Clone of Diritto 2021
Diritto annuale 2021: nessun cambiamento rispetto al 2020
L'importo dovuto per il 2021 viene determinato considerando la riduzione del 50% fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020. Pertanto le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla scrivente Camera di Commercio restano invariate rispetto al 2020.
La data scadenza pagamento è MERCOLEDI' 30 GIUGNO 2021, salvo proroga del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, nel qual caso è prorogato anche il termine per il pagamento del diritto annuale, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare entro 30 giorni - quindi entro il 30 luglio per chi ha la scadenza del 30 giugno - con la sola maggiorazione dello 0,40%.
Differimento dei termini di versamento: ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, il termine dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto è prorogato al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.
Come precisato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 05/08/2021 non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Tipo di Impresa
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Sede
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Unità locale
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Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese senza unità locali
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€ 53,00
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Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese con unità locali (l’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro secondo la regola generale)
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€ 52,80
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€ 10,56
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Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole
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€ 60,00
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€ 12,00
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Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole
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€ 120,00
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€ 24,00
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Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001
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€ 120,00
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€ 24,00
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Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria
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€ 66,00
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I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a
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€ 18,00
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Le imprese individuali iscritte in Sezione Ordinaria pagano l'importo fisso di 120,00 euro.
Per le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato del periodo d'imposta 2020 (modello IRAP 2021) la tabella che segue:
Scaglioni di fatturato
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Aliquota
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Importo dovuto per la sede
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da euro
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a euro
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0,00
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100.000,00
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Misura fissa
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€ 200,00
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100.000,01
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250.000,00
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0,015%
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€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente
€ 100.000,00
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250.000,01
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500.000,00
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0,013%
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€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente
€ 250.000,00
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500.000,01
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1.000.000,00
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0,010%
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€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente
€ 500.000,00
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1.000.000,01
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10.000.000,00
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0,009%
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€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente
€ 1.000.000,00
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10.000.000,01
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35.000.000,00
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0,005%
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€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente
€ 10.000.000,00
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35.000.000,01
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50.000.000,00
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0,003%
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€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente
€ 35.000.000,00
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oltre 50.000.000,00
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0,001%
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€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente
€ 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00
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L'importo risultante dal conteggio in tabella deve essere quindi ridotto del 50%, aumentato del 20% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.
Allo stesso risultato si perviene se l'importo viene ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.
Conseguentemente l'importo dovuto per la sede da parte delle imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro è di euro 120,00.
Anche l'importo massimo da versare di 40.000,00 euro è soggetto a riduzione con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare per la sede sarà superiore a 24.000,00 euro.
Per le unità locali è dovuto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, da calcolare prima dell'arrotondamento finale, fino ad un importo massimo di 120,00 euro per ciascuna unità locale (importo già ridotto del 50% e aumentato del 20%).
Foglio di calcolo (N.B. il campo sigla provincia è obbligatorio)
Tipo di Impresa
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Sede
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Unità locale
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Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese
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€ 53,00
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€ 11,00
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Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
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€ 120,00
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€ 24,00
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Società semplici iscritte contestualmente anche nella sezione speciale delle imprese agricole
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€ 60,00
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€ 12,00
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Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole
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€ 120,00
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€ 24,00
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Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001
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€ 120,00
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€ 24,00
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Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria
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€ 66,00
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I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a
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€ 18,00
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Tutte le altre imprese iscritte in sezione ordinaria diverse da quelle sopra indicate (s.n.c., s.a.s., società di capitali, soc. coop., soc. mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, GEIE, ecc.)
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€ 120,00
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€ 24,00
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Questo ufficio è in Qualità