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Camera di commercio di Bologna
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REQUISITI SOGGETTIVI

REQUISITI SOGGETTIVI

Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali occorre che:

  • il titolare (nel caso di impresa individuale)
  • i legali rappresentanti (in tutti gli altri casi):
  1. siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani
  2. non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
  3. non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
    - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica
    - condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi
    Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione.
    N.B.: Per espressa previsione normativa, la condanna definitiva a pena detentiva o a reclusione secondo quanto sopra indicato, è considerata ostativa anche se emessa ai sensi dell'art. 444 cpp ("Applicazione della pena su richiesta delle parti", cosiddetto patteggiamento) e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena (beneficio ottenibile, tra gli altri, tramite l’istituto dell’indulto). Le uniche fattispecie che per esplicita e tassativa previsione normativa derogano al carattere ostativo della condanna sono il decorso di almeno 10 anni dalla data della sentenza irrevocabile, la sospensione condizionale della pena e la riabilitazione.
  4. non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
  5. non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo.
Titolo 1a sezione
Testo della prima sezione
Titolo 2a sezione
Testo della seconda sezione. Se serve copia ed incolla la sezione tra parentesi quadre.
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