Verifica degli strumenti di misura
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ATTENZIONE: Il Decreto Ministeriale n. 93/2017 stabilisce che dal 19/3/2019 le Camere di commercio non potranno più effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura: da quella data gli unici soggetti competenti saranno i laboratori accreditati per la verifica periodica, cui i titolari di strumenti di misura dovranno rivolgersi. Le Camere di commercio manterranno comunque la funzione di vigilanza e sorveglianza sugli strumenti di misura.
Si informa inoltre che il Decreto-legge 30/4/2019, n. 34, in vigore dall’1/5/2019 (G.U. Serie Generale n. 100 del 30/04/2019, d’ora in poi Decreto), all’art. 42 dispone la riapertura del periodo transitorio di cui all’art. 18, co. 2 del D.M. 21/04/2017, n. 93, che si ricorda essere terminato il 18/3 u.s.
A tale riguardo si informa che Unioncamere pubblica sul Portale dedicato (www.metrologialegale.unioncamere.it [1]) l'elenco dei laboratori riammessi in proroga ad effettuare l’esercizio delle attività di verificazione periodica fino al termine indicato dal provvedimento.
Maggiori dettagli sono indicati nell'avviso: METROLOGIA LEGALE E DECRETO-LEGGE "CRESCITA" (N. 34/2019) [2]
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| Bilancia a funzionamento non automatico (NAWI) [3] | |
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Distributore di carburanti liquidi (diversi dal GPL) [4] |
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Distributore di GPL [5] |
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Sistema di misurazione di liquidi diversi dall’acqua montato su autobotte [7] |
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Selezionatrice ponderale in classe X [8] |
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Riempitrice gravimetrica [9] |
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Contatore dell’acqua meccanico con Q3 ≤ 16 m3/h [11] |
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Contatore dell’acqua statico o venturimetrico con Q3 > 16 m3/h [12] |
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a pareti deformabili [13]
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a turbina o rotoidi [14]
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Contatore del gas, con Qmax > 10 m3/h, che indica solo il volume convertito [16] |
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Contatori di energia elettrica attiva [19] |
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Contatori di energia termica [20] |

















