Sicurezza dei Giocattoli
La struttura della Direttiva 2009/48/CE si basa sulla Decisione n. 768/2008/CE, per cui, relativamente alle definizioni generali, agli obblighi degli operatori economici e alle caratteristiche della marcatura CE, si rimanda a quanto esposto nella sezione Sportello Sicurezza Prodotto/Prodotti non alimentari/Fabbricazione e commercializzazione di prodotti armonizzati secondo il New Legislative Framework.
Di seguito vengono esposte solo le caratteristiche specifiche della norma di armonizzazione.
Sono definiti “giocattoli” e sono soggetti alla Direttiva 2009/48/CE, i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Alcuni prodotti che soddisfano la definizione di giocattolo sono esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva; si tratta di:
- attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- veicoli giocattolo con motore a combustione;
- macchine a vapore giocattolo;
- fionde e catapulte.
L’elenco è tassativo: non esistono altri giocattoli esclusi dall’ambito applicativo della Direttiva.
L’All. I alla Direttiva riporta poi un secondo elenco di prodotti che, pur soggetti ad essere confusi con giocattoli, non lo sono e quindi non sono soggetti alla Direttiva: questo secondo elenco è esemplificativo, per cui possono esistere altri prodotti che non figurano nell’elenco ma non per questo devono necessariamente essere considerati giocattoli; questi prodotti dovranno essere valutati in base alla definizione di giocattolo e a tale scopo esistono diverse linee guida della Commissione Europea.
I giocattoli possono essere immessi sul mercato comunitario solo se conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) applicabili, sia che si tratti dei requisiti generali indicati al comma 2 dell’art. 10 della Direttiva, sia che si tratti di quelli specifici elencati nell’All. II della Direttiva.
La conformità dovrà essere garantita per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli.
I giocattoli conformi alle norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GU della UE si considerano conformi ai RES ad essi applicabili e contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.
Prima di immettere un giocattolo sul mercato comunitario, i fabbricanti effettuano:
- un’analisi del rischio derivante dai possibili pericoli (chimici, fisico-meccanici, di infiammabilità, igiene, e radioattività) che il giocattolo può presentare;
- al fine di dimostrare la conformità ai RES applicabili, una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
- Procedura di Controllo interno della fabbricazione (Modulo A All. II della Decisione 768/2008/CE); questa procedura potrà essere utilizzata solo quando tutti i RES applicabili siano verificabili mediante norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GU della UE;
- Procedura di Esame CE del tipo (Modulo B All. II della Decisione 768/2008/CE) congiuntamente alla procedura di Conformità al tipo (Modulo C All. II della Decisione 768/2008/CE); questa procedura di valutazione comporta l’intervento obbligatorio di una parte terza (organismi notificati) e potrà essere utilizzata dal fabbricante nelle seguenti ipotesi:
- quando non esistono norme armonizzate di cui al precedente punto a) riguardanti tutti i RES applicabili;
- quando le norme armonizzate esistono per tutti i RES applicabili, ma il fabbricante decide di non applicarle in tutto o in parte;
- quando le norme armonizzate esistono ma sono state pubblicate con una limitazione;
- quando il fabbricante ritiene che la natura, il progetto, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano la verifica di una parte terza.
Controllo visivo-formale: viene verificata la presenza e regolarità dei seguenti elementi:
- marcatura CE;
- nome o denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
- se il fabbricante è extraUE, nome o denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell’importatore e indirizzo postale dove può essere contattato; se il prodotto è accompagnato solo dai dati dell’importatore, egli è considerato fabbricante e se ne assume tutti gli obblighi;
- un elemento (numero di tipo, lotto o serie etc.) che identifichi il prodotto;
- istruzioni e informazioni in lingua italiana;
Controllo documentale: la documentazione sulla quale viene eseguito il controllo è costituita da:
- Dichiarazione di conformità CE emessa e sottoscritta dal fabbricante.
- La documentazione tecnica descritta nell’All. IV della Direttiva.
Controllo di laboratorio: vengono prelevati campioni al fine di verificare, mediante prove eseguite secondo le norme armonizzate applicabili, la sussistenza dei requisiti essenziali alla data di immissione sul mercato del modello, individuata in base alle fatture commerciali e, eventualmente, alla documentazione doganale di importazione, acquisiti presso gli operatori commerciali.
Nei casi seguenti:
- un giocattolo rischi di pregiudicare la salute o la sicurezza delle persone;
- contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica;
l’Autorità di vigilanza:
- vieta l’immissione sul mercato del giocattolo o la sua circolazione nel territorio nazionale;
- ordina il ritiro o il richiamo del giocattolo.
Nei casi seguenti:
- documentazione tecnica non disponibile o incompleta;
- mancanza della marcatura CE;
- mancanza o incompletezza delle avvertenze di cui all’art. 10 della Direttiva;
l’Autorità di vigilanza:
- ordina al fabbricante o all’importatore di far cessare l’infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo eventualmente il divieto temporaneo di circolazione;
- decorso inutilmente il termine, adotta i provvedimenti di cui ai precedenti punti A) e B).
Nei casi seguenti:
- irregolare apposizione della marcatura CE;
- la mancanza o l’incompletezza della Dichiarazione CE di conformità;
l’Autorità di vigilanza:
- ordina al fabbricante o all’importatore di conformare il giocattolo nel termine perentorio non superiore a 30 giorni;
- decorso inutilmente il termine adotta i provvedimenti di cui al precedente punto A).
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54 “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”.
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