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Sicurezza Generale dei Prodotti

RIFERIMENTI NORMATIVI
 
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023
relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
"Codice del Consumo”, Parte IV Sicurezza e qualità, Titolo I, Sicurezza dei prodotti (artt. 102 – 113).
 
Per quanto riguarda l'ambito applicativo, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici e la valutazione della sicurezza, si veda quanto esposto in Sportello Sicurezza Prodotto/Prodotti non alimentari/Prodotti non armonizzati.
 
VIGILANZA
 
Controllo visivo-formale: viene verificata la presenza dei seguenti elementi:
  • identità ed estremi del produttore;
  • un elemento (codice articolo, modello, tipo, lotto o serie etc.) che identifichi il prodotto;
  • istruzioni e informazioni in lingua italiana;
Controllo di laboratorio: vengono prelevati campioni al fine di verificare la conformità all’obbligo generale di sicurezza; la verifica avviene mediante prove di laboratorio eseguite in base a norme tecniche europee i cui riferimenti sono stati pubblicati nella GU dell’UE ai sensi della direttiva 2001/95/CE o, in mancanza, delle norme tecniche, europee o nazionali, applicabili.
PROVVEDIMENTI DI VIGILANZA
I possibili provvedimenti adottabili dall’Autorità di vigilanza sono elencati dall’art. 107 comma 2 lett. b) – f):
 
Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
  • richiedere l’apposizione sul prodotto, di adeguate avvertenze in italiano sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
  • sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro.
 
Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti: disporre che essi siano avvertiti tempestivamente e in una forma adeguata di tali rischi, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici.
 
Per qualsiasi prodotto che potrebbe essere pericoloso:
  • vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo o di proporne la fornitura o di esporlo;  
  • qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e la incolumità pubblica, disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza generale.
 
Per qualsiasi prodotto pericoloso: vietarne l’immissione sul mercato e adottare tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza del divieto.
 
Per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l’azione intrapresa da produttori e distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
  • ordinarne o organizzarne il ritiro effettivo e immediato e l’informazione ai consumatori circa i rischi che esso presenta, con costi a carico del produttore o, se ciò sia anche parzialmente impossibile, del distributore;
  • ordinarne o coordinarne o, se del caso, organizzarne con produttori e distributori, il richiamo e la distruzione in condizioni opportune, con costi a carico di produttori e distributori.