Fabbricazione e commercializzazione dei prodotti armonizzati secondo il New Legislative Framework
- Regolamento (CE) n. 764/2008: procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
- Regolamento (CE) n. 765/2008: norme in materia di accreditamento e marcatura CE.
- Decisione 9 luglio 2008, n. 768/2008/CE: quadro comune per la commercializzazione dei prodotti; si tratta di una Decisione sui generis in quanto non ha destinatari precisi e non è perciò applicabile direttamente; è piuttosto un impegno preso dalle istituzioni comunitarie circa il contenuto e la struttura cui rifarsi per le future norme di armonizzazione.
- Regolamento (UE) n. 2019/1020: vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, modifica del regolamento (CE) n. 765/2008.
Marcatura CE
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Una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti applicabili stabiliti nelle normative comunitarie di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione
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Normativa comunitaria di armonizzazione
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La normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti all'interno della UE
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Direttiva
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Atto legislativo che stabilisce un obiettivo per tutti gli Stati membri, lasciando ai singoli paesi definire, mediante disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva, come tali obiettivi vadano raggiunti.
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Regolamento
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Atto legislativo vincolante che deve essere applicato integralmente in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
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Decisione
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Atto legislativo vincolante per i suoi destinatari (ad esempio uno Stato membro, una singola impresa etc.) ed è direttamente applicabile.
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Prodotti armonizzati
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Prodotti oggetto, in tutto o in parte, di normative di armonizzazione
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Norme armonizzate
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Specifiche tecniche adottate da uno degli Organismi Europei di normazione sulla base di una richiesta della Commissione Europea presentata in conformità alla Direttiva 98/34/CE.
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Operatori economici
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Il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione, vendita sul mercato o entrata in servizio di prodotti, in conformità alla pertinente normativa di armonizzazione.
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Fabbricante
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Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio
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Mandatario (Rappresentante autorizzato)
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Persona fisica o giuridica stabilita nella UE che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività che si riferiscono agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione o del regolamento (UE) n. 2019/1020.
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Importatore
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Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nella UE che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo
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Distributore
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Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato
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Fornitore di servizi di logistica
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Qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati; sono esclusi i servizi postali, i servizi di consegna pacchi e qualsiasi altro servizio di trasporto merci.
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Utilizzatore finale
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Qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nella UE, alla quale un prodotto è messo a disposizione in quanto consumatore o in quanto utilizzatore professionale nell’esercizio delle sue attività imprenditoriali o professionali.
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Messa a disposizione sul mercato
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Qualsiasi fornitura sul mercato UE di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso, nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito
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Immissione sul mercato
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La prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato UE
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Accreditamento
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Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabili da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione delle conformità.
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Organismo nazionale di accreditamento
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L’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento.
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Valutazione della conformità
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La procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo, siano state rispettate
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Organismo di valutazione della conformità
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Un organismo accreditato che esegue una o più attività di valutazione della conformità di un prodotto, quali tarature, prove, ispezioni, certificazioni.
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Organismo notificato
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Un organismo di valutazione della conformità designato dalla competente Autorità nazionali per svolgere le procedure di valutazione della conformità che prevedono l'intervento di terzi.
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Vigilanza del mercato
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Le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione e ne tutelino il relativo interesse pubblico.
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Autorità di vigilanza del mercato
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Un’autorità designata da uno Stato membro quale responsabile della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro.
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Non conformità
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Qualsiasi caso di mancata conformità a una prescrizione della normativa di armonizzazione dell’UE o al regolamento (UE) n. 2019/1020
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Rischio
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la combinazione della probabilità del verificarsi di un pericolo fonte di danni e della gravità del danno.
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Prodotto che presenta un rischio
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Prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare un interesse pubblico tutelato dalla normativa di armonizzazione (es. salute e sicurezza delle persone, protezione dei consumatori, dell’ambiente) oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.
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Prodotto che presenta un rischio grave
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Qualsiasi prodotto che presenta un rischio che richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati.
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Misura correttiva
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Qualsiasi misura adottata da un operatore economico per porre fine a un caso di non conformità, sia su richiesta di un’autorità di vigilanza sia volontariamente.
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Misura volontaria
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Misura correttiva non richiesta da un’autorità di vigilanza del mercato.
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Richiamo
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Qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale.
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Ritiro
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Qualsiasi misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura.
