Procedura di mediazione in breve
La mediazione si avvia con il deposito di una domanda all'Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Le parti possono scegliere liberamente l'Organismo e in caso di più domande, la mediazione si svolgerà presso l'Organismo cui è stata presentata la prima domanda.
La competenza dell'Organismo è derogabile su accordo delle parti.
L'Organismo di Mediazione designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.
La Segreteria trasmette la domanda di mediazione e comunica alle parti la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura.
Gli incontri di Mediazione si tengono presso la sede dell'Organismo o, eventualmente presso un'altra sede concordata tra le parti, il Mediatore ed il Responsabile dell'Organismo. E' possibile svolgere gli incontri anche con sistemi di videoconferenza. La videoconferenza può essere utilizzata anche solo per taluni incontri (ad esempio il primo incontro, gli incontri intermedi), non deve necessariamente essere estesa a tutta la procedura.
Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'Organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
La domanda di mediazione può essere presentata:
- per posta elettronica certificata all'indirizzo conciliazione@bo.legalmail.camcom.it;
- per posta elettronica all'indirizzo mediazione@bo.camcom.it;
- per posta ordinaria o raccomandata a Ufficio Mediazione della Camera di Commercio di Bologna - Via Marco Emilio Lepido n. 178 - 40132 Bologna;
- direttamente alla Segreteria dell'Organismo, esclusivamente su appuntamento negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30; lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,00);
- on line, tramite l'applicativo ConciliaCamera (previa registrazione gratuita)
Il modulo di domanda deve essere compilato sul modello editabile. Il modulo può essere firmato digitalmente, in alternativa è necessario stamparlo, sottoscriverlo e scannerizzarlo.
Tutti i campi del modulo devono essere compilati: indirizzo completo anche di C.A.P., Codice Fiscale / Partita I.V.A., recapiti telefonici, e-mail e/o P.E.C., dati completi dell'Avvocato.
Vanno compilati, pena la sospensione della domanda, i campi relativi:
- oggetto della controversia e ragioni della pretesa (è possibile allegare in un documento separato una breve sintesi esplicativa dei motivi per cui si è attivata la procedura e per meglio chiarire le ragione dell'invito in mediazione);
- valore della lite in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore (art. 29, com. 1 D.M. n. 150/2023).
Il modulo di domanda deve essere datato e sottoscritto dalla parte istante e dall'Avvocato (allegare copia del documento di identità di entrambi)
In caso di più parti istanti o invitate, devono essere compilati i relativi moduli integrativi.
Alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione devono essere versate, le spese di avvio del procedimento e per il primo incontro nella misura di:
Mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice (importi ridotti ai sensi dell’art. 28, com. 8 del D.M. n. 150/2023)
Valore della lite
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Spese di avvio (per ciascuna parte)
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Fino a € 1.000,00
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€ 32,00 + I.V.A.*
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Da € 1.000,01 a € 50.000,00
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€ 60,00 + I.V.A.*
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Superiore a € 50.000,00 e indeterminato
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€ 88,00 + I.V.A.*
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Spese di mediazione per il primo incontro (per ciascuna parte)
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Non superiore a € 1.000,00 e indeterminabile basso
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€ 48,00 + I.V.A.*
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Da € 1.000,01 a € 50.000,00 e indeterminabile medio
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€ 96,00 + I.V.A.*
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Superiore a € 50.000,00 e indeterminabile alto
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€ 136,00 + I.V.A.*
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*ove dovuta
Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale
Valore della lite
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Spese di avvio (per ciascuna parte)
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Fino a € 1.000,00
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€ 40,00 + I.V.A.*
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Da € 1.000,01 a € 50.000,00
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€ 75,00 + I.V.A.*
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Superiore a € 50.000,00 e indeterminato
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€ 110,00 + I.V.A.*
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Spese di mediazione (per ciascuna parte)
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Non superiore a € 1.000,00 e indeterminabile basso
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€ 60 + I.V.A.*
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Da € 1.000,01 a € 50.000,00 e indeterminabile medio
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€ 120,00 + I.V.A.*
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Superiore a € 50.000,00 e indeterminabile alto
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€ 170,00 + I.V.A.*
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*ove dovuta
Sono altresì dovute e versate le spese vive nella misura di Euro 5,84 (Iva compresa) per ogni raccomandata a/r inviata dall’Organismo per la convocazione delle parti.
Le spese di avvio del procedimento di mediazione e per il primo incontro, nonchè le spese vive possono essere pagate con le seguenti modalità:
- bancomat o carta di credito presso l'Ufficio Mediazione della Camera di Commercio di Bologna, previo appuntamento;
- : accedere alla piattaforma SIPA (cliccare sopra), selezionando: servizio "Servizi di Mediazione/Conciliazione", causale "spese di avvio per procedura mediazione XXX / YYY" (laddove XXX / YYY devono intendersi i nomi delle parti). Compilare tutti i campi obbligatori segnati in rosso. Se i dati del pagante non coincidono con i dati dell'intestatario della fattura dovranno essere compilati i campi relativi;
- richiedendo direttamente all'Ufficio Mediazione, all'indirizzo mail: mediazione@bo.camcom.it, l'emissione di Avviso PagoPa, indicando i dati fiscali completi (nome, cognome, C.F., residenza) della parte istante. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio presso le agenzie di banca, home banking, sportelli ATM abilitati dalle banche, punti vendita abilitati Mooney, uffici postali e in generale altri operatori abilitati al pagamento degli avvisi PagoPa.
Le parti partecipano personalmente agli incontri di mediazione e devono farsi assistere da un avvocato qualora la mediazione sia riferita alle materie obbligatorie o sia demandata dal giudice.
In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Gli incontri di mediazione possono essere svolti anche con sistemi di videoconferenza.
La videoconferenza può essere utilizzata anche solo per taluni incontri (ad esempio il primo incontro, gli incontri intermedi), non deve necessariamente essere estesa a tutta la procedura.
Al primo incontro, il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controversie.
Il Mediatore condurrà gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri, comprese eventuali motivazioni, non può essere verbalizzato e divulgato.
Se la mediazione ha esito positivo, il Mediatore redige apposito verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, dagli altri partecipanti alla procedura e dallo stesso Mediatore. Nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.
Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore ne dà atto nel verbale conclusivo della mediazione, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, dagli altri partecipanti alla procedura e dallo stesso Mediatore.
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