Vigilanza sui Magazzini Generali
AVVERTENZA: l’esposizione che segue non comprende l’applicazione della normativa doganale ai magazzini generali che custodiscono merci non comunitarie; per tale materia si rinvia principalmente al Titolo II del Regio Decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e al vigente Codice doganale dell’Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013).
I magazzini generali esercitano l’attività riguardante:
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la custodia e conservazione delle merci, sia comunitarie, sia extracomunitarie, che vi sono depositate; i magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.I depositanti hanno il diritto di ispezionare le proprie merci e di ritirare i campioni d’uso.
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rilasciare ai depositanti che ne facciano espressa richiesta uno speciale titolo, equiparabile ad un cambiale, rappresentativo delle merci depositate e costituito da due parti: la nota di pegno e la fede di deposito.
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provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate; in particolare I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci con le modalità di cui all’art. 1515 c.c.:
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al termine del contratto, se le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito
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nel caso di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito
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in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento.
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Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Le imprese che intendano istituire ed esercitare l’attività di magazzino generale devono presentare al Ministero delle Sviluppo Economico, tramite il competente Registro delle Imprese, che la trasmette anche al SUAP, una segnalazione certificata di inizio attività, contenente:
- nome e sede dell’impresa;
- capitale che approssimativamente sarà destinato all’acquisto dei terreni, costruzione di fabbricanti, di impianti e attrezzature etc. per l’esercizio del magazzino generale e indicazioni della cauzione costituita a garanzia dell’erario, dei depositanti e dei loro aventi causa;
- regolare progetto delle opere da compiere vistato dall’ufficio del genio civile e corredato dal relativo piano finanziario indicante i soggetti finanziatori; nel caso di locali già esistenti, saranno presentate le planimetrie con una perizia vistata dall’ufficio genio civile.
- categorie di merci al cui deposito il magazzino sarà destinato, in particolare se solo comunitarie o anche extracomunitarie, e indicazione precisa dei locali destinati a magazzino generale
- regolamento contenente gli obblighi che l’impresa esercente il magazzino generale si assume relativamente all’introduzione ed estrazione delle merci, alla loro conservazione, le avarie ed i cali che potranno verificarsi
Competente alle valutazioni di carattere edilizio è lo sportello unico dell’edilizia, cui il SUAP trasmette l’istanza, e che comunica l’esito al Ministero dello Sviluppo Economico.
La cauzione obbligatoria è stabilita nella misura determinata dal Ministero delle Attività Produttive tra il minimo di € 14.000,00 e il massimo di € 700.000,00, entrambi aggiornabili con cadenza non inferiore al triennio.
La cauzione potrà essere prestata in:
- denaro o titoli al portatore, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato intestati all’esercente oppure fidejussione da parte di istituti di credito di gradimento dell’Amministrazione Statale, depositati presso la Camera di Commercio competente in base alla sede del magazzino generale
Il valore della cauzione costituita da titoli di Stato o da esso garantiti viene stabilito in base al prezzo di mercato desumibile listino di Borsa del giorno precedente il deposito; nel caso tale prezzo di mercato diminuisca in misura maggiore al 5%, la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni
Gli interessi spettano al cauzionante, salvo non vi siano opposizioni al loro pagamento per cause dipendenti dal magazzino generale, nel qual caso restano vincolati.
La liberazione della cauzione sarà chiesta al Ministero dello Sviluppo Economico contestualmente alla segnalazione di cessazione dell’attività di magazzino generale presentata al Registro delle Imprese; l’istanza sarà pubblicata dal Registro delle Imprese e nell’Albo della Camera di Commercio: decorsi 40 giorni dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la Camera di Commercio pronuncia la liberazione della cauzione, in caso di opposizione, essa ha effetto sospensivo sino al suo ritiro o alla sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, di rigetto.