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NORME CHE PREVEDONO L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE
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NORMA
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OGGETTO
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Dir. 92/42/CEE
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Caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi – Requisiti di rendimento
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Dir. 98/79/CE
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Dispositivi medico-diagnostici in vitro (Abrogata parzialmente da Reg. 2017/746)
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Dir. 2000/14/CE
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Macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto - Emissione acustica ambientale
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Dir. 2006/42/CE
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Macchine - Sicurezza
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Dir. 2009/48/CE
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Giocattoli - Sicurezza
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Dir. 2009/125/CE
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Energia - Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
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Reg. 2011/305
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Prodotti da costruzione – Commercializzazione
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Dir. 2011/65/EU
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Apparecchi elettrici ed elettronici - Restrizioni sulle sostanze pericolose presenti
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Dir. 2013/29/EU
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Articoli pirotecnici - Sicurezza
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Dir. 2013/53/EU
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Imbarcazioni da diporto – Sicurezza
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Dir. 2014/28/EU
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Esplosivi per uso civile - Sicurezza
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Dir. 2014/29/EU
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Recipienti semplici a pressione - Sicurezza
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Dir. 2014/30/EU
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Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Compatibilità elettromagnetica
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Dir. 2014/31/EU
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Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - Messa a disposizione sul mercato
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Dir. 2014/32/EU
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Strumenti di misura - Messa a disposizione sul mercato
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Dir. 2014/33/EU
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Ascensori e loro componenti di sicurezza
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Dir. 2014/34/EU
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Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
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Dir. 2014/35/EU
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Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione – Sicurezza
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Dir. 2014/53/EU
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Apparecchiature radio - Messa a disposizione sul mercato
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Dir. 2014/68/EU
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Attrezzature a pressione – Messa a disposizione sul mercato
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Reg. 2016/424
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Impianti a fune adibiti al trasporto di persone
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Reg. 2016/425
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Dispositivi di protezione individuale
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Reg. 2016/426
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Apparecchi a gas
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Reg. 2017/745
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Dispositivi medici
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Reg. 2017/746
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Dispositivi medico-diagnostici in vitro
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Reg. 2019/1009 | Prodotti fertilizzanti |
NORME CHE NON PREVEDONO L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE
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NORMA
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OGGETTO
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Dir. 69/493/CEE
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Vetro cristallo
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Dir. 70/157/CEE
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Veicoli a motore – Livello sonoro e dispositivo di scappamento
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Dir. 75/107/CEE
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Bottiglie utilizzate come recipienti-misura
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Dir. 75/324/CEE
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Aerosol - Messa a disposizione sul mercato
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Dir. 76/211/CEE
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Precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati
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Dir. 80/181/CEE
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Unità di misura
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Dir. 94/11/CE
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Calzature per consumatori – Etichettatura dei materiali
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Dir. 94/62/CE
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Imballaggi e rifiuti da imballaggio
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Dir. 98/70/CE
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Benzina e combustibile diesel – Qualità
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Dir. 2000/53/CE
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Veicoli fuori uso
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Reg. 648/2004
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Detergenti
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Reg. 850/2004
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Inquinanti organici persistenti
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Dir. 2004/42/CE
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Solventi organici utilizzati in talune pitture e vernici e taluni prodotti per carrozzeria – Limitazione delle emissioni di composti organici volatili
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Dir. 2005/64/CE
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Veicoli a motore – Omologazione riguardante la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
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Dir. 2006/40/CE
