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Modifiche e cancellazione dall'Albo Artigiani

PROCEDURA PER MODIFICA E CANCELLAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
A norma dell’art. 4 della Legge regionale n.1/2010 e s.m.i., le imprese artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese, la Comunicazione Unica di modifica, corredata da tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art.76 del suddetto D.P.R. (Modello AA), relativa a:
 
1. Modificazioni dei requisiti artigiani
  • Ingresso/recesso di socio partecipante all’ attività a seguito di cessioni di quote;
  • Inizio/fine della partecipazione dei soci;
  • Inclusione/cancellazione di collaboratori familiari;
  • Assunzione di gestione a norma dell’art.5, comma 4, della Legge n.443/1985;
  • Richiesta di riconoscimento attività artistica/tradizionale/abbigliamento su misura di cui al DPR n.288/2001 (se presentata con altra domanda).
2. Cessazione dell’attività artigiana
  • La cessazione dell’attività artigiana, con conseguente cancellazione dall’Albo imprese Artigiane, costituisce adempimento obbligatorio solo nel caso in cui l’impresa rimanga iscritta al Registro delle Imprese;
  • La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta invece l’automatica cancellazione anche dall’Albo delle Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali ed assistenziali INPS.
 
3. Perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione
    (elenco esemplificativo ma non esaustivo)
  • Prevalenza di un’attività non artigiana;
  • Mancanza dei soci partecipanti di SNC;
  • Mancanza di uno o più requisiti previsti per l’iscrizione delle SRL pluripersonali;
  • Mancanza partecipazione di socio accomandatario in SAS.
Una sintesi degli adempimenti pubblicitari dovuti all’Albo delle Imprese Artigiane è qui.
VERIFICHE
La Comunicazione Unica e le relative dichiarazioni sono oggetto di verifica, a posteriori e possono dare origine, entro 60 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione Unica o d’ufficio su imprese già iscritte all’ Albo delle imprese Artigiane o su segnalazione di altre amministrazioni ai sensi dell’art. 3 bis della Legge Regionale n. 1/2010 e s.m.i., ad una procedura di accertamento e controllo, al termine del quale la Camera di Commercio adotta i provvedimenti di competenza.
RICORSI
Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art.7, comma 1 della Legge Regionale n.1/2010 e s.m.i, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
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