DIMOSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NEI 56 GIORNI PRECEDENTI
Dal 31 dicembre 2024, a seguito delle modifiche apportate dal Regolamento UE 1054/2020, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione) hanno l'obbligo di dimostrare, nell'ambito dei controlli su strada, l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni).
OPERATORI TRASPORTO INTERNAZIONALE
Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione.
Le scadenze previste per tale adeguamento sono diverse in base al peso del veicolo e tipo di tachigrafo in dotazione.
La prima scadenza è il 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo, il tachigrafo intelligente G2V2.
Data Notizia: 2024-11-25
Categoria pagina: Tutela del mercato
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