Autoriparazione
- MECCATRONICA
- CARROZZERIA
- GOMMISTA
- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli, nonché l’installazione di impianti e componenti fissi.
- gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale.
- le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli, autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
- le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
- le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc...
- l’attività di coibentazione su automezzi ancora da immatricolare, mentre occorre l’abilitazione per la carrozzeria per gli automezzi già immatricolati.
- l’attività di costruzione veicoli speciali e quella di costruzione di autocarrozzeria (circolare MAP 18.11.2005 n.6649).
- l’attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici, in quanto non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose (circolare MAP 24.11.2006).
Può essere nominato responsabile tecnico:
per le imprese artigiane: | per le imprese non artigiane: |
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- Per ogni Unità locale sede di officina è necessaria la nomina di un Responsabile tecnico in possesso di particolari requisiti (elencati dopo).
- È possibile essere Responsabile tecnico in una sola officina in tutto il territorio nazionale.
- Qualora il titolare o socio partecipante sia già abilitato per una o più sezioni e volesse iniziare un’attività secondaria riconducibile alle altre sezioni, è possibile iscrivere all’Albo delle Imprese artigiane come Responsabile tecnico anche un dipendente o un collaboratore familiare.
- Qualora una ditta individuale o società artigiana già abilitata apra un’Unità locale con un Responsabile tecnico dipendente o collaboratore familiare, l’iscrizione dell’UL va inviata telematicamente al Registro delle Imprese.
È importante ricordare che se il responsabile tecnico viene revocato senza sostituzione è obbligatorio cessare anche la relativa attività.
AVVERTENZA: considerata la delicatezza e la complessità della materia in questione, l’Ufficio rimane a disposizione dell’utente per chiarimenti relativi al possesso dei requisiti morali, sconsigliando l’utilizzo di tale autocertificazione in caso di dubbio. Si precisa che i reati elencati sono superati dalla riabilitazione ottenuta e dalla eventuale sospensione condizionale della pena accordata (art.166 c.p.); il carattere ostativo del reato è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 c.p.p. – salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell’art.445, comma 2 c.p.p.) e di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario giudiziale.
- Laurea in materia tecnica / Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve);
- Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica (perito industriale, maturità professionale tecnica, diploma di qualifica triennale).
- Corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l’attività.
- titolare/amministratore/socio partecipante;
- collaboratore familiare;
- dipendente (livello qualificato, secondo quanto disposto dalla L.122/92 art.7, comma 2, lettera b).
- titolare/amministratore/socio partecipante;
- collaboratore familiare;
- dipendente (livello qualificato, secondo quanto disposto dalla L.122/92 art.7, comma 2, lettera a).
- Soggetto già abilitato in quanto responsabile tecnico di altra impresa per tre anni negli ultimi cinque;
- Titolare/socio di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore della L.122/92 (14/12/1994) – legge 25 del 5 gennaio 1996 art.6;
- Dipendente qualificato tre anni negli ultimi cinque in Impresa/Ente non del settore dotata di officina interna: può richiedere l’abilitazione allegando alla denuncia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro, in ordine alle mansioni svolte ed al livello di specializzazione conseguito.
- L’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte di un’impresa non iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,57€ a 15.493,70€ e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.
- L’esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del Registro delle Imprese o dell’Albo delle Imprese artigiane diverse da quella/e in cui l’impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582, 28€ a 7.746,85€ e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese.
- Se il proprietario o il possessore di auto si avvale di imprese non abilitate, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,65€ a 258,23€.