Cos'è la mediazione civile e commerciale
La mediazione - procedura alternativa alla giustizia ordinaria - consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 ("Legge Cartabia") e può svolgersi presso enti pubblici o privati iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
La Camera di Commercio di Bologna è iscritta al n. 11 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia.
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, la mediazione si può distinguere in:
- obbligatoria: quando insorge una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura ed obbligazioni contrattuali derivanti dall'emergenza COVID-19, è obbligatorio ricorrere alla mediazione prima di andare in giudizio;
- delegata: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento del tentativo di mediazione;
- per clausola contrattuale: quando il contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato prevede una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- facoltativa: scelta su libera iniziativa di una parte per ogni altra controversia vertente su diritti disponibili.
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