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Veicoli a motore – Emissioni degli impianti di condizionamento d’aria
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Dir. 2006/66/CE
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Pile e accumulatori e loro rifiuti
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Reg. 1907/2006
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Sostanze chimiche – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione (REACH)
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Reg. 715/2007
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Veicoli a motore – Omologazione riguardante le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e 6) – Informazioni sulla riparazione e manutenzione
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Dir. 2007/45/CE
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Prodotti preconfezionati – Disposizioni sulle quantità nominali
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Reg. 1272/2008
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Sostanze e miscele – Classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP)
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Reg. 78/2009
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Veicoli a motore – Omologazione riguardante la protezione dei pedoni e altri utenti della strada vulnerabili
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Reg. 79/2009
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Veicoli a motore alimentati con idrogeno – Omologazione
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Dir. 2009/34/CE
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Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico – Disposizioni comuni
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Reg. 595/2009
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Veicoli a motore e motori – Omologazione riguardante le emissione dei veicoli pesanti (Euro VI) – Informazioni sulla riparazione e manutenzione
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Reg. 661/2009
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Veicoli a motore, loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche – Omologazione riguardante la sicurezza generale
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Reg. 1005/2009
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Sostanze che riducono lo strato di ozono
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Reg. 2009/1222
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Pneumatici – Etichettatura relativa al consumo di carburante e altri parametri fondamentali
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Reg. 1223/2009
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Cosmetici
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Reg. 66/2010
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Ecolabel – Marchio di qualità ecologica
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Dir. 2010/35/CE
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Attrezzature a pressione trasportabili
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Reg. 1007/2011
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Prodotti tessili – Etichettatura di composizione fibrosa e denominazioni delle fibre tessili
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Reg. 528/2012
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Biocidi – Messa a disposizione sul mercato e uso
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Dir. 2012/19/EU
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Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Gestione dei rifiuti
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Reg. 167/2013
|
Veicoli agricoli e forestali – Omologazione e vigilanza
|
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Reg. 168/2013
|
Veicoli a motore a 2 o 3 ruote e quadricicli – Omologazione e vigilanza
|
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Dir. 2014/40/UE
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Prodotti del tabacco e correlati – Lavorazione, presentazione e vendita
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Dir. 2014/90/EU
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Equipaggiamento marittimo
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Reg. 517/2014
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Gas fluorurati a effetto serra
|
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Reg. 540/2014
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Veicoli a motore – Livello sonoro e dispositivi silenziatori di sostituzione
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Reg. 2016/1628
|
Macchine mobili non stradali – Omologazione per i motori a combustione interna e limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante
|
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Reg. 2017/852
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Mercurio
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Reg. 2017/1369
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Etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia
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Reg. 2018/858
|
Veicoli a motore e loro rimorchi, sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti – Omologazione e vigilanza
|
|
Reg. 2018/1139
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Aviazione civile
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- Fabbricante
- Mandatario del fabbricante extraUE
- Importatore
- Distributore
Obblighi degli operatori economici
(Dec. 768/2008/CE)
|
Fabbricante
|
Mandatario
|
Importatore
(a)
|
Distributore
(a)
|
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
Progettazione e fabbricazione conformi
|
SI
|
ESCLUSO
|
|
|
2
|
Immissione sul mercato di prodotti conformi
|
SI
|
|
SI
|
|
3
|
Esecuzione della procedura di conformità
|
SI
|
EVENTUALE
(b)(c)
|
|
|
4
|
Preparazione della documentazione tecnica
|
SI
|
ESCLUSO
|
|
|
5
|
Redazione della dichiarazione CE di conformità
|
SI
|
EVENTUALE
(b)
|
|
|
6
|
Apposizione della marcatura CE
|
SI
|
EVENTUALE
(b)(d)
|
|
|
7
|
Conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione CE
|
SI
|
SI (e)
|
SI(f)
|
|
8
|
Conformità della produzione nel tempo
|
SI
|
|
|
|
9
|
Eventuali prove a campione
|
SI
|
|
SI
|
|
10
|
Apposizione elementi di identificazione del prodotto
|
SI
|
|
|
|
11
|
Apposizione dei dati identificativi dell’operatore
|
SI
|
|
SI
|
|
12
|
Istruzioni e informazioni
|
SI
|
|
SI
|
|
13
|
Misure correttive per prodotti non conformi
|
SI
|
|
SI
|
SI (g)
|
14
|
Fornire informazioni su richiesta delle autorità
|
SI
|
SI (e)
|
SI
|
SI
|
15
|
Verifica dell’esecuzione da parte del fabbricante degli obblighi 3, 4, 5, 6, 10, 11.
|
|
|
SI
|
|
16
|
Verifica dell’esecuzione da parte del fabbricante degli obblighi 6, 10, 11, 12 e dell’importatore degli obblighi 10, 11, 12.
|
|
|
|
SI
|
17
|
Mantenimento della conformità rispetto all’immagazzinamento e al trasporto
|
|
|
SI
|
SI
|
18
|
Non immissione sul mercato di prodotti non conformi fino alla loro conformazione
|
|
|
SI
|
SI
|
19
|
Informazioni su acquirenti e fornitori di un prodotto
|
SI
|
SI (e)
|
SI
|
SI
|
|
- Fabbricante
- Mandatario del fabbricante extraUE
- Importatore
- Fornitore di servizi di logistica, titolare di proprie responsabilità in relazione ai prodotti da esso gestiti solo quando non siano stabiliti nella UE gli operatori a) – c).
