Nuove varietà vegetali
Cos’è la varietà vegetale
Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie.
Pertanto può costituire oggetto del diritto una varietà vegetale identificabile come:
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distinta, o chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda;
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omogenea, cioè sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione;
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stabile, cioè l'espressione dei caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo;
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nuova, qualora alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non sono stati venduti né altrimenti ceduti a terzi, da oltre un anno sul territorio italiano e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato.
La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica, che deve permettere di identificare la varietà e non essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.
L'esame dei requisiti di validità è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante, successivamente trasmesso all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente.
Qualora la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non sia accolta o se sia stata ritirata dal richiedente, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.
La durata della privativa sulle varietà vegetali è di venti anni (o trenta nel caso di varietà arboree o di vite) decorrenti dalla data della concessione. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, con gli allegati, è stata resa accessibile al pubblico.
Il Regolamento 2100/1994 consente di ottenere un titolo di protezione valido per l'intero territorio dell'Unione Europea concernente la privativa per ritrovati vegetali la cui durata è di venticinque anni (o trenta nel caso di varietà arboree o di vite).
Ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 (ratificata dall'Italia), a partire dalla data di deposito in Italia il costitutore della privativa ha dodici mesi di tempo per decidere quale strategia adottare per estendere all’estero la propria domanda mantenendo come data di deposito quella del primo deposito nazionale, in modo da poterne rivendicare la priorità con riferimento allo stesso oggetto della privativa.
