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Bilancia a funzionamento non automatico (NAWI)

                                                 
 
            
            
            
 
Controlli successivi
 
La verifica periodica di una bilancia a funzionamento non automatico è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo che è stato utilizzato per un certo periodo di tempo o dopo un aggiustamento.
La verifica periodica delle bilance in servizio deve essere effettuata nei modi e nei tempi indicati dal D.M. 93/2017 ed è ordinariamente eseguita da un laboratorio abilitato, o da un organismo accreditato, presente sulla pagina del sito di UnionCamere:
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.1.2
Solo fino al 18/03/2019 la verificazione periodica delle bilance in servizio, sia di approvazione europea che nazionale, può essere effettuata, oltre che dai suddetti laboratori, anche dall'Ufficio metrico.
 
La verifica periodica delle bilance è richiesta dal titolare degli strumenti ad uno dei laboratori abilitati o, fino al 18/03/2019, all’Ufficio metrico.
Dopo la suddetta data i titolari degli strumenti non potranno più richiedere il servizio di verifica periodica all'Ufficio metrico ma dovranno rivolgersi esclusivamente agli organismi accreditati alla verifica dei corrispondenti strumenti.
 
La periodicità della verifica delle bilance è di tre anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare.
Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 5.
 
Successivamente, la verificazione è effettuata ogni tre anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento.
Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata.
 
Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.
 
La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.
 
I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.
 
Modello per richiedere la verifica periodica alla CCIAA di Bologna;
Tariffe della CCIAA di Bologna per la verifica periodica degli strumenti di misura (non valida per le stazioni di distribuzione carburanti);
Titolo 1a sezione
Testo della prima sezione
Titolo 2a sezione
Testo della seconda sezione. Se serve copia ed incolla la sezione tra parentesi quadre.
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