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Camera di commercio di Bologna
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MOLINI 2

MOLINI 2

Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti
L’esercizio dell’attività di macinazione – Molino – nuovo impianto o riattivazione impianto preesistente, trasformazione, trasferimento e subingresso in molino esistente – è subordinato alla “Segnalazione Certificata di inizio attività – SCIA”  da presentare con Comunicazione Unica al Registro delle Imprese competente per territorio che, come previsto dall’art. 80 sexies  del D.Lgs. n. 59/2010,  la trasmette  immediatamente allo sportello unico per le attività produttive del  Comune territorialmente competente che a sua volta provvederà alla trasmissione della stessa nei confronti dei vari enti ed uffici coinvolti, ciascuno per la parte di propria competenza.
Eventuali integrazioni e modifiche da apportare alla pratica SCIA verranno richieste dal SUAP competente, non avendo la Camera di Commercio I.A.A.  alcuna competenza diretta sulla materia affidata interamente dalle nuove disposizioni ad altri soggetti,  come specificato dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0224546 del 22/12/2014.
 
Modulistica:
In attesa dell’adozione della modulistica unificata e standardizzata di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. 126 del 30/06/2016, l’Ufficio ha messo a disposizione dell’utenza la modulistica seguente qualora non fossero disponibili sul sito internet del competente Comune la modulistica e le informazioni previste dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. 126 del 30/06/2016.
SCARICA MODULO
 
Normativa di riferimento:
D.Lgs. 26/03/2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
Art. 80-sexies Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti (1)
In vigore dal 14 settembre 2012
1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.
(1) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147
 
Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0224546 del 22/12/2014
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