In merito alla determinazione dell’ammontare della cauzione si vedano le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico citate nella sezione “Normativa principale”
Per qualsiasi modifica all’ordinamento del magazzino generale si osserveranno le norme sopra esposte.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, conservato presso i magazzini.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere stampate su carta filigranata in pasta, riportante la ditta dell’impresa esercente il magazzino; entrambe devono riportare:
- il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
- il luogo del deposito;
- la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
- se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata;
- se le merci sono state periziate e, in caso affermativo, il nome del perito e il valore attribuito alle merci.
La fede di deposito e la nota di pegno possono essere intestate al depositante oppure ad un terzo da questi designato e sono trasferibili, separatamente o congiuntamente, mediante girata; alla prima girata della sola nota di pegno si applica l’art. 1794 c.c..
Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.
I diritti dei possessori del titolo, della sola fede di deposito o della sola nota di pegno sono regolati dagli artt. 1793, 1795, 1796 e 1797 del Codice Civile.
Le partite di merci sulle quali sono emesse le fedi di deposito e le note di pegno debbono essere tenute distinte le une dalle altre, in modo che siano facilmente ed esattamente individuabili le merci corrispondenti a ciascun titolo.
Sono escluse dalla emissione della fede di deposito e nota di pegno:
- le merci accolte in magazzini privati situati in locali separati all’interno del magazzino generale
- le merci di proprietà dell’impresa esercente depositate nel magazzino generale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico esegue le verifiche sui magazzini generali avvalendosi delle Camere di Commercio competenti per territorio; nel caso di magazzini destinati a ricevere merci non comunitarie, tali accertamenti sono eseguiti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane.
Le Camere di Commercio possono in qualsiasi momento:
- accertare l’esattezza delle situazioni mensili, esaminando i libri contabili e in generale tutti i registri, atti e documenti
- ispezionare i magazzini generali, verificando la custodia e conservazione delle merci depositate, con particolare riguardo a quelle coperte da fedi di deposito e note di pegno.
Le Camere di Commercio comunicano senza indugio l’esito delle ispezioni al Ministero dello Sviluppo Economico e, in ogni caso, riferiscono annualmente in merito all’andamento dei magazzini generali nel territorio di competenza.
R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290
“Ordinamento dei magazzini generali.”
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R.D. 16 gennaio 1927, n. 126
“Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali.”
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D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” - Art. 80-quinquies “Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale”
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Codice civile Libro IV, Titolo III, Capo XII, Sezione III
"Del deposito nei magazzini generali":
Art. 1787 c.c. “Responsabilità dei magazzini generali.”
Art. 1788 c.c. “Diritti del depositante.”
Art. 1789 c.c. “Vendita delle cose depositate.”
Art. 1790 c.c. “Fede di deposito.”
Art. 1791 c.c. “Nota di pegno.”
Art. 1792 c.c. “Intestazione e circolazione dei titoli.”
Art. 1793 c.c. “Diritti del possessore.”
Art. 1794 c.c. “Prima girata della nota di pegno.”
Art. 1795 c.c. “Diritti del possessore della sola fede di deposito.”
Art. 1796 c.c. “Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto.”
Art. 1797 c.c. “Azione nei confronti dei giranti.”
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Di particolare interesse sono poi le seguenti circolari del Ministero dello Sviluppo Economico:
Attività di gestione dimagazzini generali – determinazione dell’ammontare della cauzione prevista dall’art. 2 del R. D. 126/1927 e s.m.i. – Indicazioni in merito allo svolgimento dell’attività ispettiva.
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Attività di gestione dimagazzini generali – determinazione dell’ammontare della cauzione prevista dall’art. 2 del R. D. 126/1927 e s.m.i. – Chiarimenti in merito all’applicazione della circolare n. 3693 del 20/09/2016.
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Attività di gestione di magazzini generali – ricognizione attività di aggiornamento dell’ammontare cauzionale dovuto ai sensi dell’art. 2 del R.D. 126/1927 e s.m.i. e trasmissione schema di verbale tipo.
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