- IMPORTI DOVUTI PER IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE
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Tipo di ImpresaSedeUnità localeImprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese senza unità locali€ 53,00Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese con unità locali (l’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro secondo la regola generale)€ 52,80€ 10,56Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole€ 60,00€ 12,00Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole€ 120,00€ 24,00Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001€ 120,00€ 24,00Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria€ 66,00I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a€ 18,00
- IMPORTI DOVUTI PER IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA
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Le imprese individuali iscritte in Sezione Ordinaria pagano l'importo fisso di 120,00 euro.Per le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato del periodo d'imposta 2022 (modello IRAP 2023) la tabella che segue:Scaglioni di fatturatoAliquotaImporto dovuto per la sededa euroa euro0,00100.000,00Misura fissa€ 200,00100.000,01250.000,000,015%€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente€ 100.000,00250.000,01500.000,000,013%€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente€ 250.000,00500.000,011.000.000,000,010%€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente€ 500.000,001.000.000,0110.000.000,000,009%€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente€ 1.000.000,0010.000.000,0135.000.000,000,005%€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente€ 10.000.000,0035.000.000,0150.000.000,000,003%€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente€ 35.000.000,00oltre 50.000.000,000,001%€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente€ 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00L'importo risultante dal conteggio in tabella deve essere quindi ridotto del 50%, aumentato del 20% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.Allo stesso risultato si perviene se l'importo viene ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.Conseguentemente l'importo dovuto per la sede da parte delle imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro è di euro 120,00.Anche l'importo massimo da versare di 40.000,00 euro è soggetto a riduzione con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare per la sede sarà superiore a 24.000,00 euro.Per le unità locali è dovuto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, da calcolare prima dell'arrotondamento finale, fino ad un importo massimo di 120,00 euro per ciascuna unità locale (importo già ridotto del 50% e aumentato del 20%).Foglio di calcolo (N.B. il campo sigla provincia è obbligatorio)
- IMPORTI DOVUTI PER IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE E PER L'APERTURA DI NUOVE UNITA' LOCALI
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Tipo di ImpresaSedeUnità localeImprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese€ 53,00€ 11,00Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese€ 120,00€ 24,00Società semplici iscritte contestualmente anche nella sezione speciale delle imprese agricole€ 60,00€ 12,00Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole€ 120,00€ 24,00Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001€ 120,00€ 24,00Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria€ 66,00I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a€ 18,00Tutte le altre imprese iscritte in sezione ordinaria diverse da quelle sopra indicate (s.n.c., s.a.s., società di capitali, soc. coop., soc. mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, GEIE, ecc.)€ 120,00€ 24,00
Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2023 entro il 17/04/2023 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2023 per non pagare sanzioni e interessi.
N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2023 non sposta il termine originario di pagamento, pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2023 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.


