Decreto-legge “semplificazioni”: entro il 1° ottobre le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (domicilio digitale) o il cui domicilio digitale sia stato cancellato, dovranno indicarlo con apposita istanza al Registro delle Imprese.
L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Maggiori informazioni qui
Data Notizia: 2020-09-16
Categoria pagina: Registro Imprese