- per i prodotti per i quali la normativa di armonizzazione prevede una Dichiarazione UE di conformità o di prestazione e una documentazione tecnica, verificano che tali documenti siano redatti, tengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato le Dichiarazioni e garantiscono che la documentazione tecnica sia messa a disposizione su richiesta di tali autorità;
- su richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità;
- quando abbiano motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio, informano le autorità di vigilanza del mercato;
- cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa UE di armonizzazione applicabile al prodotto o, qualora ciò non sia possibile, attenuano i rischi presentati da tale prodotto su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove ritengano, o abbiano ragione di ritenere, che un prodotto ponga un rischio;
- indicano sul prodotto o sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento, il proprio nome o denominazione commerciale registrata o marchio registrato e i propri dati di contatto comprensivi dell’indirizzo postale.
Le norme di armonizzazione prevedono una o più procedure di conformità che, se applicate correttamente dai fabbricanti, offrono presunzione di conformità ai requisiti obbligatori cui i prodotti devono rispondere per poter essere immessi sul mercato comunitario; per ciascun prodotto i requisiti essenziali sono individuati dalla relativa norma di armonizzazione.
Le norme di armonizzazione possono prescrivere una o più procedure di conformità; nel secondo caso il fabbricante sceglierà la procedura in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua progettazione/fabbricazione.
Le procedure di conformità sono elencate nell’Allegato II del Decisione n. 768/2008/CE e presentano una struttura modulare, con i 8 diversi moduli applicabili alla progettazione e/o alla fabbricazione, alcuni dei quali possono presentare varianti.
Dal punto di vista del loro raggio di azione, i moduli si distinguono tra:
-
moduli che si applicano sia alla progettazione sia alla fabbricazione: si tratta dei moduli A, A1, A2, D1, E1, F1, G, H ed H1;
-
moduli che si applicano solo alla progettazione o solo alla fabbricazione; in questo caso la procedura di conformità è costituita dal modulo B applicabile alla progettazione seguito da uno dei moduli utilizzabili in fase di fabbricazione: C, C1, C2, D, E, F.
Dal punto di vista dei soggetti coinvolti, le procedure si distinguono in:
-
procedura costituita dal modulo A, che vede esclusivamente l’intervento del fabbricante, che predispone la documentazione tecnica prevista dalla norma di armonizzazione e dichiara la conformità del prodotto;
-
procedure costituite dai moduli A1 e A2, nelle quali al fabbricante si affianca un organismo interno di valutazione accreditato;
-
procedure costituite dal modulo B più un successivo modulo scelto tra C, D, E, F e procedure costituite dai moduli D1, E1, F1, H ed H1: prevedono obbligatoriamente, accanto al fabbricante, l’intervento di una parte terza, un organismo di valutazione accreditato e notificato per la specifica procedura di conformità applicabile al prodotto oggetto di valutazione;
-
procedure costituite dal modulo B, dove, accanto al fabbricante, opera un organismo di valutazione notificato, e da un successivo modulo scelto tra C1 e C2, dove opera un organismo interno di valutazione accreditato.
Anche in tutti i casi di intervento di un organismo di valutazione, la responsabilità della conformità del prodotto ricade esclusivamente sul fabbricante.
PANORAMICA DELLE PROCEDURE |
Fonte: Guida Blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti – Ed. 2016 |
Con il Regolamento n. 765/2008/CE, le norme di legge riguardanti l’accreditamento sono state unificate per tutta la Comunità, prevedendo l’accreditamento attraverso le norme armonizzate della serie EN 17000 da parte di un unico soggetto in ciascun Stato membro, l’Organismo unico di accreditamento, che in Italia è Accredia.
L’accreditamento è l’attestazione da parte di un soggetto pubblico, l’Organismo unico, in merito alla competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità a svolgere i compiti ad esse assegnati dalle norme di armonizzazione.
Tutti i laboratori di prova e gli organismi accreditati possono essere individuati consultando le banche dati di Accredia.
