di mediazione. Non sono ammessi i pagamenti con bonifico bancario, sostituiti dalle modalità PagoPa.
L'indennità del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore .
Alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione devono essere versate, le spese di avvio del procedimento e per il primo incontro nella misura di:
Mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice (importi ridotti ai sensi dell’art. 28, com. 8 del D.M. n. 150/2023)
Valore della lite
|
Spese di avvio (per ciascuna parte)
|
Fino a € 1.000,00
|
€ 32,00 + I.V.A.*
|
Da € 1.000,01 a € 50.000,00
|
€ 60,00 + I.V.A.*
|
Superiore a € 50.000,00 e indeterminato
|
€ 88,00 + I.V.A.*
|
Spese di mediazione per il primo incontro (per ciascuna parte)
|
|
Non superiore a € 1.000,00 e indeterminabile basso
|
€ 48,00 + I.V.A.*
|
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 e indeterminabile medio
|
€ 96,00 + I.V.A.*
|
Superiore a € 50.000,00 e indeterminabile alto
|
€ 136,00 + I.V.A.*
|
*ove dovuta
Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale
Valore della lite
|
Spese di avvio (per ciascuna parte)
|
Fino a € 1.000,00
|
€ 40,00 + I.V.A.*
|
Da € 1.000,01 a € 50.000,00
|
€ 75,00 + I.V.A.*
|
Superiore a € 50.000,00 e indeterminato
|
€ 110,00 + I.V.A.*
|
Spese di mediazione (per ciascuna parte)
|
|
Non superiore a € 1.000,00 e indeterminabile basso
|
€ 60 + I.V.A.*
|
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 e indeterminabile medio
|
€ 120,00 + I.V.A.*
|
Superiore a € 50.000,00 e indeterminabile alto
|
€ 170,00 + I.V.A.*
|
*ove dovuta
Sono altresì dovute e versate le spese vive nella misura di Euro 5,84 (Iva compresa) per ogni raccomandata a/r inviata dall’Organismo per la convocazione delle parti.
Il pagamento delle spese di avvio del procedimento di mediazione e per il primo incontro, nonchè delle spese vive può essere effettuato mediante:
- bancomat o carta di credito presso l'Ufficio Mediazione della Camera di Commercio di Bologna, previo appuntamento;
- (sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione) mediante accesso a PAGAMENTI ONLINE - SIPA (cliccare sopra), selezionando: - servizio: "servizi di mediazione/conciliazione" - causale: "spese di avvio per procedura mediazione xxx/yyy". Per procedere con il pagamento sarà necessario compilare tutti i campi obbligatori segnalati in rosso. L'indirizzo email sarà utilizzato per la ricezione delle ricevute e per aggiornamenti sullo stato del pagamento. Se i dati del pagante non coincidono con i dati dell'intestatario della fattura dovranno essere compilati i campi relativi.
- richiedendo direttamente all'Ufficio Mediazione, all'indirizzo mail: mediazione@bo.camcom.it, l'emissione di Avviso PagoPa, indicando i dati fiscali completi (nome, cognome, Codice Fiscale, residenza) della parte istante. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio presso le agenzie di banca, home banking, sportelli ATM abilitati dalle banche, punti vendita abilitati Mooney, uffici postali e in generale altri operatori abilitati al pagamento degli avvisi PagoPa.
Le fatture relative alle spese di avvio saranno emesse esclusivamente a nome delle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (Ris. del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare le fatture ai difensori o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.
Per informazioni contattare la Segreteria tel.: 0516093329-334-259-226-243; e-mail: mediazione@bo.camcom.it
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non sono dovuti ulteriori importi.
In caso di conciliazione al primo incontro sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A al D.M. n. 150/2023, detratte le spese per il primo incontro, con una maggiorazione del 10%.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A al D.M. n. 150/2023, detratte le spese per il primo incontro, con una maggiorazione del 25%.
Quando il procedimento prosegue con incontro successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A al DM. n. 150/2023, detratte le spese per il primo incontro.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità o è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione sono ridotte di un quinto.
Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo di Mediazione le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi ai primi.
Il pagamento delle indennità di mediazione può essere effettuato:
- bancomat o carta di credito presso l'Ufficio Mediazione della Camera di Commercio di Bologna;
- tramite PagoPa (sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione), previa emissione da parte dell'ufficio di fattura e Avviso PagoPa.
Il pagamento NON deve essere effettuato attraverso l'accesso a PAGAMENTI ONLINE - SIPA, dedicato solo alle spese di avvio mediazione.
Il pagamento può essere effettuato attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio presso le agenzie di banca, home banking, sportelli ATM abilitati dalle banche, punti vendita abilitati Mooney, uffici postati e in gnerale altri operatori abilitati al pagamento degli Avvisi PagoPa.
Per saperne di più: Cos'è e come funziona PagoPA
Le fatture relative alle indennità di mediazione saranno emesse esclusivamente a nome delle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (Ris. del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare le fatture ai difensori o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.
Ai fini della corresponsione delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.
Ai fini della definizione di centro unico di interessi non rileva l’identità o l’analogia della posizione assunta dalle parti all’interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, ma è necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale. Anche l’assistenza di un unico legale non rappresenta motivo per l’individuazione di un unico centro di interessi.
Non costituiscono, fra gli altri, unico centro di interessi, gli eredi nello scioglimento dell’eredità, i partecipanti agli scioglimenti delle comunioni, i debitori o i creditori solidali o parziali, il debitore ed il fidejussore.
Costituiscono un unico centro di interessi i cointestatari o i contitolari di beni materiali ed immateriali.
La parte presente ad una mediazione obbligatoria, o disposta dal giudice, che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patricinio a spese dello Stato (situazione reddituale familiare non superiore ad Euro € 12.838,01 lordi) non deve alcuna indennità di mediazione.
L'interessato può chiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione competente di esser ammesso in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve depositare all'Organismo di Mediazione, unitamente alla domanda di mediazione o al momento della partecipazione al primo incontro, copia del provvedimento rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
I soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment (art. 17 ter dpr 633/1972) che partecipano a procedure di mediazione devono versare l'I.V.A. direttamente all'Erario e pagare alla Camera di Commercio la sola base imponibile.
La Camera di Commercio emetterà fattura per l'intero importo.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
L'accordo di mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00 (centomila/00), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito d'imposta per il pagamento delle indennità di mediazione dovute all'Organismo di Mediazione fino ad un massimo di:
- Euro 600,00 per procedura;
- Euro 2.400,00 annuale per le persone fisiche;
- Euro 24.000,00 annuale per le persone giuridiche.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a un massimo di Euro 600,00.
In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.
E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, fino ad un massimo di Euro 518,00.
Con decreto 1 agosto 2023 il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economina e delle finanze, ha stabilito le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonchè le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, completa dei dati fiscali dei soggetti aventi diritto al credito, delle fatture e dei pagamenti, deve essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione. L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma, attiva da fine gennaio 2024, ospitata dal sito del Ministero della Giustita all'indirizzo lsg.giustizia.it con le credenziali Spid, Cie (almeno di livello 2) e Carta nazionale dei servizi.
Quando lo stesso soggetto richiede il rimborso di più crediti di imposta è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativia con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
Il Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione delle agevolazioni, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.
Il credito d'imposta è fruibile in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) tramite modello F24 a partire dalla data di comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione da parte del Ministero.
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Questo ufficio è in Qualità