Camera di Commercio di Bologna
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RENTRI [1]

ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei RIfiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico - operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in modalità telematica.
 
L'accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di acquisire l'identità digitale del soggetto che accede.
 
Per l'iscrizione occorre inserire:
  • le unità locali dove l’operatore svolge l’attività (nel caso di imprese, le unità locali vengono attinte dal Registro Imprese, ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti)
  • le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta). Le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l’Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero, ma possono essere integrate o aggiornate dall'operatore.
I dati forniti in sede di iscrizione possono essere aggiornati in qualsiasi momento.
 
A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi, tramite PagoPA:
  • Diritto di segreteria pari a 10€
  • Contributo annuale diversificato in relazione a:
    • Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
    • Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
    • Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.
Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.
 
Il RENTRI introduce anche nuovi moduli cartacei e, a regime, un modello di gestione digitale dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) e dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi  documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
 
Tutte le informazioni sul Rentri sono fornite alla pagina ufficiale https://www.rentri.gov.it/ [2]
e sul portale di supporto che fornisce assistenza sull'utilizzo del servizio e risponde alle domande più comuni: Portale Supporto RENTRI [3]
 
Scarica qua le slide di formazione sul RENTRI:
- SOGGETTI OBBLIGATI E PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI [4]
- FIR E REGISTRI DI CARICO E SCARICO: NUOVE REGOLE PER LA COMPILAZIONE E TENUTA E UTILIZZO DEI SERVIZI DI SUPPORTO [5]
 
Di seguito è riportata una sintesi degli adempimenti e delle tempistiche previsti per i soggetti tenuti all'iscrizione.
Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono al Rentri:
  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori e intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti
Inoltre, i soggetti sopra indicati:
Dal 13 febbraio 2025:
• tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
• trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
• emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
• se trasportatori, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo
 
Dal 13 febbraio 2026:
• emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
• trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
• se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale
Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al Rentri:
  • Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti
Inoltre, i soggetti sopra indicati:
Dal 13 febbraio 2025:
• tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA
(sarà possibile effettuare la vidimazione presso le Camere di Commercio a partire dal 4 novembre 2024, fermo restando l'utilizzo del registro solo dal 13/2/2025)
• emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
(sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo dal 13/02/2025)
 
Dalla data di iscrizione:
• tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
• trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
 
Dal 13 febbraio 2026:
• emettono i FIR in formato digitale
• trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
Altri produttori di rifiuti pericolosi
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI:
  • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
  • altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese
Inoltre, i soggetti sopra indicati:
Dal 13 febbraio 2025:
• tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA
(sarà possibile effettuare la vidimazione presso le Camere di Commercio a partire dal 4 novembre 2024, fermo restando l'utilizzo del registro solo dal 13/2/2025)
• emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
(sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo dal 13/02/2025)
 
Dalla data di iscrizione:
• tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
• trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
 
Dal 13 febbraio 2026:
• emettono i FIR in formato digitale
• trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi
Esclusioni dall'iscrizione al RENTRI
Non devono iscriversi al RENTRI:
  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa
Inolte, i soggetti sopra indicati non devono tenere il registro di carico e scarico.
Dal 13 febbraio 2025 devono registrarsi al RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
(sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo dal 13/02/2025)
 
Inoltre, la Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI e ha introdotto delle esclusioni dall'iscrizione (precedentemente non previste).

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Per ulteriori informazioni sulle esclusioni clicca qua [6]
CALENDARIO FORMAZIONE RENTRI 2026

Nuova edizione del programma formativo gratuito sul RENTRI

Il programma formativo è articolato in 10 webinar (circa 60 min ciascuno) finalizzati a fornire indicazioni pratiche sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sui servizi di supporto del RENTRI relativamente al FIR digitale e al registro cronologico di carico e scarico digitale.

La partecipazione agli eventi è completamente gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati.

I seminari si tengono nel periodo dal 28/1/2026 al 16/4/2026.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e per registrarsi alla formazione RENTRI, clicca qua [7]

VIDIMAZIONE REGISTRI RENTRI
Per la vidimazione dei Registri di carico e scarico rifiuti Rentri è competente l'ufficio Registro Imprese. Per informazioni clicca qui [8]

Links
[1] https://www.bo.camcom.gov.it/it/ambiente/rentri
[2] https://www.rentri.gov.it/
[3] https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud
[4] https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/ambiente/20241008 slide RENTRI.pdf
[5] https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/ambiente/20241022 slide registr_fir_servizi_supporto.pdf
[6] https://www.rentri.gov.it/news/esclusioni-dall-obbligo-di-iscrizione-al-rentri-0
[7] https://www.rentri.gov.it/formazione/calendario/formazione-rentri-anno-2026-nuovo-ciclo-formativo
[8] https://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese/home