Gli organismi di valutazione della conformità possono essere:
-
non accreditati; l’accreditamento, al di fuori dei casi previsti dalle norme di armonizzazione, è volontario e un organismo di valutazione della conformità non accreditato trova spazio esclusivamente come soggetto che contrattualmente opera a supporto del fabbricante nella procedura prevista dal modulo A
-
accreditati ma non notificati: operano nell’ambito dei moduli A1, A2, C1 e C2;
-
notificati dalle Autorità nazionali per lo svolgimento delle procedure previste dalle norme di armonizzazione; l’accreditamento è una condizione necessaria per la notifica: tutti gli organismi di valutazione notificati possono essere individuati consultando la banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) della Commissione Europea.
Una “norma” è uno standard tecnico di applicazione volontaria elaborato da un organismo di normazione riconosciuto; i principali organismi di normazione internazionali sono:
-
ISO – Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione
-
IEC – Comitato Elettrotecnico Internazionale
A livello europeo, gli organismi di normazione sono:
-
CEN – Comitato Europeo per la Standardizzazione
-
CENELEC – Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica
-
ETSI – European Telecommunications Standards Institute
le cui norme sono definite “norme europee”
In ambito statale esistono organismi di normazione nazionali che elaborano proprie norme e recepiscono norme internazionali o europee; in Italia gli organismi di normazione sono:
-
UNI – Ente Italiano di Normazione
-
CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano.
Le norme armonizzate sono norme europee elaborate dagli organismi di normazione europei a seguito di un mandato della Commissione Europea; la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale U.E., ai sensi di una certa norma di armonizzazione, dei titoli delle norme armonizzate conferisce al loro impiego nelle procedure di conformità la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti da tale norma di armonizzazione.
Di seguito i collegamenti alla Gazzetta Ufficiale U.E. dove sono pubblicate, per ciascuna norma di armonizzazione, le più recenti comunicazioni contenenti gli elenchi delle norme armonizzate:
NORMA
|
AMBITO DI APPLICAZIONE
|
GAZZETTA UFFICIALE U.E. serie C
|
---|---|---|
Dir. 2006/42/CE
|
Sicurezza delle Macchine
|
|
Dir. 2009/48/CE
|
Sicurezza dei giocattoli
|
|
Dir. 2011/65/EU
|
Restrizioni sulle sostanze pericolose negli apparecchi elettrici e elettronici
|
|
Reg. 2011/305
|
Commercializzazione dei Prodotti da costruzione
|
Ultimo elenco di norme armonizzate:
Ultimo elenco di documenti per la valutazione europea:
|
Dir. 2013/29/EU
|
Sicurezza degli Articoli pirotecnici
|
|
Dir. 2013/53/EU
|
Sicurezza delle Imbarcazioni da diporto
|
|
Dir. 2014/28/EU
|
Sicurezza degli Esplosivi per uso civile
|
|
Dir. 2014/29/EU
|
Sicurezza dei Recipienti semplici a pressione
|
|
Dir. 2014/30/EU
|
Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature
|
|
Dir. 2014/31/EU
|
Messa a disposizione sul mercato di Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
|
|
Dir. 2014/33/EU
|
Sicurezza degli Ascensori
|
|
Dir. 2014/34/EU
|
Sicurezza degli Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
|
|
Dir. 2014/35/EU
|
Sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
|
|
Dir. 2014/53/EU
|
Messa a disposizione sul mercato di Apparecchiature radio
|
|
Dir. 2014/68/EU
|
Sicurezza delle Attrezzature a pressione
|
|
Reg. 2016/424
|
Sicurezza degli Impianti a fune adibiti al trasporto di persone
|
|
Reg. 2016/425
|
Sicurezza dei Dispositivi di protezione individuale
|
|
Reg. 2016/426
|
Sicurezza degli Apparecchi a gas
|
Nessuna comunicazione alla data odierna (agosto 2022).
L’ultimo elenco di norme armonizzate ai sensi della direttiva abrogata 2009/142/CE è stato pubblicato il 04/04/2018.
|
Reg. 2017/745
|
Sicurezza dei Dispositivi medici
|
L’ultimo elenco pubblicato si riferisce alla direttiva 93/42/CE:
|
Reg. 2017/746
|
Sicurezza dei Dispositivi medico-diagnostici in vitro
|
L’ultimo elenco pubblicato si riferisce alla direttiva 98/79/CE:
|

I principi generali della marcatura CE sono descritti nell’art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
-
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE;
-
Direttiva EMC 2014/30/UE;
-
Direttiva RoHS 2011/65/UE;
-
Direttiva Ecodesign 2009/125/CE.
